N. 877 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 agosto 1998

                                N. 877
  Ordinanza  emessa il 27 agosto 1998 dal tribunale di sorveglianza di
 Palermo nel procedimento penale a carico di Nicotra Giuseppe
 Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva
    non superiore a tre o quattro anni) gia' agli arresti  domiciliari
    al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna -
    Previsione  che  il  tribunale  di  sorveglianza  provveda,  senza
    formalita',  all'eventuale  applicazione  della misura alternativa
    della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie  di
    giurisdizionalita'  nella  fase  esecutiva,  in  particolare della
    necessita' del contraddittorio.
 (C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla  legge  27  maggio
    1998, n. 165).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                     IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Letti  gli atti del procedimento nei confronti di Nicotra Giuseppe,
 nato in Palermo il 10 dicembre 1969, residente  in  Palermo,  via  N.
 Alongi  n.  1, gia' agli arresti domiciliari al momento del passaggio
 in giudicato della  sentenza  di  condanna,  ai  fini  dell'eventuale
 applicazione  della  detenzione  domiciliare  ai  sensi  del comma 10
 dell'art. 656 c.p.p.;
   Premesso che, in caso analogo,  il  tribunale  di  sorveglianza  di
 Napoli  con  ordinanza  del  13 luglio 1998 ha sollevato questione di
 illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 27,  e
 3  della  Costituzione,  del  comma  10  dell'art.  656  c.p.p., come
 modificato  dalla  legge  n.  165/1998,  laddove  prescrive  che   il
 tribunale  di  sorveglianza  provvede  senza formalita' all'eventuale
 applicazione della misura alternativa  della  detenzione  domiciliare
 nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari;
   Ritenuto  di  dover  condividere  le  argomentazioni  e  le censure
 contenute in tale  ordinanza,  che  si  intendono  qui  integralmente
 recepite e riproposte;
   In  particolare,  al  fine  di  focalizzare l'aspetto che si reputa
 centrale nella sollevata questione, si ribadisce  che  la  denunziata
 norma  contraddice  la  fondamentale disposizione contenuta nell'art.
 2, n. 96, della legge delega n. 81 del 1987 in tema  di  garanzie  di
 giurisdizionalita'  nella fase esecutiva, con particolare riferimento
 ai  provvedimenti  concernenti  le  pene  ed  alla   necessita'   del
 contraddittorio nel relativo procedimento;
   Si  aggiunga  che la previsione, nella fattispecie in esame, di una
 procedura de plano "senza formalita'" si pone in  contrasto  con  gli
 orientamenti  della  giurisprudenza  costituzionale  che, in subjecta
 materia, ha esteso  le  garanzie  della  iurisdictio  plena  anche  a
 procedimenti  di  contenuto  minore  come  nel caso contemplato dalla
 sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1993;
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 3
 della   Costituzione,  del  comma  10,  dell'art.  656  c.p.p.,  come
 modificato  dalla  legge  n.  165/1998,  laddove  prescrive  che   il
 tribunale  di  sorveglianza  provvede  senza  formalita' all'avvenuta
 applicazione della misura alternativa  della  detenzione  domiciliare
 nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari;
   Sospende la procedura in corso;
   Dispone    la   trasmissione   dei   relativi   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.
     Palermo, addi' 27 agosto 1998
                   Il presidente estensore: Mazzamuto
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