N. 870 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1998
N. 870 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1998 dal pretore di Palermo sul ricorso da Kyereh Kofi contro il prefetto di Palermo Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di straniero (apolide o cittadino extracomunitario) - Ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione - Procedimento - Termini per la proposizione del ricorso e per la definizione del giudizio - Lamentata, eccessiva brevita' - Violazione del diritto di azione e di difesa. Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di straniero (apolide o extracomunitario) - Ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione - Sospensione cautelare del decreto - Preclusione - Lesione del diritto di difesa e del diritto di azione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 8, 9 e 10). (Cost., artt. 24, primo e secondo comma).(GU n.49 del 9-12-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti del giudizio n. 6148/1998 r.g. promosso da Kyereh Kofi avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti del prefetto di Palermo il 24 settembre 1998 e notificato allo stesso il 2 ottobre 1998; O s s e r v a Con atto depositato in cancelleria il 7 ottobre 1998 Kyereh Kofi, cittadino extracomunitario nato a Berkum (Ghana) il 21 febbraio 1966 proponeva ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Palermo e fondava lo stesso su due motivi; il primo motivo di ricorso, afferente la regolare sottoscrizione del decreto di espulsione da parte dell'autorita' decidente, non veniva ritenuto fondato da questa decidente; il secondo motivo di ricorso e' piu' propriamente un'eccezione di incostituzionalita' proposta avverso l'art. 11, legge n. 40/1998 ora sostituito dall'art. 13, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. testo unico delle disposizioni sull'immigrazione) che ha in toto recepito la norma citata della legge n. 40/1998. Secondo la prospettazione del ricorrente, il termine di soli cinque giorni per presentare il ricorso innanzi al pretore e' talmente breve da menomare il diritto di difesa dell'extracomunitario colpito dal decreto di espulsione. In particolare si fa rilevare che cinque giorni sono pochi per consentire a uno straniero, che presumibilmente versa in condizioni di disagio e difficolta' - economico ma anche sociale, culturale - di approntare una reazione efficace contro il provvedimento di espulsione, considerando anche le difficolta' pratiche alle quali incorre chi intende adire un'autorita' giudiziaria. Inoltre nell'ipotesi che qualora lo straniero (nell'accezione che ne da' la normativa richiamata e cioe' extracomunitario o apolide) decida di farsi assistere da un procuratore, avendone la possibilita' anche economica (considerando le difficolta' di accedere al patrocinio a spese dello Stato previsto dalla legge richiamata) la ristrettezza dei termini impedisce ovvero rende oltremodo difficoltosa l'eventuale ricerca, analisi o indagine su altri possibili motivi di ricorso che richiedano acquisizione di documentazione (si pensi ad esempio alla possibilita' di chiedere il permesso per motivi politici adombrato dal Kyereh); allo stesso modo la prospettiva per esempio del ricongiungimento familiare prevista dalla legge puo' essere vanificata dall'eventuale emissione del decreto di espulsione e dalla conseguente impossibilita' di articolare una difesa in attesa che l'iter burocratico per il suddetto ricongiungimento sia esaurito. L'odierno ricorrente, in definitiva, anche se ha proposto nei brevi termini il ricorso, ha pero' lamentato le difficolta' di articolare una difesa completa e piu' ampia anche in termini di ulteriori motivi da proporre. La predetta situazione, a parere della difesa del ricorrente, contrasta con la previsione dell'art. 24 della Costituzione che attribuisce a tutti, e dunque non solo ai cittadini italiani, il diritto di agire a tutela di diritti o interessi legittimi e l'inviolabilita' del diritto di difesa. La norma va infatti interpretata non solo nel senso di consentire in astratto l'accesso alla giurisdizione e alla relativa tutela, ma anche nel senso di rendere in concreto sempre possibile questo accesso, anche permettendo a chi intende agire di preparare nel miglior modo possibile le difese a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. L'art. 24 della Costituzione in sostanza sancisce il diritto ad avere il giusto processo che non puo' andare disgiunto all'effettivita' della difesa. Orbene non sembra sussistere