N. 436 ORDINANZA 14 - 23 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  residenziale  pubblica - Provincia di Trento - Assegnazione
 degli alloggi - Revoca per difetto dei requisiti -  Riferimento  alla
 giurisprudenza  della  Corte  (vedi  sentenze n. 417/1994, 217/1988 e
 2/1960) - Competenza della provincia -  Insussistenza  di  un  limite
 alla   competenza   legislativa   di   tipo   esclusivo  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge provincia Trento 13 novembre 1992, n.  21,  art.  27,  secondo
 comma).
 
 (Cost.,  artt.  3, 31, 47; statuto speciale Trentino Alto Adige, art.
 8).
 
(GU n.52 del 30-12-1998 )
 8).
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,    prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  prof.
 Guido  NEPPI MODONA,   prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 27, lett. b)
 della legge della  provincia  di  Trento  13  novembre  1992,  n.  21
 (Disciplina  degli  interventi  provinciali  in  materia  di edilizia
 abitativa), in relazione all'art. 4, lett. e),  della  stessa  legge,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  15  gennaio  1998  dal  giudice
 istruttore del Tribunale di Trento nel procedimento  civile  vertente
 tra  Giuliano  Jellici  ed altri e l'Istituto Trentino per l'edilizia
 abitativa, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
 dell'anno 1998;
   Visto l'atto di intervento della provincia di Trento;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre  1998  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto  che  il  giudice  istruttore  del tribunale di Trento, in
 funzione di giudice unico, con ordinanza del  15  gennaio  1998,  nel
 corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto  la  revoca da parte del
 comprensorio  della  Val  di  Fiemme  di  quattro  provvedimenti   di
 assegnazione   di   altrettanti   alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  27,  (rectius:  comma  2),  lett.  b),  della  legge della
 provincia di  Trento  13  novembre  1992,  n.  21  (Disciplina  degli
 interventi   provinciali   in  materia  di  edilizia  abitativa),  in
 riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione  ed  all'art.  8
 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige;
     che,  secondo  la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la
 norma impugnata prevede la revoca  dell'assegnazione dell'alloggio di
 edilizia residenziale pubblica qualora, nel corso del rapporto, venga
 meno il requisito stabilito dall'art. 4, comma  1,  lett.  e),  della
 legge della provincia di Trento n. 21 del 1992, ossia nel caso in cui
 l'assegnatario  diviene  titolare,  o  contitolare,  "del  diritto di
 proprieta', di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio  o
 di  quote  anche  ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto
 spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a  quello
 determinato dalla giunta provinciale";
     che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola
 l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  non  sembra  ragionevole
 prevedere la revoca dell'assegnazione qualora  il  beneficiario,  nel
 corso  del  rapporto,  divenga  titolare di un "reddito figurativo da
 fabbricati"   superiore   a   quello   fissato   per    l'ottenimento
 dell'alloggio,  soprattutto  nel  caso  in  cui  l'incremento  derivi
 esclusivamente dall'aggiornamento della rendita catastale,  anche  se
 non  risulti  superato  il  limite  massimo  del  reddito complessivo
 stabilito quale distinto requisito per la stipula del contratto ed il
 beneficiario  non  abbia  la  disponibilita'  di  un  altro  alloggio
 adeguato alle esigenze familiari;
     che  inoltre,  secondo  il  rimettente, la norma determina in tal
 modo una ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini che
 risiedono nella provincia  di  Trento  oppure  in  altre  province  e
 regioni dello Stato, in quanto l'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
 n. 1035, prevede che l'assegnazione puo' essere revocata soltanto nei
 confronti  di chi fruisce di un reddito annuo complessivo superiore a
 quello stabilito per il conseguimento  dell'alloggio;
     che, ad avviso del giudice istruttore, le  argomentazioni  svolte
 in riferimento al parametro dell'art. 3 della Costituzione inducono a
 ritenere  che  la  norma  denunziata  vulnera anche gli artt. 31 e 47
 della Costituzione, i quali tutelano le esigenze  della  famiglia  ed
 agevolano l'accesso all'abitazione per i meno abbienti;
     che,  nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte, e' intervenuto il
 Presidente  della  giunta  della  provincia  di  Trento,  il   quale,
 nell'atto  di  intervento  e  nella memoria depositata in prossimita'
 della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata
 infondata;
     che,  secondo  l'interveniente,   nella   materia   dell'edilizia
 residenziale   pubblica   la  provincia  e'  titolare  di  competenza
 legislativa di tipo esclusivo, sicche' la peculiarita' di  disciplina
 stabilita  dalla  norma  impugnata  non  realizza  una ingiustificata
 disparita' di trattamento e non  vulnera  il  parametro  dell'art.  3
 della Costituzione;
     che  inoltre,  ad avviso del Presidente della giunta provinciale,
 la norma si  sottrae  anche  alla  censura  di  irragionevolezza,  in
 quanto, la disposizione secondo la quale la titolarita' di un reddito
 immobiliare  non  superiore  ad  un determinato limite costituisce un
 requisito per l'assegnazione dell'alloggio fonda, quale suo logico  e
 coerente  corollario,  la  previsione  della revoca del beneficio nel
 caso in cui il requisito venga meno nel corso del  rapporto,  proprio
 perche' non sussistono piu' le condizioni che possono giustificarlo;
     che,  secondo  l'interveniente,  e'  altresi'  ragionevole che il
 reddito immobiliare di cui e' titolare l'assegnatario  sia  calcolato
 in  base  alla  rendita  catastale,  tenendo conto dell'aggiornamento
 delle tariffe d'estimo, in quanto essa costituisce  un  significativo
 indice di capacita' economica;
     che le censure riferite agli artt. 31 e 47 della Costituzione, ad
 avviso  del Presidente della giunta provinciale, sono infondate, dato
 che la norma, proprio perche' e'  diretta  ad  assicurare  la  tutela
 della  famiglia  ed  a  favorire  l'accesso  all'abitazione  dei meno
 abbienti, fissa il limite di reddito oltre il quale non sussiste  uno
 stato di  bisogno;
   Considerato  che  il giudice a quo dubita in riferimento agli artt.
