N. 421 SENTENZA 14 - 23 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Enti locali - Province autonome di Trento e Bolzano - Finanza locale
 - Vincolo alla spesa  da  parte  dello  Stato  -  Monitoraggio  degli
 andamenti   dei  pagamenti  delle  regioni  e  degli  enti  locali  -
 Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza
 n. 412/1994 e  359/1993)  -  Inesistenza  di  vincoli  giuridicamente
 obbligatori - Non fondatezza.
 
 (D.-L.  31  dicembre  1996,  n.  669, art. 8, commi 1 e 5, cosi' come
 convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).
 
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107).
 
(GU n.52 del 30-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5,
 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti  in
 materia  tributaria,  finanziaria  e  contabile a completamento della
 manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito in legge  28
 febbraio 1997, n. 30, promossi con ricorsi delle Province di Trento e
 di  Bolzano,  notificati  il  27  ed  il 28 marzo 1997, depositati in
 cancelleria il 3 ed il 4 aprile 1997, ed iscritti ai nn. 30 e 31  del
 registro ricorsi 1997.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi gli avv.ti Giandomenico Falcon per la  Provincia  di  Trento,
 Roland Riz per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Carlo
 Bafile per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 28
 marzo  1997  e  depositato  il  successivo  4  aprile,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi  1  e  5,
 del  d.-l.  31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia
 tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra  di
 finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, con
 legge 28 febbraio 1997, n. 30, per violazione della propria autonomia
 finanziaria  nonche'  delle  "potesta'  legislative ed amministrative
 provinciali".
   La Provincia di Trento premette che, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
 del predetto d.-l. n. 669 del 1996, gli enti soggetti all'obbligo  di
 tenere  le  disponibilita'  liquide  presso  la Tesoreria dello Stato
 debbono assumere i propri impegni ed  effettuare  i  pagamenti  sulla
 base  della  disciplina  contenuta  nei commi successivi del medesimo
 articolo. Il comma 5 dispone che il Governo procede al  "monitoraggio
 degli  andamenti  dei pagamenti delle regioni e degli enti locali ...
 allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente,  in  modo
 cumulato,   quelli   effettuati  nel  1996,  incrementati  del  tasso
 programmato di inflazione" e, "qualora dalle  verifiche  mensili  ...
 risultino  scostamenti  significativi",  "predispone tutte le misure,
 anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i  flussi  di
 spesa   entro   i  limiti  programmati,  nel  rispetto  dei  principi
 costituzionali in materia di autonomie".
   Entrambe  le  misure  previste  -  sia  quella,  conoscitiva,   del
 monitoraggio   delle   spese   da  parte  del  Governo,  sia  quella,
 sanzionatoria,  diretta  a  ricondurre  le  spese  entro   i   limiti
 programmati   -   sono  state  dettate,  secondo  la  ricorrente,  in
 attuazione della regola  che  le  spese  della  Provincia  dovrebbero
 essere  contenute  nel  limite  di  quelle  effettuate nel precedente
 esercizio. Ma tale regola, a suo avviso,  "non  esiste  affatto,  ne'
 potrebbe  legittimamente  esistere", in quanto le entrate provinciali
 sono previste,  anche  nell'entita',  da  regole  statutarie  e  sono
 "istituzionalmente   destinate   ad   essere  spese,  direttamente  o
 attraverso  gli  enti   che   compongono   il   complessivo   sistema
 amministrativo  governato  e  sostenuto  dall'autonomia provinciale",
 sicche' l'imposizione di limiti generalizzati alla propria  capacita'
 di  spesa  costituisce  una  surrettizia  introduzione di limiti alla
 utilizzabilita' delle risorse finanziarie.
   La ricorrente sostiene, infine, che anche il  mero  preannuncio  di
 misure atte a ricondurre nei limiti predetti le spese delle regioni e
 degli  enti  locali  vulnera  le  proprie  prerogative statutarie, in
 quanto esse sono "incompatibili nella  loro  stessa  previsione"  con
 l'autonomia finanziaria provinciale.
   2. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28
 marzo  1997  e  depositato  il  successivo  4  aprile,  ha  anch'essa
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  8
 del  d.-l.  n. 669 del 1996, limitatamente al comma 5, in riferimento
 agli  articoli  8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104 e 107 del d.P.R. 31
 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
 costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino
 Alto-Adige), nonche' agli articoli 8 e 16 del decreto legislativo  16
 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
 Trentino  Alto-Adige  in materia di finanza regionale e provinciale),
 ed alle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1996,  n.  432
 (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione
 Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni  al  d.lgs.  16
 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale).
