N. 856 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1998
N. 856 Ordinanza emessa il 22 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Saglietti Gioconda contro l'ufficio II.DD. di Torino Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai redditi effettivamente percepiti - Violazione del principio della liberta' di prova - Lesione del principio della capacita' contributiva e di progressivita' delle imposte. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1). (Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma).(GU n.48 del 2-12-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4241/97 depositato il 22 agosto 1997, avverso avviso di accertamento n. 5750020981 - Irpef - Ilor 1989, contro Imposte dirette di Torino, I ufficio da Saglietti Gioconda residente a Torino, in via Casteldelfino, 14; F a t t o La sig.ra Saglietti Gioconda, residente in Torino ricorreva personalmente in termini avverso avviso n. 5750020981 dell'Ufficio imposte dirette di Torino Irpef 1989 contenente l'accertamento di maggior reddito da fabbricati, poiche' non erano stati inseriti i canoni dell'alloggio sito in Torino, via Stradella n. 68. La ricorrente sostiene che a fronte del contratto di locazione registrato il 27 luglio 1988 sussisteva morosita' del conduttore e comunque il conteggio e' erroneo poiche' non tiene conto della scadenza contrattuale al 26 luglio 1989, pertanto ne chiede l'annullamento. L'ufficio si costituisce, ribadisce la legittimita' del proprio operato ed il contribuente non ha dato prova della morosita' affermata; a fronte del canone dichiarato non riscosso si applica l'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 Tuir secondo cui "indipendentemente dalla percezione" i canoni concorrono alla determinazione del reddito. All'udienza del 6 aprile 1998 la commissione richiedeva documenti integrativi al ricorrente rinviando al 22 giugno 1998; a tale udienza il contribuente esibiva contratti di somministrazione di servizi pubblici (luce, telefono) dai quali risulta che il conduttore non ha utilizzato l'alloggio ed ha restituito dopo pochi giorni le chiavi, che furono effettuati lavori di risanamento per consentire al locatore di risiedervi. D i r i t t o La questione verte sull'assoggettabilita' al prelievo fiscale di canoni non percepiti e, stante la dizione letterale della norma, l'ufficio e' tenuto all'accertamento quand'anche il contribuente fornisse prova contraria. Atteso che ai fini della decisione, la norma sopra citata art. 23, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir e' applicabile alla fattispecie, si solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'inciso "indipendentemente dalla percezione" contenuto nel predetto art. 23, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Tale inciso ha presumibilmente finalita' antievasione per impedire che il contribuente fittiziamente dichiari di non avere percepito redditi fondiari al fine di sottrarsi all'obbligo tributario, non ammettendo la prova contraria ha valore di presunzione assoluta che alla luce degli artt. 3 e 53 della Costituzione risulta illogica, irragionevole, contraddittoria in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Qualora tale inciso fosse interpretabile come una mera dichiarazione di scelta del criterio di competenza, anziche' di cassa, per attribuire il reddito all'anno fiscale in cui sorge il diritto alla percezione a favore del locatore, e consentisse la deducibilita' nell'anno o anni successivi alla mancata percezione avrebbe una ratio condivisibile. Essa invece, nell'ipotesi di conduttore moroso, sottopone a tassazione redditi non percepiti, per i quali il locatore ha un credito di assai difficile o impossibile concreta esigibilita' e rappresenta una tassazione iniqua specie per la persona fisica, in genere piccolo proprietario, tenuta ad una prestazione tributaria prescindendo dal an e quantum incassera' i canoni scaduti. Inoltre la legge non consente di portare in deduzione in un anno fiscale successivo le sopravvenienze passive derivanti dai mancati introiti dei canoni d'affitto. La difficile situazione socio-economica scarica sul privato i costi del mercato locativo: in caso di morosita' egli affronta spese per la procedura di sfratto, paga oneri accessori in luogo del conduttore, non incassa i canoni atteso che pur avendone il titolo il suo credito e' di fatto inesigibile. In aggiunta e' irragionevolmente tassato al pari del soggetto il cui conduttore adempie agli obblighi contrattuali. In palese violazione dei principi di uguaglianza, progressivita' e capacita' contributiva tale norma risulta irrazionale, illogica, incoerente, discriminatoria ed irragionevole. Sotto nessun profilo logico puo' ritenersi sussistere capacita' contributiva commisurata a redditi inesigibili. Tale presunzione assoluta impedisce al locatore di dare la prova della mancata percezione dei canoni in violazione del principio generale del nostro ordinamento giuridico che consente al soggetto la liberta' di prova salvo casi limitati in cui interessi o principi superiori lo consentano (es. la revocatoria in materia concorsuale a tutela dei creditori). Nel caso de quo e' attribuita ex lege al contribuente una capacita' contributiva (redditi fondiari) che egli non possiede, sacrificando tale principio costituzionalmente garantito e acquisito a ragionieristiche esigenze di bilancio. Premesso che comunque il reddito catastale concorre a formare la base imponibile del reddito fondiario, il soggetto passivo titolare di un immobile non occupato sconta un'imposizione fiscale minore del locatore con conduttore moroso. Quanto sopra costituisce un'ulteriore discriminazione irragionevole e assurda in quanto punisce colui che affitta a soggetti economicamente deboli e premia chi non immette l'immobile sul mercato. Rispetto agli altri contribuenti che hanno effettivamente percepito i canoni sussiste palese violazione del principio di uguaglianza e di progressivita' artt. 3 e 53 della Costituzione, sussistendo un maggior prelievo sull'imponibile fiscale che risulta superiore al reddito effettivamente percepito ed un aumento anomalo della progressivita'. Ne' vale l'eventuale considerazione che la tassazione di canoni non percepiti sia una sorta di anticipazione sul credito da incassare maggiorato degli interessi moratori. La questione di legittimita' sollevata con la presente ordinanza riguarda la fattispecie in cui il locatore abbia dato prova (ad es. il rilascio forzato dell'immobile per morosita') di non avere ottenuto il pagamento dei canoni scaduti in quanto trattasi di "credito in sofferenza" inesigibile. Risultando la norma applicabile al ricorso in epigrafe, stante che la questione di legittimita' non e' manifestatamente infondata, la commissione solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'inciso "indipendentemente dalla percezione" del comma 1, art. 23, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
P. Q. M. Ordina: la sospensione del processo; la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica a cura della segreteria alle parti (sig.ra Saglietti Gioconda e Ufficio imposte dirette di Torino; al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Torino, addi' 22 giugno 1998 Il presidente: Cagnassone Il relatore: Bolla 98C1296