N. 415 ORDINANZA 10 - 16 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Sicurezza nel - Estinzione delle contravvenzioni in materia
 -  Limiti  di  applicazione ai procedimenti in corso - Questione gia'
 decisa dalla Corte con ordinanza di manifesta inammissibilita' n. 121
 del 1998 - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilta'.
 
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 77).
 
(GU n.51 del 23-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.     Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,
  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto CAPOTOSTI, prof.
 Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2 del
 decreto legislativo 19 dicembre  1994,  n.  758  (Modificazioni  alla
 disciplina   sanzionatoria   in  materia  di  lavoro),  promosso  con
 ordinanza emessa il 9 dicembre  1997  dal  pretore  di  Grosseto  nel
 procedimento penale a carico di T. G., iscritta al n. 59 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre  1998  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che  il  pretore  di  Grosseto  ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  19  dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
 sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che  le  norme
 del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia
 di   sicurezza   e  di  igiene  del  lavoro,  "non  si  applicano  ai
 procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
 decreto"  in  riferimento  agli  artt.  3 e 77 della Costituzione, in
 relazione  all'art. 1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993,
 n. 499 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato  sanzionatorio
 in materia di lavoro);
     che   ad   avviso   del   rimettente  la  disciplina  transitoria
 contrasterebbe:    con  l'art.  3  Cost.,   perche'   discriminerebbe
 ingiustamente  il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto
 in essere la  medesima  condotta  criminosa  in  tempi  diversi,  "in
 contrasto  con  il principio del favor rei nella successione di leggi
 penali nel tempo" disciplinato dall'art.  2, comma terzo, cod.  pen.,
 con  l'art.  77  Cost., in quanto l'art.   1, lettera b), n. 1, della
 legge delega 6 dicembre 1993, n. 499,  nel  dettare,  in  materia  di
 tutela  della  sicurezza  e  dell'igiene  del  lavoro,  il  principio
 direttivo  che  prevede  quale  causa   di   estinzione   del   reato
 l'adempimento  alle  prescrizioni  obbligatoriamente  impartite dagli
 organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione  accertata,
 non  ha  disposto alcuna deroga ai "principi guida" del codice penale
 in tema di successione delle leggi penali nel tempo;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in
 quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo  del  decreto
 legislativo  in  esame non ha concreta possibilita' di operare ove il
 processo sia gia' iniziato.
   Considerato che l'ordinanza ha contenuto analogo a quello di  altre
 due  ordinanze emesse dal medesimo giudice a quo che hanno dato luogo
 a giudizi riuniti di costituzionalita' definiti da questa  Corte  con
 l'ordinanza di manifesta inammissibilita' n. 121 del 1998;
     che,  come  fu  anche  allora osservato, l'ordinanza e' del tutto
 carente di motivazione in ordine alla individuazione  della  fase  in
 cui  si  trovava  il  procedimento  nel  momento in cui e' entrato in
 vigore il decreto legislativo in esame: se nella fase delle  indagini
 preliminari,  in  cui  avrebbe  potuto  trovare applicazione la nuova
 disciplina relativa all'estinzione del reato,  preclusa  dalla  norma
 transitoria  di cui viene denunciata l'illegittimita' costituzionale,
 ovvero quando l'azione penale era gia' stata esercitata, e quindi  in
 un  momento  in  cui  la  nuova  disciplina non avrebbe comunque piu'
 potuto trovare applicazione;
     che,  al  riguardo,  e'  assolutamente  pacifico  che  la   nuova
 disciplina  dell'estinzione  del  reato,  contenuta  nel  capo II del
 decreto legislativo n. 758 del 1994, e' costruita in  guisa  tale  da
 operare  solo  all'interno  della  fase  delle  indagini preliminari,
 essendo finalizzata  -  in  caso  di  adempimento  alla  prescrizione
 impartita   dall'organo   di   vigilanza   e   di  pagamento  in  via
 amministrativa di una somma pari al quarto del  massimo  dell'ammenda
 stabilita  per  la  contravvenzione  commessa  -  alla  richiesta  di
 archiviazione  per  estinzione  del  reato  da  parte  del   pubblico
 ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione
 penale (v. ordinanza n. 121 del 1998);
     che   pertanto   la   questione   va   dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1987,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  19  dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
 sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in  riferimento  agli
 artt.  3  e  77  della  Costituzione,  dal  pretore  di Grosseto, con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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