   Secondo  la Provincia di Bolzano, la norma impugnata stabilisce "un
 vero e  proprio  vincolo,  giuridicamente  obbligatorio",  dalla  cui
 inosservanza conseguono le misure, anche a carattere legislativo, che
 la  medesima  norma  autorizza  il  Governo  ad  adottare.  Essa,  di
 conseguenza, lede l'autonomia provinciale, in  primo  luogo,  perche'
 preclude  alla  Provincia  "la  piena  utilizzabilita' dei fondi suoi
 propri";  in  secondo  luogo,  perche'  viola  la  sua  capacita'  di
 programmazione   degli   interventi   nei   settori   di   competenza
 provinciale, che presuppongono la capacita' di disporre dei  relativi
 flussi  finanziari; in ultimo, perche' pone un vincolo alla spesa dei
 comuni e degli enti locali, che spetta semmai ad  essa  stabilire,  e
 riserva  al  Governo  centrale  un potere di controllo sulla spesa di
 detti enti, che e' di competenza provinciale.
   Ad avviso della ricorrente il potere dello Stato di  coordinare  la
 finanza  nazionale  con  quella  locale  non puo' trasformarsi in una
 forma di  surrettizio  controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
 Province   autonome,   quale   e'   invece   quello  stabilito  dalla
 disposizione impugnata, mediante il divieto di effettuare per il 1997
 spese superiori a quelle dei mesi corrispondenti dell'anno anteriore.
   La disposizione, secondo la Provincia, e' inoltre irragionevole  in
 quanto  premia  gli  enti piu' proclivi alla spesa, senza considerare
 che, nell'esercizio finanziario in corso la spesa puo'  aumentare  in
 conseguenza   di  impegni  sopravvenuti  che  non  hanno  gravato  il
 precedente bilancio, come si e'  verificato  a  seguito  del  decreto
 legislativo di attuazione statutaria 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di
 attuazione  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti
 modifiche  ed  integrazioni  al  d.P.R.  10  febbraio  1983,  n.  89,
 concernente  l'ordinamento  scolastico  in  Provincia di Bolzano), il
 quale le ha attribuito nuove funzioni, gravandola dei relativi oneri.
   La Provincia eccepisce infine  la  violazione  dell'art.  8,  comma
 4-bis  del  decreto  legislativo  di attuazione statutaria n. 268 del
 1992, il quale, nel disciplinare  le  modalita'  dei  prelievi  delle
 Province  autonome dai conti di propria spettanza presso la tesoreria
 dello Stato, configura, quale unico limite, il numero e non l'entita'
 dei prelievi stessi, mentre la norma impugnata pone invece un  limite
 quantitativo, da ritenersi quindi illegittimo anche perche' stabilito
 in  violazione  della  procedura di attuazione dello statuto prevista
 all'art. 107 dello statuto stesso.
   3. - In entrambi i giudizi  si  e'  costituito  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  con il patrocinio dell'Avvocatura generale
 dello Stato, che, con distinti atti di identico contenuto, ha chiesto
 il rigetto dei ricorsi.
   La  difesa erariale, a conforto delle conclusioni, eccepisce che la
 disposizione legislativa impugnata "fa salvo il rispetto dei principi
 costituzionali in materia  di  autonomie",  e  ritiene  sia  inesatto
 l'assunto  secondo il quale il principio del contenimento della spesa
 per l'esercizio finanziario 1997 nei limiti del fabbisogno  dell'anno
 precedente  vulneri  di  per  se  stesso il principio della autonomia
 impositiva provinciale.
   4. - In  prossimita'  dell'udienza  le  Province  ricorrenti  hanno
 depositato  memorie  difensive,  in cui esaminano, in particolare, la
 sopravvenuta previsione dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n.
 448, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica".
 La  suddetta  disposizione, nello stabilire, per il triennio dal 1998
 al 2000, che il fabbisogno finanziario del  sistema  delle  autonomie
 locali   non  deve  superare,  per  ciascun  anno,  quello  dell'anno
 precedente, dispone che, per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
 Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  l'obbiettivo deve essere
 realizzato  d'intesa  tra  il  Governo  centrale  e  quelli   locali,
 nell'ambito  delle  procedure previste negli statuti e nelle relative
 norme di attuazione. La norma, secondo le ricorrenti, non incide  sul
 giudizio di costituzionalita', in quanto riguarda esercizi finanziari
 diversi  da  quello oggetto della disposizione impugnata, che difatti
 non risulta espressamente abrogata.
   La Provincia di Bolzano sostiene, infine, che la  delega  di  nuove
 funzioni  da  parte  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320
 (Norme di attuazione dello statuto speciale  della  Regione  speciale
 Trentino  Alto-Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del
 Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.  381,  e  delega  alle
 province  autonome  di  Trento  e  Bolzano di funzioni amministrative
 dello Stato in materia di viabilita') determina un ulteriore aggravio
 del suo bilancio  rispetto  all'esercizio  finanziario  del  1996  e,
 quindi,  conforta  la  censura concernente il limite introdotto dalla
 norma impugnata.
