N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 settembre 1998
N. 31 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 settembre 1998 (della regione Liguria) Ambiente (Tutela dell') - Aree protette - Istituzione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, dell'area naturale marina protetta di Portofino - Mancata, preventiva audizione della Conferenza unificata Stato-regioni - Riserva allo Stato dei compiti di gestione di tale area - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali. (Decreto del Ministro per l'ambiente del 6 giugno 1998). (Cost., artt. 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 77, in relazione all'art. 78).(GU n.46 del 18-11-1998 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso in forza di mandato a margine dagli avv.ti Gigliola Benghi e Carlo A. Pedemonte dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini, in via Bocca di Leone n. 78. Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore; Per l'annullamento del decreto del Ministro per l'ambiente 6 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, recante: "Istituzione dell'area marina protetta di Prtofino". F a t t o Con il decreto ministeriale indicato in epigrafe e' stata istituita l'area naturale marina protetta denominata Portofino. L'iniziativa ministeriale, seppur dichiaratamente finalizzata a tutelare e valorizzare le risorse biologiche e geomorfologiche della zona e la "promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area", e' stata realizzata con modalita' tali da ledere prerogative costituzionalmente garantite della regione Liguria, secondo quanto ora si andra' esponendo mediante le seguenti argomentazioni in D i r i t t o 1 motivo: Violazione del principio di leale collaborazione; Il decreto ministeriale che da' origine al presente conflitto e' inesorabilmente viziato in radice, giacche' l'iniziativa statale istitutiva della nuova area marina protetta si qualifica come lesiva delle attribuzioni regionali per esser stata attuata in violazione di quel principio di "leale collaborazione" che, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, deve governare i rapporti tra Stato e regioni. In particolare, il decreto impugnato e' stato emanato senza la preventiva formale concertazione in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-Stato citta' ed autonomie locali, in violazione dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce: "L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia .... sono operati sentita la Conferenza unificata". La stessa legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) individua tra le proprie finalita' la conservazione. e valorizzazione in forma coordinata del patrimonio naturale, esprimendo in tal modo la imprescindibilita' del coordinamento tra le diverse istanze istituzionali preposte alla tutela dell'ambiente e alla gestione del territorio e ribadendo la necessita' del rispetto delle autonomie locali e dei poteri loro attribuiti in materia ambientale. La partecipazione di tali istanze alle forme di tutela e gestione del patrimonio naturalistico protetto e' indispensabile proprio in relazione al momento istitutivo dei parchi, ove e' particolarmente utile la valorizzazione degli apporti procedimentali congiunti dell'ente regione e degli enti territoriali minori interessati dalla nascita della nuova area protetta. Senonche', la mancata audizione della commissione rende evidente l'intento del Governo di svilire l'apporto partecipativo della regione, in contestuale contraddittorio con le autonomie locali, e di impedire la piena collaborazione regionale nel momento della individuazione, istituzione e disciplina della futura area protetta di Portofino. Si prospetta, pertanto, la violazione del principio di leale collaborazione, fondamentale canone cui debbono sempre reciprocamente conformarsi lo Stato e le regioni nei loro rapporti, atteso il mancato perfezionamento del meccanismo istituzionale di partecipazione regionale alle determinazioni statali sfociate nel decreto qui impugnato, meccanismo individuato nell'audizione della Conferenza unificata Di qui la realizzata violazione indicata in rubrica. 