N. 888 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1998
N. 888 Ordinanza emessa il 15 ottobre 1998 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Inail e Giuri Rocco Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1 gennaio 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), oltre al requisito dell'abitualita' del lavoro richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusivita' o prevalenza del lavoro stesso e dell'adibizione a fondo che consenta almeno 156 giornate lavorative per gli uomini e 104 per le donne e i minori - Irragionevolezza e ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori agricoli part-time, comunque impegnati in lavori agricoli per piu' di 104 giornate lavorative complessive nell'anno, rispetto a quelli a tempo pieno. (D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, lettera b), comb. disp. in legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 23-12-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa in grado di appello n. 4968/1997 del r.g. tra: I.N.A.I.L., in persona del presidente legale rappresentante, per esso, dal direttore pro-tempore della sede provinciale di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bianco e Antonio Cordella, come da mandato in atti, appellante; Contro Giuri Rocco, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorentino, come da mandato in atti, appellato; Rilevato che l'art. 205, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, assicura contro gli infortuni sul lavoro in agricoltrua, tra gli altri, "i proprietari, mezzadri affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende"; che l'art. 14 del d.-l. 25 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243, dispone alla lett. b), che "i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni"; che quest'ultima legge e' stata modificata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, la quale, al primo comma dell'art. 3, esclude dall'assicurazione "i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047"; che, nella fattispecie in esame, il Giuri coltiva un fondo di sua proprieta' per il quale e' previsto un fabbisogno lavorativo annuo di n. 69 giornate e, nel contempo, ha maturato n. 51 giornate lavorative come bracciante agricolo; che, dalla interpretazione letterale e logica della normativa di cui all'art. 3 della legge n. 9/1963, il Giuri, in quanto coltiva un fondo di sua proprieta' per il quale occorrono meno di 104 giornate lavorative, non avrebbe diritto all'assicurazione infortunistica, sebbene poi superi abbondantemente le dette 104 giornate con il cumulo delle giornate quale bracciante agricolo; che cio' - ad avviso di questo tribunale - costituisce una inammissibile disparita' di trattamento fra lavoratori in agricoltura, in quanto non tutela contro gli infortuni sul lavoro quei lavoratori (come nel caso di specie il Giuri) che, sebbene coltivino fondi per i quali occorrono meno di 104 giornate lavorative annue, svolgono tuttavia nello stesso anno altre giornate lavorative in agricoltura che, cumulate alle prime, superino le 104 giornate complessive annue; che, quindi, la disposizione di cui all'art.14, lett. b) del d.-l. n. 155/1993, in combinato disposto con il primo comma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, appare incostituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'assicurazione anche i lavoratori che, indipendentemente dal numero di giornate occorrenti per la coltivazione dei fondi, siano comunque impegnati in lavori agricoli per piu' di 104 giornate lavorative complessive nell'anno.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, lett. b), del d.-l. n. 155/1993, in combinato disposto con l'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude dall'assicurazione anche i lavoratori che, indipendentemente dal numero delle giornate occorrenti per la coltivazione dei fondi, siano comunque impegnati in lavori agricoli per piu' di 104 giornate lavorative complessive nell'anno; Ordina, pertanto, che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidente della Camere del Parlamento della Repubblica; Ordina sospendersi il presente giudizio fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito. Cosi' deciso in Lecce, il 15 ottobre 1998 Il presidente estensore: Delli Noci 98C1358