N. 380 ORDINANZA 11 - 20 novembre 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Natura della sanzione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Mancata indicazione di elementi idonei all'individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 3). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.47 del 25-11-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Mozzanica Giuseppe ed il prefetto di Novara, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso d'un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il pretore di Novara, con ordinanza emessa il 18 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che, secondo il rimettente, pur essendo opportuno, allo scopo di tutelare la pubblica incolumita', attribuire al prefetto il potere di applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, il provvedimento di sospensione che sara' poi adottato in via definitiva dall'autorita' giudiziaria, tuttavia si verifica "un'evidente e inaccettabile discrasia qualora, in mancanza di qualsiasi seria e comprovata esigenza cautelare, il prefetto sia per legge tenuto ad anticipare, puramente e semplicemente, in via provvisoria, quella stessa sanzione che sara' poi irrogata, con garanzie molto maggiori, all'esito del processo penale", finendo il provvedimento prefettizio col risolversi in una sommaria ed ingiustificata anticipazione della sanzione definitiva, e rischiando il contravventore di subire una sospensione preventiva piu' gravosa di quella successivamente applicata dal magistrato; che, dunque, la denunciata norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede: a) che "il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed in particolare di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela della collettivita' e, comunque, l'esercizio di tale potere non si risolva nella pura e semplice anticipazione della sanzione definitiva"; b) che "la durata della sospensione provvisoria sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale previsto dalle singole norme incriminatrici". Considerato che l'ordinanza di rimessione e' carente di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, e che essa non contiene neppure una sommaria indicazione di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta all'esame del giudice a quo cosi' da far quantomeno risultare che si tratti di ipotesi di reato diversa da quelle "per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3" dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, proprio e solo come tale rientrante nell'a'mbito applicativo della denunciata norma; che, pertanto, non essendo stata osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice e' tenuto ad evidenziare nell'ordinanza i termini della rimessione, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - dal pretore di Novara, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1312