N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 1998
N. 41 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 1998 (del Commissariato dello Stato per la regione siciliana) Pesca - Regione siciliana - Corresponsione di sussidi a favore dei familiari delle vittime dei naufragi - Erronea quantificazione della relativa spesa - Violazione del principio che impone la copertura finanziaria per nuove e maggiori spese. (Legge regione Sicilia 16 ottobre 1998, art. 4). (Cost., art. 81, quarto comma).(GU n.46 del 18-11-1998 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998 ha approvato il disegno di legge nn. 368, 662, 675 secondo stralcio, dal titolo "Interventi urgenti per il settore della pesca", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 19 ottobre 1998. Il provvedimento legislativo anticipa le norme relative agli aiuti all'occupazione ed agli interventi in dipendenza di calamita' contenuti nel disegno di legge di riordino del settore della pesca, gia' elaborato dalle competenti commissioni permanenti dell'A.R.S., nonche' disposizioni presenti in distinti disegni di legge di iniziativa parlamentare con cui vengono disposte misure di solidarieta' sociale in favore dei familiari di marittimi deceduti o dispersi in recenti naufragi. In particolare l'art. 4, che di seguito si trascrive, oggetto del presente atto di gravame per violazione dell'art. 81 della Costituzione, riproduce sostanzialmente il testo di analoghe disposizioni contenute nel d.d.l. n. 662 recante "Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele", nonche' nell'art. 17 del d.d.l. nn. 368, 662, 675 elaborato dalle commissioni dell'A.R.S. "Art. 4 - Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi. 1. - L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi o incidenti comunque collegati alla stessa attivita' di pesca dipendenti da risvolti internazionali, avvenuti nell'esercizio dell'attivita' di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni. 2. - Il sussidio straordinario di cui al comma 1 e' incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni o a carico, alla data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi. 3. - L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni. 4. - Il sussidio di cui al comma 3 e' incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi. 5. - Al comma 1, dell'art. 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da "nel naufragio" a "Porto Empedocle" sono sostituite con altre "a seguito della scomparsa" del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo. 6. - Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente. 7. - Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200 milioni". Orbene, nelle sopracennate iniziative legislative la quantificazione della spesa derivante dalla concessione del sussidio straordinario da devolversi ai nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi a causa del naufragio dei due motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia non e' uniforme, atteso che nel primo disegno di legge sono stanziati 700 milioni di lire e nel secondo 1.000 milioni di lire, entrambe cifre queste ben distanti dall'attuale previsione di spesa di soli 200 milioni di lire. Considerato anche eventuali sovradimensionamenti della spesa originati dalla mancata conoscenza del numero di figli minori, ivi compresi i nascituri, e' comunque fatto notorio che i marinai deceduti nei due naufragi sono nove e che pertanto la spesa minima a carico del bilancio regionale e' di lire 450 milioni di lire. Si e' in presenza, quindi, di un grave errore di valutazione del legislatore nel quantificare la spesa derivante dalla norma, con conseguente inidonea copertura della stessa. La disposizione per l'estrema chiarezza non consente, peraltro, in sede d'interpretazione del suo precetto, di considerare l'importo del sussidio graduabile nel tempo o riducibile nell'ammontare da parte dell'assessore competente nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno in corso. La norma, infatti, in assensa di specificazioni, non consente di poter individuare qualsivoglia criterio obiettivo secondo il quale l'amministrazione possa darvi applicazione in presenza di un finanziamento ridotto. Il sottoscritto ricorrente, pur profondamente rammaricato per l'innegabile ritardo che subira' un'apprezzabile iniziativa legislativa, non puo' esimersi dal sollevare la questione di costituzionalita' della norma per palese violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello statuto siciliano con il presente atto impugna l'art. 4 del disegno di legge nn. 368, 662, 675 secondo stralcio, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca" approvato dall'A.R.S. nella seduta del 16 ottobre 1998, per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione. Palermo, addi' 23 ottobre 1998 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco Romagnoli 98C1265