N. 366 ORDINANZA 28 ottobre - 6 novembre 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale militare - Pensione di anzianita' - Riduzioni percentuali dei trattamenti - Mancata previsione della loro non applicabilita' con riguardo a quelle anzianita' che danno luogo ad una percentuale di pensione superiore a quella che nel sistema generale e' collegata all'anzianita' di 35 anni - Questione di natura meramente interpretativa - Manifesta inammissibilita'. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 16, e annessa tabella A)). (Cost., art. 3).(GU n.45 del 11-11-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1996 dalla Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana, nel procedimento di controllo della liquidazione della pensione in favore di Martuscelli Salvatore, iscritta al n. 1138 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che la Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana, nel corso di un procedimento di controllo della liquidazione della pensione di anzianita' ad un appuntato della Guardia di finanza, collocato a riposo dopo 29 anni di servizio, con ordinanza emessa il 14 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", "nella parte in cui, con riferimento al personale contemplato dall'art. 54, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedono che le riduzioni percentuali ivi indicate non si applichino con riguardo a quelle anzianita' che da'nno luogo ad una percentuale di pensione superiore a quella che nel sistema generale e' collegata all'anzianita' di trentacinque anni"; che la rimettente rileva come tali penalizzazioni operino, per espressa disposizione di legge, con riferimento ad anzianita' di servizio inferiori a trentacinque anni, per cui, nel silenzio della legge, il travaso di tale sistema generale nelle normative di settore - che, per determinate categorie di dipendenti, quali il personale militare, prevedono il raggiungimento della misura massima di pensione al compimento non dei quarant'anni di servizio, bensi' di soli trent'anni - non puo' essere effettuato seguendo il criterio precisato dalla circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio 1994, n. 19, secondo la quale, mentre rispetto ad anzianita' di servizio di 30 anni, "non trova applicazione la riduzione di cui al comma sedicesimo", per contro, "con anzianita' inferiore a trent'anni la operativita' della tabella "A", per ovvie ragioni equitative, va in via interpretativa stabilita (...) prendendo in considerazione il numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di trent'anni"; che peraltro, secondo la rimettente, se e' frutto di ragionevole ponderazione, dato il diverso tipo di attivita', l'individuazione di identiche percentuali pensionistiche (80%) riferite a differenti anzianita' di servizio, risulta viceversa "alquanto riduttiva" e generatrice di una disparita' di trattamento la limitazione, in danno del personale militare, della non operativita' del sistema delle penalizzazioni alla sola anzianita' di trent'anni; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero per la manifesta infondatezza della sollevata questione. Considerato, preliminarmente ad ogni altro possibile rilievo, che dal tenore stesso della prospettazione si palesa la natura meramente interpretativa della questione (v. ordinanza n. 258 del 1997), in modo evidente sollevata onde ottenere da questa Corte la soluzione di un problema ermeneutico, attinente a un diritto soggettivo del pensionato, oltretutto suscettibile di essere ulteriormente accertato in via giurisdizionale; che, infatti, i dubbi di costituzionalita' vengono riferiti ai criteri di applicazione delle riduzioni percentuali in danno del personale militare, dettati - nel silenzio della legge applicabile - da una semplice circolare ministeriale e criticati perche' non coerenti col complessivo sistema pensionistico cosi' come ricostruito dalla stessa rimettente, la quale pero' non ne trae le doverose conclusioni sul piano applicativo della denunciata normativa, della quale purtuttavia propone una interpretazione logico-sistematica; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1273