questa possibilita' se, pur riconoscendo allo straniero il diritto di adire l'autorita' giudiziaria italiana, non lo si metta poi nelle condizioni di meglio articolare le proprie difese in vista della tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. Accanto a questa eccezione sollevata dal ricorrente, sussistono altri profili di incostituzionalita' della norma che, a parere di questo giudice, motivano la proposizione d'ufficio della questione di legittimita' costituzionale. In primo luogo, il termine breve di dieci giorni a decorrere dalla proposizione del ricorso, assegnato al pretore per decidere sullo stesso, puo' significativamente menomare il diritto di difesa e il diritto al giusto processo. La brevita' del termine per decidere infatti, non consente al pretore adito di svolgere, in dipendenza delle difese del ricorrente o d'ufficio, un'adeguata istruttoria ai fini della giusta decisione; si pensi il caso in cui si renda necessario l'acquisizione di documentazione o di informazioni presso una pubblica amministrazione. Questo pretore ritiene pertanto che la questione di incostituzionalita' sia rilevante rispetto al caso in esame e, altresi', non manifestamente infondata. Questo decidente ritiene di sollevare d'ufficio ulteriore questione di incostituzionalita', peraltro collegata con le precedenti. Va rilevato che ne' la normativa in esame, ne' altre normative consentono al pretore di sospendere l'efficacia (ovvero l'esecuzione o l'esecutivita') del decreto di espulsione. In via generale si puo' osservare che la mancanza della previsione di un potere di sospensione nuoce alla difesa del ricorrente e al giusto processo; il pretore infatti dovendo decidere nei tempi brevi gia' esaminati, puo' non essere in grado di svolgere un'adeguata istruttoria se questa comporti il superamento dei termini, perche' comunque dopo quindici giorni dalla comunicazione allo straniero il decreto di espulsione puo' essere posto in esecuzione. Ma questa preclusione risulta particolarmente problematica proprio nel caso all'esame di questo pretore che, proponendo alla Corte costituzionale l'eccezione e la questione di incostituzionalita', non puo' pero', nelle more della decisione della Corte costituzionale, sospendere l'efficacia del decreto di espulsione, con il conseguente rischio che pur in mancanza di una decisione nel merito, il decreto di espulsione contro l'odierno ricorrente venga comunque eseguito. Di contro, la previsione di un potere di sospendere il decreto di espulsione, o una previsione di carattere generale che attribuisca al pretore di sospendere il provvedimento amministrativo nelle more di un ricorso di carattere giurisdizionale, sarebbe necessaria; la sospensione del provvedimento amministrativo (o della sua esecutivita') nelle more del giudizio innanzi all'autorita' giudiziaria costituisce una interferenza del potere giudiziario nell'attivita' amministrativa ed evidentemente che solo una espressa previsione di legge puo' consentire. Questa mancata previsione comprime sia il diritto di difesa sia il diritto al giusto processo, laddove rende inutile il ricorso all'autorita' giudiziaria per opporsi al decreto di espulsione e si rischia che il decreto sia eseguito anche se il pretore non sia pervenuto alla decisione nel merito. Si deve dunque ritenere che la questione di incostituzionalita' sia rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Rimette gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commi 8, 9 e 10, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, commi 1 e 2, nella parte in cui: a) fissa il termine di cinque giorni dalla notifica del decreto di espulsione dello straniero per la proposizione del ricorso avverso il predetto decreto innanzi al pretore; b) fissa il termine di dieci giorni dal deposito del ricorso suddetto per la decisione del pretore sul ricorso; c) non prevede il potere del pretore decidente sul ricorso di sospendere l'efficacia (l'esecutivita' o l'esecuzione) del decreto di espulsione impugnato; Dispone la sospensione del presente giudizio sino all'esito della decisone della Corte costituzionale sull'eccezione e sulla questione di legittimita' costituzionale suddetta; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al ricorrente, alla prefettura di Palermo, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Manda alla cancelleria di provvedere altresi' alla comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Palermo, addi' 17 ottobre 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 98C1321