N. 405 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Vigili  del  fuoco - Servizio antincendio - Fruibilita' - Onerosita'
 economica - Identica questione  gia'  dichiarata  non  fondata  dalla
 Corte  (v.  sentenza  n.  90/1994) - Servizio pubblico essenziale con
 caratteristiche  di  preminente  interesse   generale   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 ((Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, lett. b)).
 
 (Cost., artt. 41 e 97).
 
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera b),
 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle  tariffe,  delle
 modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi  al  personale  del  Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a  pagamento),  promosso
 con  ordinanza  emessa  il 9 luglio 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale dell'Umbria sul ricorso  proposto  dalla  Belvedere  S.r.l.
 contro  il  Ministero  dell'interno  ed altri, iscritta al n. 209 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che il tribunale amministrativo  regionale  dell'Umbria  -
 adito  per  l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione
 di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva ordinato ad  una
 discoteca  la vigilanza antincendio ad opera di unita' dei vigili del
 fuoco -  ha,  con  ordinanza  emessa  il  9  luglio  1997,  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, lettera b),
 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle  tariffe,  delle
 modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi  al  personale  del  Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), in base al
 quale gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere  ai  vigili  del
 fuoco  i  servizi  di  vigilanza, a pagamento, dei locali di pubblico
 spettacolo,  da  effettuarsi  nei  limiti  ed  in  conformita'  delle
 prescrizioni   stabilite   dalle  competenti  Commissioni  permanenti
 provinciali;
     che il rimettente - pur convenendo con le affermazioni di  questa
 Corte  (di  cui richiama le sentenze n. 90 del 1994 e n. 97 del 1996)
 circa la legittimita' del regime di monopolio del servizio antincendi
 affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto vo'lto ad
 assicurare la sicurezza e la salvaguardia delle persone e ad  evitare
 eventi  dannosi  all'ambiente,  ai beni ed alle cose in generale - e'
 tuttavia dell'avviso che la concreta fruibilita'  di  tale  servizio,
 nei  termini previsti dalla norma impugnata, sia lesiva: a) dell'art.
 41 della Costituzione, poiche' l'espletamento  del  servizio  stesso,
 "alquanto   dispendioso"   e  gravante  sull'imprenditore  (il  quale
 viceversa  ben  potrebbe  provvedervi  anche  con  personale  privato
 ugualmente  dotato  di  adeguata  perizia),  finisce  con  l'incidere
 negativamente  sul  principio  di  libera  iniziativa  economica;  b)
 dell'art.   97   della  Costituzione,  poiche'  l'impiego  di  unita'
 operative di vigili del fuoco in  un  servizio  che  potrebbe  essere
 assicurato  con  altre  modalita', puo' comportare irrazionalmente la
 sottrazione di "forza lavoro" ad altri compiti cui far fronte in caso
 di evenienze altrettanto cogenti e drammatiche.
   Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su  questione
 sostanzialmente   identica,   ne  ha  dichiarata  la  non  fondatezza
 osservando che, una  volta  non  contestata  la  legittimita'  di  un
 monopolio pubblico del servizio antincendi, il lamentato obbligo, per
 i   titolari   dei   locali  di  pubblico  spettacolo,  di  contrarre
 esclusivamente   col   monopolista   costituisce   un   ineliminabile
 corollario della menzionata configurazione di tale servizio (sentenza
 n. 90 del 1994, richiamata dallo stesso rimettente);
     che,   dunque,   l'attivita'   antincendio,   proprio  in  quanto
 qualificabile come servizio  pubblico  essenziale  con  carattere  di
 preminente  interesse  generale, non puo' non rientrare senza residui
 nell'a'mbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la
 conseguenza - qui da ribadire - che ogni questione ad  essa  relativa
 esorbita  dalla  sfera  di  applicabilita'  del  precedente  art.  41
 (sentenza n. 97 del 1996, pure citata dal rimettente);
     che, inoltre, la previsione della necessaria utilizzazione  delle
 unita'  operative  dei  vigili  del  fuoco per l'espletamento di tale
 attivita', lungi dal realizzare la  denunciata  violazione  dell'art.
 97  Cost.,  costituisce  viceversa applicazione del principio in esso
 enunciato, quale naturale ed imprescindibile garanzia  dell'effettivo
 ed  efficiente  svolgimento  del  servizio  pubblico, affidato ad una
 struttura statale istituzionalmente investita di tale compito;
     che, pertanto, la sollevata questione e' manifestamente priva  di
 fondamento.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2, lettera b), della legge 26 luglio 1965,
 n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e  dei
 compensi  al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
 servizi a pagamento), sollevata - in riferimento agli artt.  41 e  97
 della   Costitu-zione   -   dal  Tribunale  amministrativo  regionale
 dell'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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