N. 896 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1998

                                N.  896
   Ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1998  dal  pretore  di Roma nel
 procedimento penale a carico di Di Russo Marco
 Processo penale - Procedimento  davanti  al  pretore  -  Decreto  che
    dispone  il  giudizio  emesso  a  seguito di opposizione a decreto
    penale di condanna - Necessita', a pena  di  nullita',  di  previo
    invio   a   presentarsi   per  rendere  interrogatorio  -  Mancata
    previsione - Disparita' di trattamento  rispetto  all'ipotesi  del
    decreto  di  citazione  a  giudizio  emesso  in  forma ordinaria -
    Incidenza sul diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 55, comma 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.52 del 30-12-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Visti gli atti del procedimento n. 24571/98 rg.dib.  nei  confronti
 di Di Russo Marco nato a Roma il 1 dicembre 1963.
 Premesso in fatto
   Con  decreto  penale  penale  emesso  ex  art.  565  c.p.c.  veniva
 condannato dal g.i.p. di questa  pretura  per  il  reato  di  cui  in
 rubrica alla pena oltre le spese processuali.
   L'imputato  proponeva  rituale  opposizione  avverso  tale  decreto
 penale di condanna  chiedendo  la  celebrazione  del  rito  ordinario
 instauratosi  a  seguito  di  emissione  del  decreto  di citazione a
 giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari.
   All'udienza dibattimentale del 12  ottobre  1998  il  difensore  di
 fiducia dell'imputato sollevava preliminarmente eccezione di nullita'
 del decreto di citazione a giudizio alla stregua dell'omesso invito a
 presentarsi  per  rendere  l'interrogatorio  ai  sensi dell'art. 375,
 comma 3, codice procedura penale; altresi', il difensore sollevava in
 via subordinata  nell'ipotesi  di  non  accoglimento  della  suddetta
 eccezione  di  nullita'  questione  di  illegittimita' costituzionale
 degli artt. 459 555, comma secondo c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
 prevedono a pena di nullita' che il pubblico ministero debba emettere
 l'invito  a  presentarsi  per  rendere l'interrogatorio per l'effetto
 previsto dall'art. 375 comma 3 del codice di procedura penale.
 Ritenuto in diritto
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione sollevata dalla difesa atteso che si tratta di stabilire in
 via  generale  la  applicabilita'  dell'art. 555 secondo comma c.p.p.
 anche nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga  di  adottare
 il  procedimento  per  decreto  disciplinato dall'art. 459 c.p.p. dal
 quale conseguirebbe la previsione per il pubblico ministero a pena di
 nullita' nelle ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna  di
 emettere  l'invito  a  presentarsi  ex  art. 375, comma 3, c.p.p. per
 rendere l'interrogatorio.
   Il legislatore con la novella introdotta dalla legge n. 234 del  16
 luglio  1997  si  e'  limitato  a  prevedere l'obbligatorieta' per il
 pubblico  ministero  nell'ambito  del  rito  ordinario  pretorile  di
 invitare  nella fase delle indagini preliminari la persona sottoposta
 ad indagini a rendere l'interrogatorio; il terzo  comma  dell'art.  2
 della  legge n. 234 del 1997 dianzi indicata ha introdotto il secondo
 comma dell'art.  555 c.p.p. che testualmente recita: "Il  decreto  e'
 nullo  se  non  e'  preceduto  dall'invito  a presentarsi per rendere
 l'interrogatorio ai sensi  dell'art.  375,  comma  3  c.p.p.  con  la
 conseguenza   processuale  che  la  mancata  notifica  dell'invito  a
 presentarsi  determina  la  nullita'  del  decreto  di  citazione   a
 giudizio.
   Il  legislatore tuttavia, non ha correlato e coordinato il suddetto
 principio di indubbia portata generale,  con  la  normativa  prevista
 nell'ambito del rito pretorile che regola il procedimento per decreto
 previsto  negli  artt. 459 e ss. del c.p.p. con la conseguenza che il
 legislatore nella legge n. 234 del 16 luglio  1997  non  ha  previsto
 l'obbligatorieta'  per  il  pubblico  ministero  nell'ipotesi  in cui
 richieda al g.i.p. di adottare decreto penale di condanna di invitare
 nella  fase  delle  indagini   preliminari   l'indagato   a   rendere
 l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p.
   La  mancata  previsione  nella legge succitata delle norme previste
 negli artt. 459 e  ss.  del  codice  di  procedura  penale  induce  a
 ritenere  che  l'omesso  invito  a  presentarsi da parte del pubblico
 ministero che abbia scelto di percorrere il procedimento per  decreto
 non costituisca causa di nullita' del decreto penale di condanna.
   Alla   luce   di  tali  rilievi  la  mancata  previsione  normativa
 dell'obbligo per il  pubblico  ministero  di  invitare  l'indagato  a
 rendere  l'interrogatorio  nel  procedimento  per  decreto  induce  a
 ritenere fondata disparita' di trattamento  rispetto  all'ipotesi  di
 decreto  di  citazione  a  giudizio emesso dal pubblico ministero nel
 procedimento ordinario e sotto  il  profilo  della  violazione  degli
 artt. 3, 24, della Costituzione sotto il profilo della violazione del
 principio  di  uguaglianza con conseguente pregiudizio delle garanzie
 di difesa dell'imputato il quale  nell'ambito  del  procedimento  per
 decreto  ed  in  particolare  nell'ipotesi  di  opposizione a decreto
 penale di condanna disciplinata dal secondo comma dell'art.  565  del
 codice   di   procedura  penale  in  concreto  si  e'  trovato  nella
 impossibilita' di eccepire la nullita' del giudizio instauratosi  nei
 suoi  confronti  in  quanto  preclusa  la possibilita' di eccepire la
 mancata  notificazione  dell'avviso  a  rendere  l'interrogatorio   a
 differenza  di  quanto previsto nei confronti dell'imputato citato in
 giudizio con il rito ordinario  ai  sensi  del  disposto  di  cui  al
 secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura penale.
   Per  tutti i rilievi svolti secondo questo giudicante e' innegabile
 che la questione sollevata  nei  termini  suindicati  deve  ritenersi
 rilevante e non manifestamente infondata
                                P. Q. M.
  Visti  gli  artt. 1, della legge costituzionale n. 1, del 9 febbraio
 1948  e  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   dichiara   non
 manifestamente  infondata la questione di costituzionalita', ai sensi
 dell'art. 3, della Costituzione, dell'art.  555,  comma  secondo  del
 codice  di procedura penale, nella parte in cui non prevede che anche
 il decreto che  dispone  il  giudizio  emesso  dal  g.i.p.  ai  sensi
 dell'art.  565,  comma  secondo,  del  codice di procedura penale sia
 nullo  ove  non  preceduto  dall'invito  a  presentarsi  per  rendere
 l'interrogatorio  ai  sensi dell'art. 375, comma terzo, del codice di
 procedura penale;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  in   epigrafe   e   la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
     Roma, addi' 12 ottobre 1998
                         Il pretore: Mazzacori
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