2 motivo: Violazione degli artt. 77 e 78 d.lgs. 31 marzo 1998, 112 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. La presente censura viene indirizzata avverso l'art. 5 del decreto impugnato in questa sede, che affida la gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino "ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394". L'adozione di tale formulazione manifesta che il decreto ha inteso riservare allo Stato la gestione della nuova area protetta (con facolta' per quest'ultimo di concederla ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute, ex art. 19, comma 1, legge n. 394), anziche' attribuirla alla regione Liguria e - per essa - al suo ente strumentale Parco di Portofino, ai sensi del comma 2 dell'art. 19, legge n. 394. Senonche', in tal modo, lo Stato ha violato la normativa indicata in rubrica. Ed invero, con legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della p.a. e per la semplificazione amministrativa", il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a conferire alle regioni ed agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118, e 128 Cost., funzioni e compiti amministrativi nell'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi contenuti. L'art. 1, secondo comma, della legge n. 59 cit., cosi' dispone: "Sono conferite alle regioni ed agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), della presente legge ... tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato". Il comma 4, dell'art. 1, esclude dal conferimento i compiti definiti "di rilievo nazionale" in materia di tutela dell'ambiente (lett. c)). Orbene, per quanto attiene alla materia "Parchi e riserve naturali" il decreto delegato di attuazione della legge n. 59 (d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) chiarisce all'art. 77: "Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri attribuiti allo stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394". Parallelamente, il successivo art. 78 conferisce alle regioni ed agli enti locali "tutte le funzioni amministrative in materia di aree protette non indicate nell'art. 77". Dunque: il citato art. 77 demanda alla legge quadro n. 394 l'individuazione dei compiti "di rilievo nazionale" in materia di parchi, che - in quanto tali - devono ritenersi esclusi dal conferimento alle regioni perche' riservati allo Stato. In altre parole: per dare contenuto alla demarcazione dei compiti Stato/regioni in materia di parchi dovra' farsi diretto ed esclusivo riferimento alla legge n. 394, onde stabilire concretamente se la gestione della nuova area protetta di Portofino vada ricompresa tra i compiti statali o tra quelli regionali. Ebbene, soccorre, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 394, intitolato "Gestione delle aree protette marine", ed in particolare il comma 2, che chiaramente stabilisce: "Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto competente per quest'ultima". La norma appena citata si salda, dunque intimamente con gli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112 (norme, queste ultime, attributive di competenze alla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e, cioe', norme che riconducono definitivamente alla sfera regionale l'attivita' di gestione qui rivendicata) e consente di concludere che non costituisce compito attribuito allo Stato la gestione di un'area marina qualora essa sia confinante con un'area protetta terrestre. Nel caso di specie, la nuova area marina confina con il Parco regionale di Portofino, al cui ente di gestione spetta anche la gestione dell'area marina confinante. Che, d'altronde, tale ricostruzione normativa ed interpretativa sia l'unica che possa considerarsi rispettosa dei principi che - a norma della legge di delega n. 59/1997 - dovevano presiedere all'ampio disegno decentrativo attuato con la normativa Bassanini, lo si ricava altresi dalla lettura dell'art. 4 della stessa legge n. 59 che - al comma 3 - nell'elencare i principi stessi fa espressa menzione a quelli di: "sussidiarieta' e di completezza"; "efficienza ed economicita'"; "responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione", con conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari; "identificabilita' in capo ad un unico soggetto della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa"; "omogeneita'", in virtu' del quale i conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire "tenendo conto delle funzioni gia' esercitate, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo". Ebbene, una riflessione mirata sui suddetti principi porta a concludere che l'unica lettura del decreto delegato n. 112 conforme ai principi posti dalla legge di delega e' quella che ne e' stata sopra fatta, ovvero quella che individua nell'Ente parco di Portofino il soggetto deputato alla gestione unitaria del (gia' esistente) parco terrestre e della nuova area protetta marina.
P. Q. M. La regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare il decreto 6 giugno 1998, meglio indicato in epigrafe, lesivo della competenza regionale, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, e conseguentemente annullarlo. Si depositeranno: parere favorevole del consiglio regionale ligure alla proposizione del presente conflitto; delibera della Giunta regionale del 9 ottobre 1998. Genova-Roma, addi' 9 ottobre 1998 Avv. Gigliola Benghi - avv. Carlo A. Pedemonte 98C1226