N. 856 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1998

                                N. 856
  Ordinanza emessa il 22  giugno  1998  dalla  Commissione  tributaria
 provinciale  di  Torino  sul  ricorso  proposto da Saglietti Gioconda
 contro l'ufficio II.DD.  di Torino
 Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari  -
    Dichiarazione  di  tali  redditi  e  determinazione  dell'imposta,
    indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparita'
    di trattamento rispetto  ai  redditi  effettivamente  percepiti  -
    Violazione  del  principio  della  liberta' di prova - Lesione del
    principio della capacita' contributiva e di  progressivita'  delle
    imposte.
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma).
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 4241/97 depositato
 il 22 agosto 1997, avverso avviso di  accertamento  n.  5750020981  -
 Irpef  -  Ilor  1989,  contro Imposte dirette di Torino, I ufficio da
 Saglietti Gioconda residente a Torino, in via Casteldelfino, 14;
                               F a t t o
   La  sig.ra  Saglietti  Gioconda,  residente  in  Torino   ricorreva
 personalmente  in  termini  avverso avviso n. 5750020981 dell'Ufficio
 imposte dirette di Torino Irpef  1989  contenente  l'accertamento  di
 maggior  reddito  da  fabbricati,  poiche' non erano stati inseriti i
 canoni  dell'alloggio  sito  in  Torino,  via  Stradella  n.  68.  La
 ricorrente   sostiene   che  a  fronte  del  contratto  di  locazione
 registrato il 27 luglio 1988 sussisteva morosita'  del  conduttore  e
 comunque  il  conteggio  e'  erroneo  poiche'  non  tiene conto della
 scadenza  contrattuale  al  26  luglio  1989,  pertanto   ne   chiede
 l'annullamento.
   L'ufficio  si  costituisce,  ribadisce  la legittimita' del proprio
 operato  ed  il  contribuente  non  ha  dato  prova  della  morosita'
 affermata;  a  fronte  del  canone dichiarato non riscosso si applica
 l'art.  23,  comma  1,  d.P.R.   n.   917/1986   Tuir   secondo   cui
 "indipendentemente   dalla   percezione"  i  canoni  concorrono  alla
 determinazione del reddito.
   All'udienza del 6 aprile 1998 la commissione  richiedeva  documenti
 integrativi al ricorrente rinviando al 22 giugno 1998; a tale udienza
 il  contribuente  esibiva  contratti  di  somministrazione di servizi
 pubblici (luce, telefono) dai quali risulta che il conduttore non  ha
 utilizzato  l'alloggio  ed ha restituito dopo pochi giorni le chiavi,
 che  furono  effettuati  lavori  di  risanamento  per  consentire  al
 locatore di risiedervi.
                             D i r i t t o
   La questione verte sull'assoggettabilita' al  prelievo  fiscale  di
 canoni  non  percepiti  e,  stante  la dizione letterale della norma,
 l'ufficio e'  tenuto  all'accertamento  quand'anche  il  contribuente
 fornisse  prova  contraria.  Atteso  che  ai fini della decisione, la
 norma sopra citata art. 23, comma 1,  d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.
 917,  Tuir  e'  applicabile alla fattispecie, si solleva d'ufficio la
 questione     di     legittimita'     costituzionale      dell'inciso
 "indipendentemente  dalla percezione" contenuto nel predetto art. 23,
 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
   Tale inciso ha presumibilmente finalita' antievasione per  impedire
 che  il  contribuente  fittiziamente  dichiari di non avere percepito
 redditi fondiari al fine di  sottrarsi  all'obbligo  tributario,  non
 ammettendo  la  prova contraria ha valore di presunzione assoluta che
 alla luce degli artt. 3 e 53  della  Costituzione  risulta  illogica,
 irragionevole,  contraddittoria  in relazione agli artt. 3 e 53 della
 Costituzione.
   Qualora  tale   inciso   fosse   interpretabile   come   una   mera
 dichiarazione  di  scelta  del  criterio  di  competenza, anziche' di
 cassa, per attribuire il reddito all'anno fiscale  in  cui  sorge  il
 diritto  alla  percezione  a  favore  del  locatore, e consentisse la
 deducibilita' nell'anno o anni  successivi  alla  mancata  percezione
 avrebbe una ratio condivisibile.
