N. 799 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998

                                N. 799
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria  sul  ricorso  proposto  da  Zerbinati  Laura
 contro l'Universita' degli studi di Parma ed altro.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2176/1997
 r.g.r.  proposto da Zerbinati Laura,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avv.ti  G.  Acquarone,  A.  Andreoli  e  P.  Piva,  presso  il  primo
 elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica, 21/20, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Parma, in persona  del  rettore
 in  carica  e Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in   carica;   rappresentati   e   difesi
 dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  della  graduatoria  di  ammissione al corso di
 laurea  in  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di  Parma  reso
 pubblico  in data 16 settembre 1997; dell'eventuale provvedimento con
 cui la ricorrente non e' stata ammessa al corso di laurea in medicina
 e chirurgia; del verbale relativo allo svolgimento  delle  operazioni
 di selezione; del provvedimento 29 luglio 1997 dell'Universita' degli
 studi  di Parma recante le modalita' di accesso per l'anno accademico
 1997/98 al corso di laurea  in  medicina  e  chirurgia;  del  decreto
 ministeriale  31  luglio  1997 del Ministero dell'Universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica  recante  norme  in  materia  di
 "limitazione  all'accesso  ai corsi di laurea in medicina e chirurgia
 per l'anno accademico 1997/98; del  decreto  ministeriale  21  luglio
 1997,   n.   245  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica  avente  ad  oggetto  "regolamento  recante
 norme  in  materia  di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di
 connesse  attivita'  di  orientamento",   della   deliberazione   del
 consiglio  di  facolta' di medicina e chirurgia del 4 giugno 1997 con
 il quale viene determinato il numero di immatricolazioni  per  l'anno
 accademico  1997/98;  del  decreto  del  Ministero dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio  1996  con  cui
 viene  disciplinata la limitazione all'accesso ai corsi di laurea; di
 ogni altro atto o provvedimento anteriore  o  successivo,  anche  non
 conosciuto, connesso comunque dipendente.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati, su
 delega, per la ricorrente e l'avv.  dello  Stato  A.  Olivo,  per  le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con   ricorso   notificato   l'11  novembre  1997  Zerbinati  Laura
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo  di aver partecipato alle prove di ammissione al
 corso di laurea in  medicina  e  chirurgia  presso  l'Universita'  di
 Parma,  senza  collocarsi  in  posizione utile per l'immatricolazione
 nell'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge. Violazione degli  artt.  33  e  34  della
 vigente  costituzione della Repubblica italiana. Violazione dell'art.
 11, comma 2, legge n. 341 del 1990. Violazione dell'art. 9, comma  6,
 legge n. 341 del 1990. Violazione dell'art. 6, legge n. 186/1989.
     2) eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Violazione
 dell'art.   4  decreto  ministeriale  n.  245  del  21  luglio  1997.
 Violazione di legge. Violazione art. 3 della legge n. 241/90.
   La ricorrente concludeva per  l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   La  ricorrente,  che intende iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di Parma, impugna i provvedimenti che  per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi in particolare
 il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca  scientifica
 n.  245  del  21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare,
 con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle  nuove
 iscrizioni.  Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e'
 stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano oggetto del ricorso anche gli  atti  della  Universita'  di
 Parma  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Parma   non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  alla  ricorrente  un grado minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli   Universita')   trovano   il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del  1990,  come  modificato
 dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Parma (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo secondo l'amministrazione,  rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.   33 e 34  Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d.) n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma legge
 n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici  a
 determinate  facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65:
 art. 3, legge n. 685 del  1961),  ovvero  mediante  attribuzione  del
 relativo  potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si
 veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997,  all'art.  9,  quarto  comma,  legge  n. 341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni;  non  e  quindi  dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 relativa di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, contribuisce al Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale, mentre il presente giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla  pronuncia  sulla  legittimita'   costituzionale   della   norma
 indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge  19  novembre
 1990,  n.  341,  come  modificato  dall'art.  17, comma 116, legge 15
 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio  costituzionale  della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale.
 sospendendo il presente giudizio;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                           Consigliere, relatore ed estensore: Vigotti
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