N. 384 ORDINANZA 23 - 27 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Funzionamento degli
 enti  sanitari  ospedalieri  -  Materia  attribuita  alla  competenza
 legislativa  della  regione  -  Prospettazione  della  questione,  in
 termini alternativi, di due  distinti  complessi  normativi  e    con
 omissione    delle   disposizioni   astrattamente   riferibili   alla
 fattispecie  sottoposta al giudizio - Sottoposizione di un quesito di
 natura meramente interpretativa -  Riferimento  della  giurisprudenza
 della  Corte  in materia (vedi sentenze nn. 188/95, 187/92, 473 e 472
 del 1989 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25, art.  16;
 d.P.R.  28  marzo  1975,  n. 474, art. 2; legge provincia autonoma di
 Trento 1 aprile 1993, n. 10, art. 51; d.lgs. 16 marzo 1992,  n.  267,
 art. 1).
 
 (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10).
 
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della  legge
 della   regione   Trentino-Alto   Adige   17  novembre  1988,  n.  25
 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle
 Unita' sanitarie locali), dell'art. 2 del d.P.R. 28  marzo  1975,  n.
 474  (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige in  materia  di  igiene  e  sanita'),  e  in  via  alternativa,
 dell'art.  1  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di
 attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
 concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate) e dell'art.
 51  della  legge della Provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n.
 10 (Nuova disciplina del Servizio  sanitario  provinciale),  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  1 aprile 1997 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Rovereto, iscritta al n.  388  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione delle  parti  private,  nonche'  gli
 atti di intervento della provincia autonoma di Trento e della regione
 Trentino-Alto Adige;
   Udito  nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Uditi gli avvocati  Angelo  Giarda,  Giovanni  Quadri  e  Antonella
 Monteleone  per  le  parti private e gli avvocati Giandomenico Falcon
 per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Giuseppe
 O. Russo per la regione Trentino-Alto Adige.
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale   di   Rovereto  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, per contrasto con gli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10,  del
 d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670 (Approvazione del testo unico delle
 leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
 Trentino-Alto  Adige),  dell'art.    16  della  legge  della  regione
 Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988,  n.  25  (Disposizioni  per  la
 formazione  e  la  stipulazione  dei contratti delle Unita' sanitarie
 locali), che pone il divieto, per le Unita' sanitarie  locali  aventi
 sede  nel  territorio  regionale,  di  utilizzare senza corrispettivo
 attrezzature  e  materiali  per  analisi  di  laboratorio   messe   a
 disposizione  da ditte fornitrici, e dell'art. 2 del d.P.R.  28 marzo
 1975, n. 474 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige  in materia di igiene e sanita'), nella parte in
 cui attribuisce alla competenza legislativa della regione la  materia
 del funzionamento degli enti sanitari e ospedalieri;
     che,  in  via  alternativa,  il  medesimo  giudice  remittente ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  per  violazione
 degli  stessi  parametri,  dell'art.  51  della legge della provincia
 autonoma di Trento  1  aprile  1993,  n.  10  (Nuova  disciplina  del
 Servizio  sanitario  provinciale), nella parte in cui, richiamando la
 disciplina  generale  dell'attivita'  contrattuale  della   provincia
 autonoma,  fa venire meno l'anzidetto divieto per le Unita' sanitarie
 locali di stipulare contratti di comodato con  le  ditte  fornitrici,
 nonche'  dell'art.  1  del  d.lgs.    16 marzo 1992, n. 267 (Norme di
 attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
 concernenti  modifiche  a  norme  di  attuazione  gia' emanate), che,
 introducendo un nuovo testo dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 474  del
 1975,  attribuisce  alle  Province  autonome il potere legislativo in
 materia di funzionamento delle istituzioni e degli enti sanitari;
     che  la  prima  questione  di  legittimita'   costituzionale   e'
 prospettata  sulla  premessa  che lo statuto speciale, nella parte in
 cui agli artt.   4, n.  7,  e  9,  n.  10,  attribuisce  la  potesta'
 legislativa  alla  regione  in  materia  di  ordinamento  degli  enti
 sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di igiene
 e sanita',  compresa  l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera,  debba
 essere  inteso,  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 1 del
 d.lgs. n. 267 del 1992, nel senso che sia riservata  alla  competenza
 provinciale  anche la indicazione delle modalita' attraverso le quali
 la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, sicche' l'art.  2  del
 d.P.R.  n.  474  del  1975,  che  attribuisce  la medesima competenza
 legislativa  alla  regione,  sarebbe  illegittimo  e  la   previsione
 contenuta  nell'art.  16  della  legge  regionale n. 25 del 1988, che
