N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 settembre 1998

                                 N. 31
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 19 settembre 1998 (della regione Liguria)
 Ambiente  (Tutela  dell')  -  Aree  protette  - Istituzione, mediante
    decreto del  Ministro  dell'ambiente,  dell'area  naturale  marina
    protetta  di  Portofino  -  Mancata,  preventiva  audizione  della
    Conferenza  unificata  Stato-regioni  -  Riserva  allo  Stato  dei
    compiti  di gestione di tale area - Lesione del principio di leale
    collaborazione tra Stato e regioni - Violazione  delle  competenze
    regionali in materia di parchi e riserve naturali.
 (Decreto del Ministro per l'ambiente del 6 giugno 1998).
 (Cost.,  artt.  117  e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 77, in
    relazione all'art. 78).
(GU n.46 del 18-11-1998 )
   Ricorso per conflitto di attribuzione  della  regione  Liguria,  in
 persona   del   Presidente   pro-tempore   della   Giunta  regionale,
 rappresentato e difeso in forza di mandato  a  margine  dagli  avv.ti
 Gigliola  Benghi  e  Carlo A. Pedemonte dell'Avvocatura regionale, ed
 elettivamente  domiciliato  in  Roma  presso  lo   studio   dell'avv.
 Gianpaolo Zanchini, in  via Bocca di Leone n. 78.
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente pro-tempore;
   Per l'annullamento del decreto del Ministro per l'ambiente 6 giugno
 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto  1998,
 recante: "Istituzione dell'area marina protetta di Prtofino".
                               F a t t o
   Con il decreto ministeriale indicato in epigrafe e' stata istituita
 l'area naturale marina protetta denominata Portofino.
   L'iniziativa  ministeriale,  seppur  dichiaratamente  finalizzata a
 tutelare e valorizzare le risorse biologiche e geomorfologiche  della
 zona e la "promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con
 la   rilevanza   naturalistico-paesaggistica   dell'area",  e'  stata
 realizzata    con    modalita'    tali    da    ledere    prerogative
 costituzionalmente  garantite  della  regione Liguria, secondo quanto
 ora si andra' esponendo mediante le seguenti argomentazioni in
                             D i r i t t o
   1 motivo: Violazione del principio di leale collaborazione;
   Il decreto ministeriale che da' origine al  presente  conflitto  e'
 inesorabilmente  viziato  in  radice,  giacche'  l'iniziativa statale
 istitutiva della nuova area marina protetta si qualifica come  lesiva
 delle attribuzioni regionali per esser stata attuata in violazione di
 quel  principio  di  "leale  collaborazione" che, secondo il costante
 insegnamento di codesta ecc.ma Corte, deve governare i  rapporti  tra
 Stato e regioni.
   In  particolare,  il  decreto  impugnato  e' stato emanato senza la
 preventiva formale concertazione  in  sede  di  Conferenza  unificata
 Stato-regioni-Stato   citta'   ed  autonomie  locali,  in  violazione
 dell'art.   77, comma 2, del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n.  112,  che
 stabilisce: "L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale
 dei  parchi  e  delle  riserve  nazionali,  comprese  quelle marine e
 l'adozione delle relative misure di salvaguardia  ....  sono  operati
 sentita la Conferenza unificata".
   La  stessa legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991,
 n. 394) individua  tra  le  proprie  finalita'  la  conservazione.  e
 valorizzazione   in   forma   coordinata   del  patrimonio  naturale,
 esprimendo in tal modo la imprescindibilita' del coordinamento tra le
 diverse istanze istituzionali preposte alla  tutela  dell'ambiente  e
 alla  gestione  del territorio e ribadendo la necessita' del rispetto
 delle autonomie locali  e  dei  poteri  loro  attribuiti  in  materia
 ambientale.
   La  partecipazione  di tali istanze alle forme di tutela e gestione
 del patrimonio naturalistico protetto e'  indispensabile  proprio  in
 relazione  al  momento  istitutivo dei parchi, ove e' particolarmente
 utile  la  valorizzazione  degli  apporti  procedimentali   congiunti
 dell'ente  regione e degli enti territoriali minori interessati dalla
 nascita della nuova area protetta.
