N. 888 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1998

                                N. 888
      Ordinanza emessa il 15 ottobre 1998 dal tribunale di Lecce
       nel procedimento civile vertente tra Inail e Giuri Rocco
 Infortuni  sul  lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa
    per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi  per
    gli   infortuni   sul  lavoro  dei  lavoratori  agricoli  autonomi
    (coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri)    -  Previsione,   a
    decorrere  dal  1  gennaio  1993  (data di entrata in vigore della
    norma impugnata), oltre al requisito dell'abitualita'  del  lavoro
    richiesto  dalla normativa previgente, di quello dell'esclusivita'
    o prevalenza del lavoro  stesso  e  dell'adibizione  a  fondo  che
    consenta  almeno  156 giornate lavorative per gli uomini e 104 per
    le donne e i minori - Irragionevolezza e ingiustificato  deteriore
    trattamento  dei lavoratori agricoli part-time, comunque impegnati
    in lavori agricoli per piu' di 104 giornate lavorative complessive
    nell'anno, rispetto a quelli a tempo pieno.
 (D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, lettera b),  comb.  disp.  in
    legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.51 del 23-12-1998 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza nella causa in grado di appello n.
 4968/1997 del r.g. tra: I.N.A.I.L., in persona del presidente  legale
 rappresentante,  per  esso,  dal  direttore  pro-tempore  della  sede
 provinciale di Lecce, rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Francesco
 Bianco e Antonio Cordella, come da mandato in atti, appellante;
   Contro   Giuri   Rocco,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Guido
 Fiorentino, come da mandato in atti, appellato;
   Rilevato che l'art. 205, primo  comma,  lett.  b),  del  d.P.R.  30
 giugno  1965,  n.  1124,  assicura contro gli infortuni sul lavoro in
 agricoltrua, tra gli altri, "i proprietari, mezzadri affittuari, loro
 coniuge e figli,  anche  naturali  o  adottivi,  che  prestano  opera
 manuale abituale nelle rispettive aziende";
     che  l'art.  14  del  d.-l. 25 maggio 1993, n. 155, convertito in
 legge 19  luglio  1993,  n.  243,  dispone  alla  lett.  b),  che  "i
 lavoratori  di  cui  al  primo  comma,  lettera b), dell'art. 205 del
 citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le  modalita'
 previste   dalla  legge  26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni";
     che quest'ultima legge e' stata modificata dalla legge 9  gennaio
 1963,   n.   9,  la  quale,  al  primo  comma  dell'art.  3,  esclude
 dall'assicurazione "i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che
 coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a  104
 giornate  annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto
 dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047";
     che, nella fattispecie in esame, il Giuri coltiva un fondo di sua
 proprieta' per il quale e' previsto un fabbisogno lavorativo annuo di
 n. 69 giornate e, nel contempo, ha maturato n. 51 giornate lavorative
 come bracciante agricolo;
     che, dalla interpretazione letterale e logica della normativa  di
 cui  all'art. 3 della legge n. 9/1963, il Giuri, in quanto coltiva un
 fondo di sua proprieta' per il quale occorrono meno di  104  giornate
 lavorative,  non  avrebbe  diritto  all'assicurazione infortunistica,
 sebbene poi superi abbondantemente  le  dette  104  giornate  con  il
 cumulo delle giornate quale bracciante agricolo;
     che  cio'  -  ad  avviso  di  questo  tribunale - costituisce una
 inammissibile   disparita'   di   trattamento   fra   lavoratori   in
 agricoltura,  in  quanto  non  tutela contro gli infortuni sul lavoro
 quei lavoratori (come nel caso  di  specie  il  Giuri)  che,  sebbene
 coltivino fondi per i quali occorrono meno di 104 giornate lavorative
 annue,  svolgono tuttavia nello stesso anno altre giornate lavorative
 in agricoltura che, cumulate alle prime,  superino  le  104  giornate
 complessive annue;
     che,  quindi,  la  disposizione  di  cui all'art.14, lett. b) del
 d.-l. n. 155/1993, in combinato disposto con il primo comma dell'art.
 3 della legge 9 gennaio 1963,  n.  9,  appare  incostituzionale,  per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude
 dall'assicurazione  anche  i  lavoratori  che,  indipendentemente dal
 numero di giornate occorrenti per la coltivazione  dei  fondi,  siano
 comunque  impegnati  in  lavori  agricoli  per  piu'  di 104 giornate
 lavorative complessive nell'anno.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti  della  legge
 n. 87/1953;
   Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  14,  lett.  b),  del d.-l. n. 155/1993, in
 combinato disposto con l'art. 3, primo comma, della legge  9  gennaio
 1963,  n.  9,  nella  parte in cui esclude dall'assicurazione anche i
 lavoratori  che,  indipendentemente   dal   numero   delle   giornate
 occorrenti per la coltivazione dei fondi, siano comunque impegnati in
 lavori  agricoli  per  piu'  di  104  giornate lavorative complessive
 nell'anno;
   Ordina, pertanto,  che  a  cura  della  cancelleria  gli  atti  del
 presente  giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il
 presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicato ai Presidente della Camere del Parlamento della
 Repubblica;
   Ordina sospendersi il presente giudizio fino all'esito del giudizio
 di legittimita' costituzionale;
   Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito.
   Cosi' deciso in Lecce, il 15 ottobre 1998
                  Il presidente estensore: Delli Noci
 98C1358