N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 1998
N. 40 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 1998 (della regione siciliana) Istruzione pubblica - Regione siciliana - Provvedimenti per la salvaguardia e il recupero del patrimonio linguistico delle comunita' di origine albanese e delle altre minoranze - Obbligatorieta', nelle scuole, dell'uso e dell'insegnamento della lingua della minoranza, della cultura e delle tradizioni di essa - Facolta' del bilinguismo per la pubblicazione di atti ufficiali dello Stato, della regione e degli altri enti locali - Possibilita' di uso della lingua locale nell'attivita' degli organi degli enti territoriali minori - Lesione della sfera di competenza statale in materia di programmi scolastici - Incidenza sulla tutela delle minoranze linguistiche. (Legge regione siciliana 22 settembre 1998, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12). (Cost., art. 6; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, art. 4; statuto regione siciliana, art. 12, comma 3).(GU n.45 del 11-11-1998 )
L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1998 ha approvato il disegno di legge n. 203 dal titolo "Provvedimenti per la salvaguardia e la valoriazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunita' siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, a sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il successivo 25 settembre 1998. Il provvedimento legislativo prevede una serie di iniziative intese a promuovere la salvaguardia ed il recupero della lingua albanese nonche' di quelle delle minoranze etiche esistenti in Sicilia disponendo, a tal fine, interventi finanziari in favore sia delle scuole materne e dell'obbligo sia dei comuni interessati e di altre istituzioni private e pubbliche, aventi sede in ambito regionale, per la realizzazione di attivita' didattiche, di studio ed approfondimento storico culturale di tali realta' etniche minoritarie. L'espresso richiamo, contenuto nel disegno di legge, alla "lingua delle minoranze etniche, ed in particolare a quella albanese, esistenti in Sicilia, l'insegnamento delle stesse, la facolta' del "bilinguismo" negli atti pubblici, non solo delle amministrazioni comunali interessate dal fenomeno, nonche' l'uso della lingua locale nell'attivita' degli organi degli enti territoriali minori, danno luogo a rilievi di ordine costituzionale. Infatti, seppure puo' ritenersi plausibile la finalita' di rilievo culturale perseguita dalla regione, intesa a promuovere e salvaguadare il patrimonio storico e linguistico delle comunita' siciliane di origine albanese, l'iniziativa nel suo complesso, per la vastita' degli iterventi previsti, assume l'indubbio aspetto di tutela di detta minoranza. Questa materia pero', poiche' non e' riconducibile ad alcuna delle sfere attribuite alla potesta' legislativa regionale dagli artt. 14 e 17 dello statuto speciale, alla cui elencazione deve essere riconosciuto carattere tassativo, esula palesemente dalla competenza della regione. Di contro, l'art. 6 della Costituzione stabilisce che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Cio' perche' soltanto allo Stato e' dato di valutare l'esistenza di quei presupposti di carattere politico-culturale e sociale che nel quadro di una globale valutazione dei problemi connessi a siffatte minoranze, ne possono consigliare il riconoscintento e la tutela. Ed infatti, e' attualmente all'esame del Senato il disegno di legge nn. 3366 dal titolo "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche", gia' approvato dalla Camera dei deputati, che contiene una normativa generale e di indirizzo soltanto, attraverso la quale le regioni, in fase di attuazione delle relative disposizioni, potranno tutelare le minoranze linguistiche esistenti nel rispettivo territorio, adottando le particolari misure idonee a promuoverne e salvaguardarne i caratteri storico-culturali. Cio' stante, l'intervento legislativo regionale, seppure riconducibile nelle sue linee essenziali alla sopracennata normativa nazionale di riferimento ancora in itinere appare intempestivo e quindi, allo stato attuale della legislazione statale, in violazione dell'art. 6 della Costituzione. Determinante, in ogni caso, e' la considerazione che secondo il chiaro disposto dell'art. 3 il legislatore siciliano interviene a disciplinare, prevedendo l'obbligatorieta' dell'insegnamento della cultura delle tradizioni delle minoranze linguistiche (terzo comma) nonche' quello della lingua di questa ultima (secondo comma), una materia espressamente sottrattagli in tema di pubblica istruzione dall'art. 4 del d.P.R. n. 246/1985 che, dando attuazione alle disposizioni dello statuto speciale di cui agli artt. 14, lett. r) e 17, lett. d), riserva allo Stato il compito di determinare i programmi scolastici. L'art. 12, infine, attribuisce all'Assessore regionale ai beni culturali ed ambientali e per la p.i. il compito di emanare un regolamento di attuazione. Orbene tale disposizione e' in palese violazione dell'art. 12, terzo comma dello statuto speciale, poiche' e' espressamente attribuita al governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge; Visto l'art. 28 dello statuto speciale, col presente atto impugna i sottoelencati articoli del d.d.l. n. 203 dal titolo: "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e liguistico delle comunita' siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52"; artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 per violazione dell'art. 6 della Costituzione; art. 3 per violazione dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 4 del d.P.R. n. 246/1985; art. 12 per violazione dell'art. 12, terzo comma dello statuto speciale nonche' dell'art. 6 della Costituzione. Palermo, addi' 29 settembre 1998 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco Romagnoli 98C1179