   Senonche', la mancata audizione della  commissione  rende  evidente
 l'intento  del  Governo  di  svilire  l'apporto  partecipativo  della
 regione, in contestuale contraddittorio con le autonomie locali, e di
 impedire  la  piena    collaborazione  regionale  nel  momento  della
 individuazione,  istituzione  e disciplina della futura area protetta
 di Portofino.
   Si prospetta,  pertanto,  la  violazione  del  principio  di  leale
 collaborazione, fondamentale canone cui debbono sempre reciprocamente
 conformarsi  lo  Stato  e  le  regioni  nei  loro rapporti, atteso il
 mancato   perfezionamento    del    meccanismo    istituzionale    di
 partecipazione  regionale  alle  determinazioni  statali sfociate nel
 decreto qui impugnato, meccanismo  individuato  nell'audizione  della
 Conferenza unificata
   Di qui la realizzata violazione indicata in rubrica.
   2  motivo: Violazione degli artt. 77 e 78 d.lgs. 31 marzo 1998, 112
 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.
   La presente censura viene indirizzata avverso l'art. 5 del  decreto
 impugnato  in  questa sede, che affida la gestione dell'area naturale
 marina  protetta  di  Portofino  "ai  sensi  del  combinato  disposto
 dell'art.    28,  comma  2,  della  legge  31 dicembre 1982, n. 979 e
 dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394".
   L'adozione di tale formulazione manifesta che il decreto ha  inteso
 riservare  allo  Stato  la  gestione  della  nuova area protetta (con
 facolta' per quest'ultimo di concederla ad enti pubblici, istituzioni
 scientifiche o associazioni riconosciute, ex art. 19, comma 1,  legge
 n.  394), anziche' attribuirla alla regione Liguria e - per essa - al
 suo ente strumentale  Parco  di  Portofino,  ai  sensi  del  comma  2
 dell'art. 19, legge n. 394.
   Senonche',  in  tal modo, lo Stato ha violato la normativa indicata
 in rubrica.
   Ed invero, con legge 15 marzo  1997,  n.  59  recante:  "Delega  al
 Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
 enti locali, per la riforma  della  p.a.  e  per  la  semplificazione
 amministrativa",  il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte
 a conferire alle regioni ed agli enti locali, ai sensi degli artt. 5,
 118, e 128 Cost., funzioni e compiti  amministrativi  nell'osservanza
 dei principi e criteri direttivi ivi contenuti.
   L'art.  1,  secondo  comma,  della legge n. 59 cit., cosi' dispone:
 "Sono conferite alle regioni ed agli enti locali, nell'osservanza del
 principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3,  lett.    a),
 della   presente   legge   ...   tutte   le  funzioni  ed  i  compiti
 amministrativi relativi alla cura degli interessi e  alla  promozione
 dello  sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni
 ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in
 atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato".
   Il comma  4,  dell'art.  1,  esclude  dal  conferimento  i  compiti
 definiti  "di  rilievo  nazionale" in materia di tutela dell'ambiente
 (lett.  c)).
   Orbene, per quanto attiene alla materia "Parchi e riserve naturali"
 il  decreto  delegato di attuazione della legge n. 59 (d.lgs 31 marzo
 1998, n. 112) chiarisce all'art. 77: "Ai sensi dell'art. 1, comma  4,
 lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
 compiti  e  le  funzioni  in  materia  di  parchi  naturali e riserve
 statali, marine e terrestri  attribuiti  allo  stato  dalla  legge  6
 dicembre 1991, n. 394".
   Parallelamente,  il  successivo  art. 78 conferisce alle regioni ed
 agli enti locali "tutte le funzioni amministrative in materia di aree
 protette non indicate nell'art. 77".
