N. 385 ORDINANZA 23 - 27 novembre 1998

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Processo  civile - Procedura ex art. 700 del c.p.c. - Presidente del
 Consiglio dei Ministri e pretore di Lecce - Multitrattamento Di Bella
 - Disposizione di una perizia medico-legale di ufficio  sui  pazienti
 in  trattamento  anche  al di fuori della sperimentazione ufficiale -
 Riferimento  alla  sentenza  della  Corte   n.   185   del   1998   -
 Ammissibilita'.
 
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri
 nei  confronti  del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, a
 seguito dell'ordinanza del 28-29 luglio 1998 con la quale  questi  ha
 disposto   una  "perizia  medico-legale  d'ufficio  sui  pazienti  in
 trattamento con la multiterapia ''Di Bella'' anche al di fuori  della
 sperimentazione  ufficiale", con ricorso depositato il 13 agosto 1998
 ed iscritto al n. 100 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto  che  sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri
 del 31 luglio 1998  il  Presidente  del  Consiglio,  rappresentato  e
 difeso   dall'Avvocatura   dello  Stato,  ha  promosso  conflitto  di
 attribuzione fra poteri dello Stato  nei  confronti  del  pretore  di
 Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29
 luglio 1998, con la quale il pretore, adito ex art. 700 del codice di
 procedura civile, ha disposto l'audizione del direttore dell'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  l'acquisizione  degli elenchi dei pazienti
 neoplastici ammessi alla  sperimentazione  del  "multitrattamento  Di
 Bella",  riservandosi  "all'esito  di  stabilire  le  modalita' di un
 accertamento medico-legale d'ufficio a mezzo di esperti da  nominare,
 finalizzato  ad  acquisire  dati certi sull'efficacia e sui limiti di
 validita'" di tale multiterapia;
     che secondo il Presidente del  Consiglio  l'ordinanza  violerebbe
 gli  artt.  23,  95,  97  e 102 della Costituzione, in relazione alle
 norme   che   disciplinano   la   sperimentazione   dei   farmaci   e
 l'autorizzazione  alla  loro immissione in commercio, con particolare
 riferimento alle disposizioni introdotte dal d.-l. 17 febbraio  1998,
 n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in
 campo  oncologico  e  altre misure in materia sanitaria), convertito,
 con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, e dal  d.-l.  16
 giugno  1998, n.  186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita
 di medicinali antitumorali in corso di  sperimentazione  clinica,  in
 attuazione  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 185 del 26
 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella  legge  30  luglio
 1998, n. 257;
     che   ad   avviso   del   ricorrente   i  primi  risultati  della
 sperimentazione, su quattro dei dodici protocolli, non sono positivi,
 come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
 agosto 1998, n. 181, di modo che per le patologie oggetto dei quattro
 studi non saranno piu' ammessi nuovi pazienti, mentre e'  consentita,
 in  via  eccezionale,  la  prosecuzione  della  somministrazione  dei
 farmaci componenti la multiterapia nei casi in cui  la  malattia  sia
 stabile e non vi siano segni di progressione;
     che   il   pretore,   con  l'ordinanza  citata,  ha  disposto  un
 accertamento medico-legale su una sfera di patologie indefinita e  in
 alternativa  alla  sperimentazione ufficiale in fase di espletamento,
 travalicando i limiti tipici della funzione giurisdizionale;
     che il fine perseguito dal pretore sarebbe quello  di  accertare,
 in   via   generale,  l'efficacia  e  i  limiti  di  validita'  della
 "multiterapia Di Bella";
     che il provvedimento pretorile  eccede  l'interesse  del  singolo
 ricorrente  nel  procedimento  d'urgenza  pendente ai sensi dell'art.
 700  del  codice  di  procedura  civile,  e  comporta  -  secondo  il
 ricorrente  -  un  indebito  controllo dell'azione amministrativa del
 Ministero della sanita' e delle altre autorita' sanitarie;
     che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 185 del  1998,  ha
 messo  in luce l'importanza degli accertamenti espletati dagli organi
 tecnico-scientifici, affermando un principio che vale per il  giudice
 delle  leggi e per qualsiasi altra autorita' giurisdizionale, per cui
 sarebbero inammissibili valutazioni giudiziarie sostitutive di quelle
 assunte dagli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione.
   Considerato  che  in  sede  di  controllo  sull'ammissibilita'  del
 conflitto  di  attribuzione fra poteri dello Stato, a norma dell'art.
 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, compete  a  questa
 Corte  un apprezzamento di ordine preliminare, in camera di consiglio
 e senza contraddittorio, circa l'esistenza di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione  rientri  nella  sua  competenza,  che  non pregiudica la
 successiva decisione, anche in punto di ammissibilita';
     che  sussistono  i  requisiti  previsti dall'art. 37 della citata
 legge n. 87 del 1953 affinche' possa dirsi ammissibile  il  conflitto
 costituzionale di attribuzione;
     che  sotto  il profilo soggettivo sia il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, a nome del  Governo,  sia  il  pretore  di  Lecce,  nei
 confronti  del quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a
 esercitare  funzioni  proprie,  che  spettano  loro  a  norma   della
 Costituzione;
     che  sotto  il  profilo  oggettivo  si denuncia l'interferenza di
 provvedimenti   giurisdizionali   nell'azione   amministrativa    del
 Ministero  della  sanita'  e  delle autorita' sanitarie, con indebita
 incidenza nello svolgimento delle attribuzioni conferite al Governo;
     che, pertanto, il  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri dello Stato deve essere dichiarato ammissibile.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  a  norma  dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il ricorso per  conflitto  di  attribuzione  fra  poteri
 dello  Stato  proposto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei
 confronti del pretore di Lecce, sezione  distaccata  di  Maglie,  con
 riguardo   all'ordinanza  28-29  luglio  1998,  emessa  dallo  stesso
 pretore;
   Dispone:
     a) che la cancelleria della Corte dia al ricorrente comunicazione
 della presente ordinanza;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati al pretore di Lecce, sezione distaccata  di  Maglie,
 entro 30 giorni dalla comunicazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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