N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 agosto 1998
N. 830 Ordinanza emessa il 4 agosto 1998 dalla Corte d'assise di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Gibilras Filippo Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, pena l'estinzione della misura stessa, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale. (C.P.P. 1988, artt. 294 e 302). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.45 del 11-11-1998 )
LA CORTE DI ASSISE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere irrogata con ordinanza della Corte di assise di Caltanissetta il 27 maggio 1998, avanzata dal difensore di Gibilras Filippo in data 30 luglio 1998; Esaminati gli atti del procedimento cautelare; O s s e r v a 1. - Premessa in fatto. Con sentenza del 22 maggio 1998 la Corte di assise di Caltanissetta ha condannato Gibilras Filippo alla pena dell'ergastolo per i reati di cui agli artt. 575 e 56-575 codice penale, nonche' per i reati-satelliti di detenzione e porto illegale di armi, tutti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis dello stesso codice. In relazione ai delitti per i quali e' stata pronunciata la condanna del 22 maggio 1998 il Gibilras era in stato di liberta' (ma detenuto per diversa causa). In seguito a richiesta del competente ufficio del p.m. la Corte di assise di Caltanissetta sottoponeva il Gibilras, con ordinanza del 27 maggio 1998, alla misura della custodia cautelare in carcere per i delitti per cui era stato condannato con la sentenza del 22 maggio 1998, motivando la decisione con l'applicazione dei principi normativi espressi dagli artt. 275, comma 3, e 274, lett. b) e c) c.p.p. Con istanza depositata in data 30 luglio 1998, il difensore di Gibilras Filippo chiedeva la "revoca della misura irrogata con ordinanza in data 27 luglio 1998 in quanto e' divenuta inefficace per essere spirato il termine di cinque giorni entro il quale l'imputato avrebbe dovuto essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 24 marzo-3 aprile 1997". In linea subordinata, il difensore invita questa Corte a solllevare "eccezione di incostituzionalita', per violazione degli artt. 3, 13 e 24, secondo comma della Costituzione, degli artt. 294, comma 1 e 302 c.p.p., nella parte in cui in essi non e' previsto che i giudici, sotto pena di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere adottata, debbano procedere immediatamente o comunque nel termine previsto dalla legge in analoghi frangenti, all'interrogatorio della persona colpita da quella ordinanza a seguito di dibattimento. 2. - Informazione dell'istanza principale. La richiesta avanzata in via principale in realta' non costituisce una istanza di revoca dell'ordinanza custodiale, bensi' di accertamento della caducazione del provvedimento restrittivo, che si sarebbe gia' verificata per l'inosservanza dell'asserito obbligo di procedere all'interrogatorio del Gibilras nel termine di cinque giorni. L'istante, in altre parole, presuppone che l'ordinamento positivo vigente consenta una soluzione in tal senso, traendo spunto dalla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale. Osserva questa Corte che dalla normativa in vigore non puo' ricavarsi il suddetto obbligo di interrogatorio da parte del giudice dibattimentale nei confronti della persona sottoposta a misura cautelare ne' durante ne' dopo il processo. L'originaria previsione del combinato disposto degli artt. 294, comma 1 e 302 c.p.p., collocava l'adempimento di garanzia e la relativa sanzione esclusivamente nella fase delle indagini preliminari, la quale, nello schema sistematico adottato dal codice di rito del 1989, ha termine con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero. L'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/1997 non ha pero' avuto l'effetto di rimuovere del tutto ogni limite temporale o di fase. La citata pronuncia, invero, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare ... fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento...", sicche', trascorso il momento di trasmissione degli atti, l'interrogatorio non puo' assolutamente considerarsi un adempimento previsto dal diritto vigente. Del resto, l'interpretazione del giudice non puo' operare ulteriori ampliamenti su un precetto normativo come gia' risulta delineato dall'intervento additivo della Corte costituzionale se non violando il principio di cui all'art. 101 Cost. L'istanza di revoca (rectius: di declaratoria d'inefficacia) della misura cautelare va pertanto respinta. 3. - L'istanza subordinata sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" della questione costituzionale. La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in subordine dall'istante, va ritenuta rilevante nel presente procedimento, poiche', ove gli artt. 294, comma 1 e 302 c.p.p., fossero dichiarati costituzionalmente illegittimi nel senso proposto dal difensore di Gibilras, la misura irrogata a carico di quest'ultimo dovrebbe essere dichiarata estinta. Ritiene altresi' questa Corte che la questione non sia manifestamente infondata per le ragioni che verranno di seguito illustrate. Si rileva anzitutto che il limite di estensione dell'operativita' dell'art. 294 comma 1, c.p.p., indicato nel momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e' stato posto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/1997, perche' a tale fase del procedimento veniva limitata la prospettazione delle ordinanze di remissione da parte dei giudici di merito (cfr. par. 2 della sentenza n. 77). Non si rinvengono nel corpo della motivazione espliciti spunti argomentativi che valgano a spiegare la necessita' di un differente trattamento tra le persone sottoposte a misura cautelare dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e quelle raggiunte da misure cautelari ordinate dal giudice del dibattimento prima della