N. 809 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1998
N. 809 Ordinanza emessa il 18 luglio 1998 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra fallimento S.A.R.E.D. S.p.a. e Ballini Simonetta Fallimento - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia rispetto ai creditori - Mancata distinzione, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della relativa sentenza, tra soggetti consapevoli e soggetti inconsapevoli di tale dichiarazione - Irragionevole discriminazione tra coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito, rispettivamente, dopo e prima della dichiarazione di fallimento - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di 1 grado iscritta al n, 05579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1998, vertente tra il fallimento della S.A.R.E.D. S.p.a. in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Mordini n. 14, presso lo studio del procuratore avvocato Ettore Aversano che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, attore Ballini Simonetta, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Tazzoli n. 2, presso lo studio del procuratore avvocato Ranieri Roda, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta. Oggetto: accertamento d'inefficacia di pagamento ex art. 44, comma 1, legge fallimentare. Il giudice istruttore in funzione di giudice unico. Premesso in fatto che, con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 1998, il fallimento della S.A.R.E.D. S.p.a. dichiarato con sentenza di questo tribunale n. 489/1995, deliberata il 22 marzo 1995 e pubblicata mediante deposito in cancelleria nella stessa data, in persona del curatore pro-tempore, conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale Ballini Simonetta chiedendo che venisse dichiarato inefficace nei confronti dei creditori, ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge fallimentare, il pagamento della somma di L. 17.437.000 che il fallimento assumeva essere stato fatto dalla societa' fallita a favore della Ballini in data 22 marzo 1995 e cioe' nella stessa data dell'intervenuta dichiarazione di fallimento e della pubblicazione della relativa sentenza; che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, sollevava questione di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma di legge ordinaria invocata dall'attore a fondamento della domanda (art. 44, comma 1 della legge fallimentare) "laddove non prevede una discriminazione, quantomeno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento, tra coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito (dopo la pubblicazione della sentenza), tra i soggetti consapevoli e quelli, invece, non consapevoli di detta dichiarazione" (v. comparsa di costituzione e di risposta della convenuta Ballini Simonetta); Ritenuto in diritto che la sollevata questione di illegittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata, in quanto: a) pur potendosi negare che e' rimesso alla discrezionalita' del legislatore ordinario l'individuare ed il fissare un punto di equilibrio tra la garanzia dei creditori che si esprime nella par condicio e la tutela dei terzi che vengono ad essere coinvolti dalle vicende della procedura fallimentare (v., in tal senso, Corte costituzionale, sent. n. 228 del 1995 in Foro it., 1995, I, 304), il non discriminare, come fa la norma di legge ordinaria contenuta nell'art. 44, comma 1, legge fallimentare, nell'ambito dei soggetti che abbiano avuto rapporti con il fallito nel periodo tra la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento e l'affissione di essa, tra quei soggetti che siano stati consapevoli e quelli, invece, non consapevoli della intervenuta dichiarazione di fallimento, appare irragionevole, traducendosi, sostanzialmente, in una discriminazione in senso negativo di quei soggetti che, avendo avuto rapporti con il fallito senza avere consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, sono, per cio' stesso, meritevoli, secondo un criterio di ragionevolezza, di una tutela piu' incisiva (v. Cass. ord. 16 dicembre 1996, n. 1004); b) appare altrettanto irragionevole discriminare ingiustificatamente, come fa la norma in esame, i soggetti che hanno avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento e prima dell'affissione della relativa sentenza rispetto a quelli che, invece, abbiano avuto rapporti prima di tale dichiazione e che, essendo soggetti all'azione revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare, in base alla disciplina dettata da tale norma subiscono tale azione ed i relativi effetti solo in presenza dell'elemento psicologico della conoscenza, da parte loro, dello stato di insolvenza, elemento che, viceversa, non e' preso in considerazione alcuna nei riguardi della prima categoria di soggetti, pur essendo analoghe le posizioni di entrambe le categorie sotto il profilo psicologico, attinente, per la prima categoria, alla consapevolezza della intervenuta dichiarazione di fallimento e, per la seconda categoria, alla consapevolezza dello stato d'insolvenza (v. Cass. ord. cit.). Considerato che la prospettata questione di costituzionalita' oltre a non essere manifestamente infondata, e' rilevante ai fini della decisione della causa.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione, rilevante e non manifestamente infondata, di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto i profili indicati in motivazione; Dispone la sospensione del giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 18 luglio 1998 Il giudice istruttore: Grimaldi 98C1236