N. 809 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1998

                                N. 809
  Ordinanza  emessa  il  18  luglio  1998  dal  tribunale  di Roma nel
 procedimento civile vertente tra  fallimento  S.A.R.E.D.  S.p.a.    e
 Ballini Simonetta
 Fallimento  -  Atti  compiuti  dal  fallito  dopo la dichiarazione di
    fallimento  -  Inefficacia  rispetto  ai   creditori   -   Mancata
    distinzione,  quanto  meno  nel  periodo  tra  la  pubblicazione e
    l'affissione della relativa sentenza, tra soggetti  consapevoli  e
    soggetti  inconsapevoli  di  tale  dichiarazione  -  Irragionevole
    discriminazione tra coloro  che  abbiano  avuto  rapporti  con  il
    fallito,  rispettivamente,  dopo  e  prima  della dichiarazione di
    fallimento   -   Lesione   del   principio   di   eguaglianza    -
    Irragionevolezza.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella  causa civile di 1 grado
 iscritta al n, 05579 del ruolo generale per  gli  affari  contenziosi
 dell'anno 1998, vertente tra il fallimento della S.A.R.E.D. S.p.a. in
 persona  del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
 via A. Mordini n. 14,  presso  lo  studio  del  procuratore  avvocato
 Ettore  Aversano  che  lo rappresenta e difende per procura a margine
 dell'atto  di  citazione,  attore  Ballini  Simonetta,  elettivamente
 domiciliata  in  Roma,  via  E.  Tazzoli  n.  2, presso lo studio del
 procuratore avvocato Ranieri Roda, che la rappresenta e  difende  per
 procura   a  margine  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta,
 convenuta.
   Oggetto: accertamento d'inefficacia di pagamento ex art. 44,  comma
 1, legge fallimentare.
   Il giudice istruttore in funzione di giudice unico.
                           Premesso in fatto
     che, con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 1998, il
 fallimento  della S.A.R.E.D. S.p.a. dichiarato con sentenza di questo
 tribunale n. 489/1995, deliberata  il  22  marzo  1995  e  pubblicata
 mediante  deposito  in  cancelleria nella stessa data, in persona del
 curatore  pro-tempore,  conveniva  in  giudizio  dinanzi   a   questo
 tribunale   Ballini   Simonetta   chiedendo  che  venisse  dichiarato
 inefficace nei confronti dei creditori, ai sensi dell'art. 44,  comma
 1,   della  legge  fallimentare,  il  pagamento  della  somma  di  L.
 17.437.000 che  il  fallimento  assumeva  essere  stato  fatto  dalla
 societa' fallita a favore della Ballini in data 22 marzo 1995 e cioe'
 nella  stessa  data  dell'intervenuta  dichiarazione  di fallimento e
 della pubblicazione della relativa sentenza;
     che  la  convenuta,  nel  costituirsi  in   giudizio,   sollevava
 questione di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3
 della   Costituzione,   della   norma  di  legge  ordinaria  invocata
 dall'attore a fondamento della domanda (art. 44, comma 1 della  legge
 fallimentare)  "laddove  non  prevede una discriminazione, quantomeno
 nel periodo  tra  la  pubblicazione  e  l'affissione  della  sentenza
 dichiarativa di fallimento, tra coloro che abbiano avuto rapporti con
 il  fallito  (dopo  la  pubblicazione della sentenza), tra i soggetti
 consapevoli e quelli, invece, non consapevoli di detta dichiarazione"
 (v. comparsa di costituzione e di risposta  della  convenuta  Ballini
 Simonetta);
                          Ritenuto in diritto
     che  la  sollevata questione di illegittimita' costituzionale non
 appare manifestamente infondata, in quanto:
      a) pur potendosi negare che e' rimesso alla discrezionalita' del
 legislatore  ordinario  l'individuare  ed  il  fissare  un  punto  di
 equilibrio  tra  la  garanzia  dei creditori che si esprime nella par
 condicio e la tutela dei terzi che vengono ad essere coinvolti  dalle
 vicende  della  procedura  fallimentare  (v.,  in  tal  senso,  Corte
 costituzionale, sent. n. 228 del 1995 in Foro it., 1995, I, 304),  il
 non  discriminare,  come  fa  la  norma  di legge ordinaria contenuta
 nell'art. 44, comma 1, legge fallimentare, nell'ambito  dei  soggetti
 che  abbiano  avuto  rapporti  con  il  fallito  nel  periodo  tra la
 pubblicazione  della   sentenza   dichiarativa   del   fallimento   e
 l'affissione di essa, tra quei soggetti che siano stati consapevoli e
 quelli,  invece,  non  consapevoli della intervenuta dichiarazione di
 fallimento, appare irragionevole, traducendosi,  sostanzialmente,  in
 una  discriminazione  in  senso negativo di quei soggetti che, avendo
 avuto  rapporti   con   il   fallito   senza   avere   consapevolezza
 dell'intervenuta  dichiarazione di fallimento, sono, per cio' stesso,
 meritevoli, secondo un criterio di ragionevolezza, di una tutela piu'
 incisiva (v. Cass. ord. 16 dicembre 1996, n. 1004);
      b)     appare     altrettanto     irragionevole     discriminare
 ingiustificatamente,  come fa la norma in esame, i soggetti che hanno
 avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di  fallimento  e
 prima  dell'affissione della relativa sentenza rispetto a quelli che,
 invece, abbiano avuto rapporti  prima  di  tale  dichiazione  e  che,
 essendo  soggetti  all'azione  revocatoria  ex  art.  67  della legge
 fallimentare, in base alla disciplina dettata da tale norma subiscono
 tale azione ed i relativi  effetti  solo  in  presenza  dell'elemento
 psicologico   della   conoscenza,  da  parte  loro,  dello  stato  di
 insolvenza, elemento che, viceversa, non e' preso  in  considerazione
 alcuna  nei  riguardi  della prima categoria di soggetti, pur essendo
 analoghe le posizioni di  entrambe  le  categorie  sotto  il  profilo
 psicologico,  attinente,  per la prima categoria, alla consapevolezza
 della intervenuta dichiarazione  di  fallimento  e,  per  la  seconda
 categoria,  alla  consapevolezza  dello  stato d'insolvenza (v. Cass.
 ord. cit.).
   Considerato che la prospettata questione di costituzionalita' oltre
 a non essere manifestamente infondata, e'  rilevante  ai  fini  della
 decisione della causa.
                                 P.Q.M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1, legge costituzionale 9
 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione, rilevante e non
 manifestamente infondata, di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 44,  primo  comma,  del  r.d.  16 marzo 1942, n. 267, con riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  sotto  i   profili   indicati   in
 motivazione;
   Dispone la sospensione del giudizio in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
     Roma, addi' 18 luglio 1998
                    Il giudice istruttore: Grimaldi
 98C1236