sua apertura, nel corso di esso o dopo la conclusione. Proprio su questo diverso trattamento si appuntano i sospetti di illegittimita' costituzionale. Il procedimento cautelare e' difatti autonomo, sebbene strumentale, rispetto a quello di merito; cio' vale in qualsiasi momento esso abbia avvio in conseguenza dell'emissione dell'ordinanza restrittiva. L'ambito di cognizione di tale procedimento (e pertanto l'ambito nel quale deve pienamente esplicarsi il diritto alla difesa della persona in vinculis), riguarda la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione ed il mantenimento della misura. Orbene l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. e' proprio lo strumento mediante il quale "il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275" (comma 3, art. 294 c.p.p.). La richiamata sentenza n. 77/1997 ha sottolineato l'infungibilita' di tale mezzo di difesa con altri rimedi (la richiesta di riesame) o con altre prese di contatto del detenuto con il giudice (l'interrogatorio in udienza preliminare; lo ha considerato anzi "il piu' efficace" strumento per la persona sottoposta a misura, proprio perche' "avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta" e ha concluso che "il diretto collegamento con la tutela della liberta' personale attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo esclude la compatibilita' con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere ad interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio" (cfr. par. 10). Siffatta infungibilita', nei termini cosi' radicalmente affermati dalla Corte costituzionale, a parere di questa Corte rende "non manifestamente infondata" l'ipotesi che identica argomentazione possa valere in tutti i casi di irrogazione di misura cautelare, anche intervenute dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, in ragione delle irrinunciabili implicazioni di garanzia che caratterizzano l'istituto dell'interrogatorio cosi' come originariamente previsto dall'art. 294 c.p.p. In proposito va osservato che, come ha rilevato la difesa del Gibilras, il dibattimento non investe tutti i profili attinenti alle condizioni di applicabilita' della misura cautelare, instaurandosi in esso il contraddittorio in ordine alla configurabilita' dei reati contestati e alla sussistenza di fonti di prova idonee a dimostrare l'assunto accusatorio, profili che non esauriscono l'ambito di cognizione tipico del procedimento cautelare. Ne resta fuori uno degli aspetti piu tipici, le esigenze cautelari appunto, che nessuna delle parti puo' introdurre nel giudizio esulando dal thema decidendum. Cio' vale anche quando l'ordinanza cautelare sia stata emessa, come nel caso di specie, dopo la pronuncia della sentenza di condanna; l'ordinanza quindi, pur riconducendo il requisito dei gravi indizi all'apprezzamento probatorio raggiunto nel pieno contraddittorio delle parti, di per se' lascia indenne dal contraddittorio ogni questione attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Giova aggiungere che, dopo l'emissione della misura, l'imputato condannato puo' assumere tutte le inziative riconosciute alle persone sottoposte a restrizione della liberta' nella fase delle indagini preliminari (richiesta di riesame, istanza di revoca e/o di sostituzione della misura, conseguenti appelli, etc.), ma non puo' avvalersi della garanzia dell'interrogatorio davanti al giudice entro i cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento custodiale. Altrettanto decisamente la Corte costituzionale nella sentenza piu' volte citata ha escluso che alcuna delle richiamate iniziative possa surrogare l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., neanche l'audizione prevista all'udienza camerale ex art. 309 c.p.p. Sull'art. 294 la Corte delle leggi ha dunque operato con una pronuncia interpretativa di accoglimento della questione d'illegittimita' sollevata dai giudici ordinari remittenti. Contestualmente la Corte costituzionale e' intervenuta anche sull'art. 302 c.p.p. dichiarando l'illegittimita' costituzionale di esso "limitatamente alle parole ''disposta nel corso delle indagini preliminari''", "... cosi' da adattare il dettato di questa disposizione alla nuova configurazione normativa dell'art. 294", come si legge nel par. 12 della sentenza n. 77/1997. La portata testuale attuale dell'art. 302 ha dunque assunto il seguente tenore. "La custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294". In assenza dell'inciso abrogato il rinvio all'art. 294 assume rilievo solo per individuare il termine di compimento dell'atto e non piu' per qualificarlo un atto della fase preliminare (sia pure "dilatata" in base a parametri interpretativi come quelli imposti dalla sentenza n. 77), sicche' si e' determinata una "decontestualizzazione" dell'adempimento di garanzia che potrebbe non essere ancorata al limite del momento di trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ma superarlo con una interpretazione delle norme in questione che segua percorso analogo a quello della sentenza n. 77/1997. Il complesso delle considerazioni esposte, a parere di questa Corte, giustifica il sospetto di illegittimita' costituzionale dell'art. 294 e dell'art. 302, c.p.p. che lo richiama, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, pena l'estinzione della misura stessa.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294 e 302 c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento cautelare alla Corte costituzionale, previa estrazione di copia da mantenere agli atti dell'ufficio; Sospende il presente procedimento cautelare; Manda alla cancelleria per la notificazione di questa ordinanza all'imputato, ai suoi difensori, al p.m. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Caltanissetta, il 4 agosto 1998. Il presidente coestensore: Russo Il giudice estensore: Tona 98C1259