   5. - Nella  udienza  pubblica  le  parti  si  sono  riportate  alle
 conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.
                         Considerato in diritto
   1. -  Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con due
 distinti ricorsi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia
 autonoma di Bolzano hanno ad oggetto l'art. 8, commi 1 e 5, del d.-l.
 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28
 febbraio  1997,  n.  30  (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
 finanziaria e contabile a  completamento  della  manovra  di  finanza
 pubblica  per l'anno 1997), nelle parti in cui si ricava - secondo le
 ricorrenti - il principio  che  alle  predette  Province  e'  vietato
 spendere nell'esercizio finanziario 1997 una somma maggiore di quella
 spesa nell'esercizio finanziario precedente.
    In particolare, la Provincia di Trento sostiene che il citato art.
 8,  commi 1 e 5, nelle parti in cui prevede che il Governo procede al
 "monitoraggio degli andamenti dei pagamenti  delle  regioni  e  degli
 enti  locali"  e  che  il Governo stesso "predispone tutte le misure,
 anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i  flussi  di
 spesa  entro  i  limiti  programmati"  si  risolve in una surrettizia
 introduzione di limiti  alle  risorse  finanziarie  disponibili,  con
 conseguente  violazione  della propria autonomia finanziaria, nonche'
 delle "potesta' legislative ed amministrative provinciali".
   La  Provincia  autonoma  di  Bolzano, da parte sua, sostiene che il
 predetto art. 8, comma 5, stabilisce  "un  vero  e  proprio  vincolo,
 giuridicamente  obbligatorio",  che  e' irragionevole e preclude alla
 Provincia "la piena utilizzabilita'  dei  fondi  suoi  propri"  e  la
 propria  capacita'  di programmazione degli interventi nei settori di
 competenza provinciale, con conseguente violazione degli artt. 8,  9,
 16,  54,  69, 80, 83, 84, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), nonche' dei decreti di
 attuazione statutaria 16 marzo 1992, n. 268  (artt.  8  e  16)  e  24
 luglio 1996, n. 432, in materia di finanza regionale e provinciale.
   2.  -  I  due  ricorsi  riguardano,  sotto  profili in larga misura
 coincidenti,  la  medesima  disposizione  legislativa,  cosicche'   i
 relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
 sentenza.
   3. - Le questioni non sono fondate.
   La disposizione censurata fa parte del d.-l. 31 dicembre  1996,  n.
 669,  che  si  inserisce nel quadro della manovra di finanza pubblica
 per l'anno 1997,  proponendosi  l'obiettivo  -  come  si  ricava  dai
 relativi  lavori  preparatori  -  di  risanamento dei conti pubblici,
 anche attraverso la formulazione di specifiche  disposizioni  -  come
 appunto  il  citato  art. 8 - finalizzate al contenimento della spesa
 pubblica attraverso non solo forme di blocco degli impegni  di  spesa
 per  il  1997,  ma  anche  attraverso  strumenti  di "monitoraggio" e
 controllo dei conti statali, anche con riferimento  ai  trasferimenti
 alle autonomie locali.
   E'  proprio  la  previsione  di  questi strumenti di monitoraggio e
 controllo  a  determinare,  secondo  le   Province   ricorrenti,   la
 violazione,  sotto diversi profili, della loro autonomia finanziaria.
 Ma si tratta di una censura destituita di fondamento.
   Secondo la giurisprudenza costituzionale  in  materia,  in  via  di
 principio  non  sono  considerate invasive della sfera costituzionale
 regionale (o provinciale) le attivita' centralizzate di  acquisizione
 e di elaborazione di elementi informativi (sentenza n. 412 del 1994),
 anche  quando  si  tratti  di rilevazione dei flussi finanziari delle
 pubbliche amministrazioni e dei  costi  imputabili  alle  stesse,  in
 quanto  attivita'  "previste  in  funzione  del controllo sulla spesa
 pubblica e sul costo  del  personale  tanto  in  sede  nazionale  che
 locale"  (sentenza  n.  359  del  1993);  o anche quando si tratti di
 "acquisire dati relativi ai bilanci  consuntivo  e  preventivo  degli
 enti   locali,  da  compilare  secondo  schemi  e  modelli  uniformi"
 (sentenza n. 279 del 1992).
