N. 411 ORDINANZA 10 - 16 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Concessioni  amministrative  -  Regione  Toscana  -  Installazione ed
 esercizio degli impianti di distribuzione di  carburante  -  Delibera
 della  giunta  comunale  -  Natura  - Ius superveniens: legge regione
 Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 e d.lgs. 11 febbraio 1998,  n.  32  -
 Esigenza  di  nuova valutazione circa la rilevanza della questione da
 parte del  giudice  a  quo  -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
 rimettente.
 
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, secondo comma,
 come sostituito dall'art. 1, legge regione Toscana 20 giugno 1992, n.
 27).
 
(GU n.51 del 23-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.    Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo MEZZANOTTE, avv.
 Fernanda CONTRI, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  3
 (recte:  comma 2), della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985,
 n. 61 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni
 in  materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per
 uso autotrazione), come sostituito dall'art. 1 della legge  regionale
 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
 31  ottobre  1985,  n. 61, in materia di distributori di carburanti),
 promossi con n. 16 ordinanze emesse il 23 gennaio 1997, il 15 ottobre
 1996 (n. 2 ordinanze), il 27 novembre 1996 (n. 2  ordinanze),  il  15
 ottobre  1996 (n. 6 ordinanze) e il 27 novembre 1996 (n. 5 ordinanze)
 dal   Tribunale   amministrativo   regionale    per    la    Toscana,
 rispettivamente  iscritte ai nn. da 10 a 13 e da 20 a 31 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti gli atti di costituzione dell'API s.p.a. e dell'AGIP  Petroli
 s.p.a;
   Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi  gli  avvocati  Vittorio  Zammit  per  l'API s.p.a. e Lorenzo
 Acquarone per l'AGIP Petroli s.p.a..
   Ritenuto che con sedici identiche ordinanze emesse  nell'ambito  di
 giudizi   promossi   da  gestori  di  impianti  di  distribuzione  di
 carburanti per l'annullamento degli atti  (ordinanze  del  sindaco  e
 atti  presupposti,  tra  i  quali delibere della giunta municipale di
 Prato) comportanti la chiusura degli impianti medesimi, il  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la  Toscana ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della  legge  della
 Regione  Toscana  31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l'esercizio delle
 funzioni  amministrative  dei  comuni  in  materia  di  impianti   di
 distribuzione  automatica  di  carburanti per uso autotrazione), come
 sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno  1992,  n.  27
 (Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n.
 61,  in  materia  di  distributori  di  carburanti),  in  riferimento
 all'art.  32,  comma 2, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142
 (Ordinamento delle autonomie locali) e agli artt.  117  e  128  della
 Costituzione;
     che  ad  avviso del rimettente la legge regionale, stabilendo che
 il rilascio delle concessioni o delle  autorizzazioni  relative  alle
 attivita'  inerenti  all'installazione e all'esercizio degli impianti
 di distribuzione di carburanti e' deliberato dalla  giunta  comunale,
 ai  sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (qualora non
 diversamente disposto dai singoli statuti comunali), investirebbe  la
 struttura   organizzatoria   dell'ente   territoriale,  ponendosi  in
 contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale -  e
 in particolare con l'art. 32, lettera f), della medesima legge n. 142
 del  1990,  secondo  il  quale  la  concessione  dei pubblici servizi
 rientra  tra  le  competenze  del  consiglio  comunale  -  in  quanto
 l'assenso  richiesto per l'esercizio di tale attivita' avrebbe natura
 di concessione di un pubblico servizio, giustificandosi  pertanto  la
 sua attribuzione al consiglio comunale, che e' l'organo deputato allo
 svolgimento  della funzione di indirizzo, mentre alla giunta spettano
 soltanto, ai sensi dell'art. 35 della  legge  n.  142  del  1990,  le
 attribuzioni  residuali  nelle  materie  non riservate dalla legge al
 consiglio nonche' l'attuazione degli indirizzi di questo;
     che nei giudizi di cui ai nn. 10 e  26  del  r.o.  1998  si  sono
 costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione
 di costituzionalita'.
   Considerato  che le ordinanze prospettano questioni identiche e che
 pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;
     che  successivamente  alle  ordinanze  di  rimessione  la   norma
 censurata  e'  stata  abrogata  dall'art. 1 della legge della Regione
 Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche  alla  l.  r.  31  ottobre
 1985,  n.  61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente:
 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative  dei  comuni  in
 materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso
 autotrazione");
     che,  inoltre,  e'  sopravvenuta  una  nuova  disciplina  statale
 relativamente  alla  installazione  ed  esercizio  di   impianti   di
 distribuzione  dei  carburanti,  contenuta nel decreto legislativo 11
 febbraio 1998, n.  32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione
 dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della
 legge  15  marzo  1997,  n. 59), il cui art. 1 pone fine al regime di
 concessione previsto dall'art. 16, comma  1,  del  d.-l.  26  ottobre
 1970,  n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
 1970, n. 1034 (comma 1), stabilendo al contempo  che  tali  attivita'
 sono  soggette  all'autorizzazione del sindaco del comune in cui sono
 esercitate (comma 2);
     che,  essendo  entrate   in   vigore   le   norme   sopraindicate
 successivamente     alla     proposizione    della    questione    di
 costituzionalita', gli  atti  devono  essere  restituiti  al  giudice
 rimettente  per una nuova valutazione della rilevanza della questione
 medesima.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti  al  Tribunale
 amministrativo regionale per la Toscana.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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