N. 412 ORDINANZA 10 - 16 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -   Ordinanza   del   g.i.p.  presso  la  pretura
 circondariale con la quale si respinge la richiesta di  archiviazione
 e  si  restituiscono  gli  atti  al  p.m.  per il compimento di nuove
 investigazioni - Prescrizione - Interruzione -  Omessa  previsione  -
 Richiesta  di sentenza additiva - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 160, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 77, 109 e 112).
 
(GU n.51 del 23-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.    Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,
  prof. Guido NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  prof.
 Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice
 penale, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno  1997  dal  giudice
 per  le  indagini  preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore,
 iscritta al n. 45 del registro  ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,  prima serie speciale,
 dell'anno 1998 ed il 2 ottobre 1997 dal pretore di  Varese,  iscritta
 al  n.  193  del  registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  il  giudice  delle  indagini  preliminari  presso la
 Pretura di Nocera Inferiore ha sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella
 parte  in  cui non prevede che interrompa il corso della prescrizione
 l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura
 circondariale con la quale "si respinga la richiesta di archiviazione
 e si restituiscano gli atti al pubblico ministero per  il  compimento
 di nuove investigazioni";
     che   a  tal  proposito  il  rimettente  sottolinea  che  la  non
 applicabilita' della disciplina dettata dall'art. 160, secondo comma,
 cod. pen., con riferimento al caso dell'udienza  camerale  fissata  a
 seguito  della  richiesta  di  archiviazione,  ai reati di competenza
 pretorile, non scaturisce da una scelta del legislatore, ma e' frutto
 della interpretazione adottata dalla giurisprudenza di  legittimita',
 consolidatasi  nel ritenere che l'ordinanza in questione debba essere
 emessa de plano  senza  formalita'  e  senza  fissazione  di  udienza
 camerale;
     che la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto:
      a)  con  l'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla disciplina
 impugnata scaturisce  una  irragionevole  ed  illogica  sperequazione
 rispetto  a  talune fattispecie di competenza del tribunale aventi un
 rilievo, in termini di disvalore sociale, assai piu' attenuato;
      b)  con  l'art.  112  della  Costituzione,  in   quanto   incide
 negativamente sull'obbligatorio esercizio della azione penale;
      c)  con  l'art.  77  della Costituzione, in quanto "la soluzione
 normativa applicabile risulta  in  contrasto  con  lo  spirito  e  le
 finalita' della legge-delega" sul nuovo processo penale;
     che  il  pretore  di Varese parimenti impugna l'art. 160, secondo
 comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, tra  gli  atti  che
 interrompono  la  prescrizione,  l'interrogatorio  reso  davanti alla
 polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone  il
 contrasto  con  gli  artt.  3,  112,  109  e 24, secondo comma, della
 Costituzione;
     che a parere del giudice a quo l'esclusione di un analogo  regime
 tra  atti  diretti  e  atti  delegati comprometterebbe l'obbligatorio
 esercizio della azione penale,  giacche'  il  pubblico  ministero  e'
 tenuto a richiedere l'archiviazione per prescrizione per il sol fatto
 di non aver personalmente svolto l'interrogatorio;
     che   verrebbe   svuotato   di   significato   l'art.  109  della
 Costituzione,  in  quanto  viene  negata  al  pubblico  ministero  la
 possibilita' di conseguire un effetto procedimentale mediante un atto
 legittimamente delegato alla polizia giudiziaria;
     che  l'incertezza  della norma comprometterebbe infine, ad avviso
 del rimettente, l'art. 24, secondo comma, della  Carta  fondamentale,
 dal  momento  che  l'indagato non e' posto in condizione di conoscere
 gli  effetti  dell'interrogatorio  delegato,  razionalmente,  ma  non
 testualmente, da considerarsi interruttivo della prescrizione;
     che  nei  giudizi  non si sono costituite le parti private ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Considerato  che  le  ordinanze  di  rimessione sollevano questioni
 analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
 decisi con unico provvedimento;
     che il pretore di Varese, nella propria ordinanza di  rimessione,
 mentre  da  un lato ritiene di dover escludere la possibilita' di una
 "interpretazione estensiva", dall'altro espressamente riconosce  che,
 per  dissolvere  il  dubbio  di  costituzionalita',  "pari e decisivo
 valore avrebbero l'accoglimento dell'eccezione  ovvero  una  sentenza
 interpretativa  di  rigetto",  con  cio' implicitamente ammettendo la
 possibilita'   di   una    interpretazione    adeguatrice    secundum
 costitutionem  che  e'  compito  dello  stesso  giudice  ricercare  e
 prescegliere;
     che,  contrariamente  a  quanto  affermato  dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura di Nocera Inferiore, dalla
 relazione al testo definitivo dell'art. 554 cod.  proc.  pen.  emerge
 con  chiarezza che il legislatore delegato non ha ritenuto "opportuno
 riprodurre la disciplina dell'art. 409 comma 3" proprio perche'  tale
 disciplina e' "conseguente ad un momento di contraddittorio in camera
 di   consiglio   (art.  409,  comma  2)  che  avrebbe  eccessivamente
 appesantito il procedimento di pretura", sicche' la sentenza  che  il
 giudice  a  quo sollecita introdurrebbe un nuovo caso di interruzione
 del corso della prescrizione, al di fuori, e, anzi, implicitamente in
 contrasto, con le scelte operate dal legislatore  (il  secondo  comma
 dell'art.  160  cod.  pen.  e'  stato  infatti  sostituito  ad  opera
 dell'art. 239 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di
 rito e, quindi, in stretta correlazione con la opzione  di  escludere
 qualsiasi ipotesi di rito camerale nella archiviazione pretorile);
     che  questa Corte ha in piu' occasioni affermato - v., da ultimo,
 ordinanza n. 178 del 1997 - esserle inibita  l'adozione  di  pronunce
 additive  del  tipo  richiesto  dai  giudici  a  quibus  ostandovi il
 principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione;
   e che, pertanto, le questioni  proposte  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  160,  secondo
 comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
 secondo comma, 77, 109 e 112 della Costituzione, dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di Nocera Inferiore e dal
 pretore di Varese con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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