 vieta  i  contratti  di  comodato,  sarebbe  affetta  da   vizio   di
 incompetenza;
     che  la  seconda  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
 prospettata dal remittente sul diverso presupposto che  le  anzidette
 disposizioni dello statuto debbano essere interpretate, conformemente
 a  quanto  disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, nel senso
 che la potesta' legislativa della regione in materia  di  ordinamento
 degli  enti  sanitari  e  ospedalieri  comprenda  anche  il potere di
 disciplinare le modalita' di gestione  dell'ente  sanitario,  con  la
 conseguenza  che  l'art.  1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel sottrarre
 alla regione la competenza in materia di funzionamento e di  gestione
 delle   istituzioni   e  degli  enti  sanitari,  sarebbe  viziato  da
 illegittimita' costituzionale, poiche' le  norme  di  attuazione  non
 potrebbero modificare la ripartizione statutaria delle competenze tra
 regione  e  provincia  autonoma, e viziato sarebbe altresi' l'art. 51
 della legge provinciale n. 10 del 1993, che ha eliminato il  divieto,
 posto  dalla  legge regionale, di stipulare contratti di comodato con
 le ditte fornitrici delle Unita' sanitarie locali;
     che, in sostanza, ad avviso del remittente,  sebbene  la  materia
 sia  stata oggetto di due opposti interventi legislativi, il rapporto
 tra  le  due  discipline  non   potrebbe   essere   inquadrato   "nei
 tradizionali  termini  della  successione  di leggi nel tempo", ma si
 dovrebbe   dubitare,   in   via   alternativa,   della   legittimita'
 costituzionale  di  entrambi:    sia  dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo
 1975,  n.  474 e dell'art. 16 della legge regionale 17 novembre 1988,
 n. 25, da una parte, sia dell'art.  1 del d.lgs. n. 267  del  1992  e
 dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento n. 10 del
 1993, dall'altra;
     che,   quanto   alla  rilevanza  delle  sollevate  questioni,  il
 remittente osserva che il pubblico ministero nel giudizio  a  quo  ha
 elevato  l'imputazione  sull'ipotesi  della  violazione  dell'art. 16
 della legge regionale n. 25 del 1988, al quale e' esteso il dubbio di
 legittimita' costituzionale;
     che si sono costituiti nel presente giudizio,  con  due  distinte
 memorie, alcuni degli imputati del giudizio principale, chiedendo, in
 un    caso,    l'accoglimento   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del  1988  e,
 nell'altro,    l'accoglimento   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  nei  medesimi   termini   prospettati   dal   giudice
 remittente;
     che  sono  intervenute sia la provincia autonoma di Trento che la
 regione  Trentino-Alto  Adige,  chiedendo  che  la  questione   venga
 dichiarata inammissibile e comunque infondata.
   Considerato  che  il  giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Rovereto ha sollevato, in via alternativa, questione  di
 legittimita'  costituzionale,  da  un  lato, dell'art. 16 della legge
 della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 e dell'art.
 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e, dall'altro, dell'art. 51 della
 legge della provincia autonoma di Trento  1  aprile  1993,  n.  10  e
 dell'art.    1  del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in riferimento agli
 articoli 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,
 contenente lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;
     che  il remittente, prospettando in termini alternativi questione
 di legittimita' costituzionale di due distinti  complessi  normativi,
 ha   omesso   di   indicare   quale,   tra  le  diverse  disposizioni
 astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio,
 debba trovare applicazione;
     che,  in  tal  modo,  la  questione  si  risolve  in  un  quesito
 interpretativo  rivolto  alla Corte circa la disposizione applicabile
 alla fattispecie;
     che secondo la consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale puo' essere proposta solo
 dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza  l'oggetto  ed
 abbia  risolto  in  via  interpretativa  ogni  dubbio su quale sia la
 disposizione da applicare (sentenze nn. 188 del 1995, 187  del  1992,
 473 e 472 del 1989; ordinanze nn. 207 del 1993, 206 del 1989);
     che  pertanto  la  questione  di legittimita' costituzionale deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  16 della legge della regione
 Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988,  n.  25  (Disposizioni  per  la
 formazione  e  la  stipulazione  dei contratti delle Unita' sanitarie
 locali) e dell'art.  2 del d.P.R. 28 marzo 1975,  n.  474  (Norme  di
 attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
 materia di igiene e sanita'), nonche' dell'art. 51 della legge  della
 provincia  autonoma  di Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina
 del Servizio sanitario provinciale) e dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo
 1992,  n.  267  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione  gia'
 emanate),  sollevata,  in via alternativa, per violazione degli artt.
 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
 del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige), dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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