   Nell'ambito del consolidato indirizzo giurisprudenziale sui  limiti
 del potere di coordinamento della finanza regionale e provinciale con
 quella  nazionale,  non  puo' rappresentare pertanto, in un quadro di
 leale collaborazione tra Stato e regioni,  un  anomalo  strumento  di
 controllo  statale  la  disposizione del predetto art. 8, comma 5, le
 cui  due  statuizioni,  una   di   tipo   conoscitivo   (appunto   il
 "monitoraggio"  dei flussi finanziari), l'altra di tipo operativo (le
 "misure" che il Governo potrebbe assumere) non possono costituire, di
 per se', un vincolo obbligatorio di contenimento della spesa,  lesivo
 dell'autonomia  di bilancio e contabile delle Province ricorrenti. Ed
 invero, anche se la finalita' di contenere  il  perdurante  disavanzo
 della  spesa  pubblica  potrebbe  giustificare  limiti  di  spesa,  a
 carattere  temporaneo,  posti  globalmente,  a  livello  regionale  e
 provinciale, in previsione complessiva (sentenza n. 416 del 1995), la
 disposizione   impugnata   non   impedisce  certo  alle  Province  di
 utilizzare  le  proprie  risorse  finanziarie  effettuando  pagamenti
 eccedenti quelli relativi all'anno 1996.
   D'altronde,  la  prevista  attivita'  di  monitoraggio, oltre tutto
 temporanea, non risulta che si esplichi  attraverso  l'esecuzione  di
 gravosi accertamenti ispettivi "scarsamente appropriati nei confronti
 di   enti   dotati   di   una   speciale   posizione   di   autonomia
 costituzionalmente  garantita"  (sentenza   n.182   del   1997),   ma
 presuppone moduli di verifica concordati nell'ambito della Conferenza
 Stato-regioni e adottati d'intesa con le associazioni rappresentative
 degli enti locali.
   Neppure  la  previsione  di  eventuali  "misure",  anche  di natura
 legislativa, di riconduzione della spesa entro i limiti  prestabiliti
 appare  lesiva  dell'autonomia  delle  Province ricorrenti. Si tratta
 infatti di una previsione che, pur finalizzata al contenimento  della
 spesa, non impone certo un "vincolo giuridicamente obbligatorio" alle
 Province,   ma   soltanto  autorizza  il  Governo  ad  interventi  di
 monitoraggio dell'andamento dei pagamenti, sostanzialmente  rinviando
 la   precisa  definizione  delle  diverse  fattispecie  a  successivi
 provvedimenti, per il momento assolutamente indeterminati, qualora si
 riscontrassero   scostamenti   -   che   peraltro   debbono    essere
 "significativi"  -  rispetto  ai pagamenti effettuati nel 1996. Oltre
 tutto, l'eventuale adozione di "misure"  di  "carattere  legislativo"
 non  si  fonderebbe  certo  sulla  norma  in  oggetto,  risultando il
 Governo,  per  Costituzione,  titolare  del  potere   di   iniziativa
 legislativa e di decretazione di urgenza.
   In  ogni caso, queste "misure" dovrebbero essere adottate solo "nel
 rispetto  dei  principi  costituzionali  in  materia  di  autonomie",
 quindi,  programmaticamente,  in  modo  non lesivo delle attribuzioni
 costituzionali delle Province ricorrenti. In questo senso puo' essere
 significativo l'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che  ha
 dato   attuazione   a  questo  dovere  di  rispetto  delle  autonomie
 costituzionali,  prescrivendo  lo   strumento   dell'intesa   con   i
 Presidenti  delle  Giunte provinciali, ai fini del contenimento delle
 spese provinciali.
   Essendo dunque questo il contenuto del comma 5 dell'art. 8  citato,
 e'   evidente  che  non  sussiste  alcuna  violazione  dell'autonomia
 finanziaria delle Province ricorrenti, ne' della  loro  competenza  a
 disciplinare  la  finanza  e  la contabilita' degli enti dipendenti e
 degli enti locali provinciali (art. 80 statuto speciale), ne'  infine
 della   procedura  per  la  emanazione  e  modifica  delle  norme  di
 attuazione (art. 107 statuto speciale).
   4. - Privo di effetti lesivi per la ricorrente  e'  poi  l'art.  8,
 comma 1 - impugnato dalla sola Provincia di Trento - poiche' contiene
 una norma che, ai fini della disciplina degli impegni e dei pagamenti
 delle  spese dello Stato e degli enti soggetti al regime di tesoreria
 unica, si limita a rinviare  alle  disposizioni  dei  commi  seguenti
 dello  stesso  articolo  impugnato,  cosicche'  risulta  infondata la
 censura proposta contro di esso (sentenza n. 137 del 1998).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondate   le   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  8, commi 1 e 5, del d.-l. 31
 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti  in  materia  tributaria,
 finanziaria  e  contabile  a  completamento  della manovra di finanza
 pubblica  per  l'anno  1997),  cosi'  come  convertito dalla legge 28
 febbraio 1997, n. 30, sollevate, in riferimento al Titolo VI, nonche'
 agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige  e  alle  relative  norme  di  attuazione, dalle
 Province autonome di Trento e di Bolzano con i  ricorsi  indicati  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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