   Dunque: il  citato  art.  77  demanda  alla  legge  quadro  n.  394
 l'individuazione  dei  compiti  "di  rilievo nazionale" in materia di
 parchi,  che  -  in  quanto  tali  -  devono  ritenersi  esclusi  dal
 conferimento alle regioni perche' riservati allo Stato.
   In  altre  parole: per dare contenuto alla demarcazione dei compiti
 Stato/regioni in materia di parchi dovra' farsi diretto ed  esclusivo
 riferimento  alla  legge  n.  394, onde stabilire concretamente se la
 gestione della nuova area protetta di Portofino vada ricompresa tra i
 compiti statali o tra quelli regionali.
   Ebbene, soccorre, al  riguardo,  l'art.  19  della  legge  n.  394,
 intitolato  "Gestione  delle aree protette marine", ed in particolare
 il comma 2,  che  chiaramente  stabilisce:  "Qualora  un'area  marina
 protetta  sia  istituita  in  acque  confinanti  con un'area protetta
 terrestre, la gestione  e'  attribuita  al  soggetto  competente  per
 quest'ultima".
   La  norma  appena citata si salda, dunque intimamente con gli artt.
 77 e 78 del d.lgs. n.  112  (norme,  queste  ultime,  attributive  di
 competenze  alla  regione  nelle  materie di cui agli artt. 117 e 118
 della Costituzione e, cioe', norme  che  riconducono  definitivamente
 alla  sfera  regionale  l'attivita'  di  gestione  qui rivendicata) e
 consente di concludere che non costituisce  compito  attribuito  allo
 Stato  la  gestione di un'area marina qualora essa sia confinante con
 un'area protetta terrestre.
   Nel caso di specie, la nuova  area  marina  confina  con  il  Parco
 regionale  di  Portofino,  al  cui  ente  di gestione spetta anche la
 gestione dell'area marina confinante.
   Che, d'altronde, tale ricostruzione normativa ed interpretativa sia
 l'unica che possa considerarsi rispettosa dei principi che - a  norma
 della  legge  di  delega  n.  59/1997 - dovevano presiedere all'ampio
 disegno decentrativo attuato con la normativa Bassanini, lo si ricava
 altresi dalla lettura dell'art. 4 della stessa legge n. 59 che  -  al
 comma  3  -  nell'elencare  i  principi stessi fa espressa menzione a
 quelli di:
     "sussidiarieta' e di completezza";
     "efficienza ed economicita'";
     "responsabilita'   ed   unicita'    dell'amministrazione",    con
 conseguente  attribuzione  ad  un unico soggetto delle funzioni e dei
 compiti connessi, strumentali e complementari;
     "identificabilita'  in  capo   ad   un   unico   soggetto   della
 responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa";
     "omogeneita'",  in virtu' del quale i conferimenti di funzioni di
 cui ai commi 1 e 2 devono avvenire "tenendo conto delle funzioni gia'
 esercitate, con l'attribuzione di funzioni e  compiti  omogenei  allo
 stesso livello di governo".
   Ebbene,  una  riflessione  mirata  sui  suddetti  principi  porta a
 concludere che l'unica lettura del decreto delegato n.  112  conforme
 ai  principi  posti  dalla  legge di delega e' quella che ne e' stata
 sopra fatta, ovvero quella che individua nell'Ente parco di Portofino
 il soggetto deputato alla  gestione  unitaria  del  (gia'  esistente)
 parco terrestre e della nuova area protetta marina.
                               P. Q. M.
   La  regione  Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare il
 decreto 6 giugno 1998, meglio  indicato  in  epigrafe,  lesivo  della
 competenza  regionale,  nei limiti e per le ragioni sopra indicate, e
 conseguentemente annullarlo.
   Si depositeranno:
     parere   favorevole   del   consiglio   regionale   ligure   alla
 proposizione del presente conflitto;
     delibera della Giunta regionale del 9 ottobre 1998.
     Genova-Roma, addi' 9 ottobre 1998
             Avv. Gigliola Benghi - avv. Carlo A. Pedemonte
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