N. 860 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1998

                                N. 860
  Ordinanza  emessa  il  16 ottobre 1998 dal pretore di Forli' sezione
 distaccata di Cesena nel  procedimento  civile  vertente  tra  Biondi
 Marinella e Ispettorato provinciale del lavoro ed altra
 Sanzioni    amministrative   -   Concorso   materiale   di   illeciti
    (fattispecie:  omissione della conservazione per un anno dei fogli
    dei cronotachigrafo rilasciati ai propri dipendenti da impresa  di
    trasporti) - Cumulo giuridico della sanzione come stabilito per il
    reato  continuato - Mancata previsione - Disparita' di trattamento
    di situazioni omogenee.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8).
 (Cost., art. 3).
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Premesso quanto segue:
     parte ricorrente ha chiesto l'applicazione del  concorso  formale
 in  applicazione  dell'art.  8, comma 1, legge n. 689/1981, essendole
 stata contestata una pluralita' di violazioni;
     ritiene invece  questo  giudice  che,  nel  caso  di  specie,  in
 relazione  alla  pluralita'  di  violazioni  per  cui e' controversia
 (tutte all'art.  14, secondo comma, reg. Cee  n.  3821/1985,  mancata
 conserazione  fogli  di  registrazione cronotachigrafo), si tratti di
 concorso materiale di illeciti, in quanto l'omessa tenuta anche di un
 singolo foglio (evento giuridico) realizza gia' l'illecito, che  cosi
 si consuma in via autonoma e istantanea;
     tale pluralita', a norma del sistema delineato dall'art. 8, legge
 n.  689/1981, comporta quindi l'applicazione del cd. cumulo materiale
 delle sanzioni;
     l'omessa  previsione  in  via  generale,  da parte della suddetta
 norma, della disciplina del  c.d  reato  continuato,  analogamente  a
 quanto prevede l'art. 81, comma 2 del codice penale, pero', sempre ad
 avviso   di  questo  giudice,  implica  elementi  non  manifestamente
 infondati  di  illegittimita'  costituzionale,  in  quanto   non   si
 comprende  come  tale  trattamento  sanzionatorio,  decisamente  piu'
 favorevole, sia limitato alla  sola  tipologia  degli  illeciti  piu'
 gravi, ossia i reati, mentre (sempre posta la presenza di un elemento
 soggettivo  di  carattere doloso) resti invece esclusa dal sistema di
 diritto punitivo per gli  illeciti  amministrativi,  meno  gravi  dei
 reati  per  stessa  scelta  del  legislatore,  che  non vi riconnette
 conseguenze penali;
     cio'  realizza  un'ingiusta  disparita'   di   trattamento,   con
 disattenzione  del principio di eguaglianza davanti alla legge di cui
 all'art. 3 della Costituzione;
     essendo tale aspetto preliminare alla  definizione  del  presente
 giudizio,  va  pertanto sollevata, con la presente ordinanza di cui e
 stata  data   lettura   in   udienza;   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  8,  della  legge  n.  689/1981 laddove non
 prevede  l'applicazione  in  via  generale  della  disciplina   della
 continuazione.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1  della  legge  n.  1/1948  e 23 della legge n.
 87/1953, solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 8,  legge n. 689/1981, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 laddove non prevede in via generale che la disciplina di cui al primo
 comma di tale norma medesima si applichi anche a chi, con piu  azioni
 od omissioni esecutive di un disegno posto in essere in violazione di
 norme  che  stabiliscono  sanzioni amministrative, commette, anche in
 tempi diversi, piu' violazioni della stessa o  di  diverse  norme  di
 legge;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, con sospensione del presente giudizio;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata in forma integrale
 al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati e al Presidente del Senato a
 cura della cancelleria.
     Cesena, addi' 16 ottobre 1998
                           Il pretore: Leoni
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