N. 366 ORDINANZA 28 ottobre - 6 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e  assistenza  -  Personale  militare  -  Pensione  di
 anzianita'  -  Riduzioni  percentuali  dei  trattamenti   -   Mancata
 previsione  della  loro  non  applicabilita'  con  riguardo  a quelle
 anzianita' che danno luogo ad una percentuale di pensione superiore a
 quella che nel sistema generale e'  collegata  all'anzianita'  di  35
 anni  -  Questione  di  natura  meramente  interpretativa - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 16, e annessa tabella
 A)).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.45 del 11-11-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  16,
 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi correttivi di
 finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", promosso con  ordinanza
 emessa il 14 maggio 1996 dalla Corte dei conti - sezione di controllo
 per  la  Regione  Siciliana,  nel  procedimento  di  controllo  della
 liquidazione  della  pensione  in  favore  di  Martuscelli Salvatore,
 iscritta al n.  1138 del registro ordinanze 1996 e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale,
 dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che la Corte dei conti  -  sezione  di  controllo  per  la
 Regione  Siciliana,  nel  corso di un procedimento di controllo della
 liquidazione della pensione  di  anzianita'  ad  un  appuntato  della
 Guardia  di finanza, collocato a riposo dopo 29 anni di servizio, con
 ordinanza emessa il 14 maggio  1996,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 11, comma 16, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi
 correttivi  di  finanza  pubblica) e dell'annessa tabella "A", "nella
 parte in cui, con riferimento al personale contemplato dall'art.  54,
 comma  sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedono che
 le riduzioni percentuali ivi indicate non si applichino con  riguardo
 a  quelle  anzianita' che da'nno luogo ad una percentuale di pensione
 superiore  a  quella  che   nel   sistema   generale   e'   collegata
 all'anzianita' di trentacinque anni";
     che  la  rimettente  rileva come tali penalizzazioni operino, per
 espressa disposizione di legge,  con  riferimento  ad  anzianita'  di
 servizio  inferiori  a trentacinque anni, per cui, nel silenzio della
 legge, il travaso di tale sistema generale nelle normative di settore
 - che, per determinate categorie di dipendenti,  quali  il  personale
 militare,   prevedono  il  raggiungimento  della  misura  massima  di
 pensione al compimento non dei quarant'anni di  servizio,  bensi'  di
 soli  trent'anni  -  non  puo' essere effettuato seguendo il criterio
 precisato dalla circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio  1994,
 n. 19, secondo la quale, mentre rispetto ad anzianita' di servizio di
 30  anni,  "non  trova  applicazione  la  riduzione  di  cui al comma
 sedicesimo", per contro, "con anzianita' inferiore  a  trent'anni  la
 operativita'  della  tabella "A", per ovvie ragioni equitative, va in
 via interpretativa stabilita (...)  prendendo  in  considerazione  il
 numero   degli   anni   mancanti   al  raggiungimento  del  requisito
 contributivo di trent'anni";
     che peraltro, secondo la rimettente, se e' frutto di  ragionevole
 ponderazione,  dato il diverso tipo di attivita', l'individuazione di
 identiche percentuali  pensionistiche  (80%)  riferite  a  differenti
 anzianita'  di  servizio,  risulta  viceversa  "alquanto riduttiva" e
 generatrice di una disparita' di trattamento la limitazione, in danno
 del personale militare, della  non  operativita'  del  sistema  delle
 penalizzazioni alla sola anzianita' di trent'anni;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  ovvero per la manifesta
 infondatezza della sollevata questione.
   Considerato, preliminarmente ad ogni altro possibile  rilievo,  che
 dal  tenore stesso della prospettazione si palesa la natura meramente
 interpretativa della questione (v. ordinanza n.  258  del  1997),  in
 modo evidente sollevata onde ottenere da questa Corte la soluzione di
 un  problema  ermeneutico,  attinente  a  un  diritto  soggettivo del
 pensionato, oltretutto suscettibile di essere ulteriormente accertato
 in via giurisdizionale;
     che,  infatti,  i  dubbi di costituzionalita' vengono riferiti ai
 criteri di applicazione delle  riduzioni  percentuali  in  danno  del
 personale  militare, dettati - nel silenzio della legge applicabile -
 da una  semplice  circolare  ministeriale  e  criticati  perche'  non
 coerenti col complessivo sistema pensionistico cosi' come ricostruito
 dalla  stessa  rimettente,  la  quale  pero'  non ne trae le doverose
 conclusioni sul piano applicativo della denunciata  normativa,  della
 quale purtuttavia propone una interpretazione logico-sistematica;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, comma 16, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)  e
 dell'annessa  tabella "A", sollevata, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, dalla Corte dei conti,  sezione  di  controllo  per  la
 Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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