   Essa   invece,  nell'ipotesi  di  conduttore  moroso,  sottopone  a
 tassazione redditi non percepiti, per  i  quali  il  locatore  ha  un
 credito  di  assai  difficile  o  impossibile concreta esigibilita' e
 rappresenta una tassazione iniqua specie per la  persona  fisica,  in
 genere  piccolo  proprietario,  tenuta  ad una prestazione tributaria
 prescindendo dal an e quantum incassera' i canoni scaduti. Inoltre la
 legge non consente  di  portare  in  deduzione  in  un  anno  fiscale
 successivo  le  sopravvenienze passive derivanti dai mancati introiti
 dei canoni d'affitto. La difficile situazione socio-economica scarica
 sul privato i costi del mercato locativo: in caso di  morosita'  egli
 affronta  spese  per la procedura di sfratto, paga oneri accessori in
 luogo del conduttore, non incassa i canoni atteso che pur avendone il
 titolo il suo  credito  e'  di  fatto  inesigibile.  In  aggiunta  e'
 irragionevolmente  tassato  al  pari  del  soggetto il cui conduttore
 adempie agli obblighi contrattuali.
   In palese violazione dei principi di uguaglianza, progressivita'  e
 capacita'  contributiva  tale  norma  risulta  irrazionale, illogica,
 incoerente, discriminatoria ed irragionevole.  Sotto  nessun  profilo
 logico puo' ritenersi sussistere capacita' contributiva commisurata a
 redditi inesigibili.
   Tale  presunzione  assoluta  impedisce al locatore di dare la prova
 della mancata percezione  dei  canoni  in  violazione  del  principio
 generale del nostro ordinamento giuridico che consente al soggetto la
 liberta'  di  prova  salvo  casi limitati in cui interessi o principi
 superiori lo consentano (es. la revocatoria in materia concorsuale  a
 tutela dei creditori).
   Nel  caso  de  quo    e'  attribuita  ex  lege  al contribuente una
 capacita' contributiva (redditi  fondiari)  che  egli  non  possiede,
 sacrificando  tale principio costituzionalmente garantito e acquisito
 a ragionieristiche esigenze di bilancio.
   Premesso  che  comunque  il reddito catastale concorre a formare la
 base imponibile del reddito fondiario, il soggetto  passivo  titolare
 di  un immobile non occupato sconta un'imposizione fiscale minore del
 locatore con conduttore moroso. Quanto sopra costituisce un'ulteriore
 discriminazione irragionevole e assurda in quanto punisce  colui  che
 affitta  a  soggetti  economicamente  deboli e premia chi non immette
 l'immobile sul mercato.
   Rispetto agli altri contribuenti che hanno effettivamente percepito
 i canoni sussiste palese violazione del principio di uguaglianza e di
 progressivita' artt.  3  e  53  della  Costituzione,  sussistendo  un
 maggior  prelievo  sull'imponibile  fiscale  che risulta superiore al
 reddito  effettivamente  percepito  ed  un  aumento   anomalo   della
 progressivita'.
   Ne' vale l'eventuale considerazione che la tassazione di canoni non
 percepiti  sia  una  sorta  di anticipazione sul credito da incassare
 maggiorato degli interessi moratori.
   La questione di legittimita' sollevata con  la  presente  ordinanza
 riguarda  la  fattispecie in cui il locatore abbia dato prova (ad es.
 il  rilascio  forzato  dell'immobile  per  morosita')  di  non  avere
 ottenuto  il  pagamento  dei  canoni  scaduti  in  quanto trattasi di
 "credito in sofferenza" inesigibile. Risultando la norma  applicabile
 al  ricorso  in epigrafe, stante che la questione di legittimita' non
 e' manifestatamente infondata, la commissione  solleva  d'ufficio  la
 questione      di     legittimita'     costituzionale     dell'inciso
 "indipendentemente dalla percezione" del comma 1, art. 23, d.P.R.  22
 dicembre 1986, n. 917.
                               P. Q. M.
   Ordina:
     la sospensione del processo;
     la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
     la  notifica a cura della segreteria alle parti (sig.ra Saglietti
 Gioconda e Ufficio imposte dirette di Torino;
     al Presidente del  Consiglio,  al  Presidente  della  Camera  dei
 deputati e al Presidente del Senato.
       Torino, addi' 22 giugno 1998
                       Il presidente: Cagnassone
                                                    Il relatore: Bolla
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