N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 1998

                                 N. 41
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 29 ottobre 1998 (del Commissariato dello Stato per  la
 regione siciliana)
 Pesca  -  Regione  siciliana - Corresponsione di sussidi a favore dei
    familiari delle vittime dei  naufragi  -  Erronea  quantificazione
    della  relativa  spesa  -  Violazione  del principio che impone la
    copertura finanziaria per nuove e maggiori spese.
 (Legge regione Sicilia 16 ottobre 1998, art. 4).
 (Cost., art. 81, quarto comma).
(GU n.46 del 18-11-1998 )
   L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998 ha
 approvato il disegno di legge nn. 368, 662, 675 secondo stralcio, dal
 titolo "Interventi urgenti per il settore della pesca",  pervenuto  a
 questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art.  28 dello statuto speciale, il 19 ottobre 1998.
   Il provvedimento legislativo anticipa le norme relative agli  aiuti
 all'occupazione   ed  agli  interventi  in  dipendenza  di  calamita'
 contenuti nel disegno di legge di riordino del settore  della  pesca,
 gia'  elaborato  dalle competenti commissioni permanenti dell'A.R.S.,
 nonche'  disposizioni  presenti  in  distinti  disegni  di  legge  di
 iniziativa   parlamentare   con   cui   vengono  disposte  misure  di
 solidarieta' sociale in favore dei familiari di marittimi deceduti  o
 dispersi in recenti naufragi.
   In  particolare  l'art. 4, che di seguito si trascrive, oggetto del
 presente  atto  di  gravame  per  violazione   dell'art.   81   della
 Costituzione,   riproduce   sostanzialmente   il  testo  di  analoghe
 disposizioni contenute  nel  d.d.l.  n.  662  recante  "Interventi  a
 sostegno    dei   familiari   delle   vittime   del   naufragio   dei
 motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi  imbarcati
 sul  motopeschereccio  Raffaele", nonche' nell'art. 17 del d.d.l. nn.
 368, 662, 675 elaborato dalle commissioni dell'A.R.S.
   "Art. 4 - Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi.
   1.  -  L'assessore  regionale  per  la  cooperazione, il commercio,
 l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad  erogare,  in  favore  dei
 nuclei  familiari  di  ciascuno  dei marittimi deceduti o dispersi in
 naufragi o incidenti comunque  collegati  alla  stessa  attivita'  di
 pesca  dipendenti da risvolti internazionali, avvenuti nell'esercizio
 dell'attivita'  di  pesca,  di  natanti   da   pesca   iscritti   nei
 compartimenti  marittimi  della Sicilia, un sussidio straordinario di
 lire 70 milioni.
   2. - Il sussidio straordinario di cui al comma 1 e' incrementato di
 lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni o  a  carico,
 alla  data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi
 deceduti o dispersi.
   3. - L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
 l'artigianato  e  la  pesca  e'  autorizzato ad erogare in favore dei
 nuclei familiari di ciascuno dei  marittimi  deceduti  o  dispersi  a
 seguito  del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia
 iscritti  nel  compartimento  marittimo  di  Catania,   un   sussidio
 straordinario di lire 50 milioni.
   4.  -  Il  sussidio  di  cui  al comma 3 e' incrementato di lire 10
 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento,  ivi
 compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
   5.  -  Al  comma  1,  dell'art. 16 della legge regionale 16 ottobre
 1997, n. 39,  le parole da "nel naufragio" a "Porto  Empedocle"  sono
 sostituite con altre "a seguito della scomparsa" del motopeschereccio
 Raffaele  avvenuta  nella  notte  tra  il  20  e il 21 novembre 1996,
 iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo.
   6. -  Le  somme  vengono  accreditate  presso  l'istituto  bancario
 segnalato dal richiedente.
   7. - Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata a carico
 dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200 milioni".
   Orbene,    nelle    sopracennate    iniziative    legislative    la
 quantificazione della spesa derivante dalla concessione del  sussidio
 straordinario   da  devolversi  ai  nuclei  familiari  dei  marittimi
 deceduti o dispersi a causa del  naufragio  dei  due  motopescherecci
 Santa  Venera  e  Santa  Lucia  non e' uniforme, atteso che nel primo
 disegno di legge sono stanziati 700 milioni di  lire  e  nel  secondo
 1.000   milioni   di   lire,   entrambe  cifre  queste  ben  distanti
 dall'attuale previsione di spesa di soli 200 milioni di lire.
   Considerato  anche  eventuali  sovradimensionamenti   della   spesa
 originati  dalla  mancata  conoscenza del numero di figli minori, ivi
 compresi i  nascituri,  e'  comunque  fatto  notorio  che  i  marinai
 deceduti  nei due naufragi sono nove e che pertanto la spesa minima a
 carico del bilancio regionale e' di lire 450 milioni di lire.
   Si e' in presenza, quindi, di un grave errore  di  valutazione  del
 legislatore  nel  quantificare  la  spesa  derivante dalla norma, con
 conseguente inidonea copertura della stessa.
   La disposizione per l'estrema chiarezza non consente, peraltro,  in
 sede d'interpretazione del suo precetto, di considerare l'importo del
 sussidio  graduabile  nel  tempo o riducibile nell'ammontare da parte
 dell'assessore competente nei limiti dello stanziamento previsto  per
 l'anno in corso.
   La  norma,  infatti,  in assensa di specificazioni, non consente di
 poter individuare qualsivoglia criterio obiettivo  secondo  il  quale
 l'amministrazione   possa   darvi  applicazione  in  presenza  di  un
 finanziamento ridotto.
   Il  sottoscritto  ricorrente,  pur  profondamente  rammaricato  per
 l'innegabile   ritardo   che   subira'   un'apprezzabile   iniziativa
 legislativa,   non  puo'  esimersi  dal  sollevare  la  questione  di
 costituzionalita' della norma per  palese  violazione  dell'art.  81,
 quarto comma della Costituzione.
                                P. Q. M.
   E  con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
 di  legge,  il  sottoscritto  prefetto  dott.  Gianfranco  Romagnoli,
 Commissario  dello  Stato  per  la regione siciliana, visto l'art. 28
 dello statuto siciliano con il presente atto  impugna  l'art.  4  del
 disegno  di  legge  nn.  368,  662,  675  secondo  stralcio,  recante
 "Interventi urgenti per il settore della pesca" approvato dall'A.R.S.
 nella seduta del 16 ottobre 1998, per violazione dell'art. 81, quarto
 comma della Costituzione.
     Palermo, addi' 23 ottobre 1998
  Il commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana:  prefetto
 Gianfranco Romagnoli
 98C1265