 3, 31 e 47 della Costituzione ed all'art. 8  dello  statuto  speciale
 per il Trentino Alto-Adige, della legittimita' dell'art. 27, comma 2,
 lett.  b),  della legge della provincia di Trento n. 21 del 1992, che
 disciplina la revoca  dell'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica;
     che,  come  prospettato  nella  stessa  ordinanza  di rimessione,
 secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito  dell'edilizia
 residenziale pubblica e, in particolare, della competenza legislativa
 di  tipo  esclusivo di cui e' titolare la provincia di Trento ex art.
 8, numero 10, dello statuto speciale  di  autonomia,  deve  ritenersi
 ricompresa   anche  la  "submateria"  concernente  il  reperimento  e
 l'assegnazione degli alloggi (sentenze n. 417 del 1994;  n.  217  del
 1988; n. 2 del 1960);
     che,  pertanto, trattandosi di materia attribuita alla competenza
 primaria  della  provincia,   la   previsione   di   una   disciplina
 differenziata  rispetto a quella vigente nelle altre regioni, se sono
 rispettati i limiti stabiliti dall'art. 4 dello statuto  speciale  di
 autonomia,  non  puo'  essere  giudicata  per  cio'  solo  lesiva del
 principio di eguaglianza;
     che nel caso in esame detti limiti non sono vulnerati dalla norma
 denunziata, in quanto l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, indicato
 dal  giudice  a  quo come la disposizione espressiva di detti limiti,
 non puo' essere qualificato come  norma  fondamentale  delle  riforme
 economico-sociali  della  Repubblica  e  neppure esprime un interesse
 nazionale infrazionabile;
     che, infatti, la disposizione denunziata non e'  connotata  dalla
 incisiva  innovativita'  del  suo  contenuto normativo in relazione a
 settori di rilevante importanza per  la  vita  economico-sociale  del
 Paese  e  neppure  stabilisce  un  principio generale tale da esigere
 un'attuazione unitaria sull'intero territorio nazionale e, quindi, e'
 priva dei caratteri - a  cominciare  dall'autoqualificazione  -  che,
 secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale,
 sono  indispensabili  perche'  essa  possa configurare un limite alla
 competenza legislativa di tipo esclusivo  (ex  plurimis  sentenze  n.
 352 del 1996; n. 153 del 1995; n. 296 del 1993);
     che,  inoltre,  e'  manifestamente  infondata anche la censura di
 irragionevolezza riferita alla circostanza che la norma  prevederebbe
 la revoca soltanto qualora sia superato il limite massimo del reddito
 immobiliare,   "anche   se   non  ne  derivi  contemporaneamente"  il
 superamento  del  reddito  complessivo,  ovvero  non   risulti   piu'
 esistente  il  requisito  della  mancanza  della disponibilita' di un
 alloggio  in  quanto,  cosi'  come  l'art.   4   prevede,   ai   fini
 dell'assegnazione, il possesso di tutti e tre i requisiti, l'art. 27,
 comma  2, lett. a) e b), stabilisce corrispondentemente che il venire
 meno di ciascuno di  essi  e'  condizione  necessaria  e  sufficiente
 perche' essa sia revocata;
     che   la   manifesta   infondatezza  dei  prospettati  motivi  di
 violazione dell'art. 3 della Costituzione comporta la declaratoria di
 manifesta infondatezza anche in  ordine  all'eccepita  lesione  degli
 artt.  31  e 47 della Costituzione, poiche' i profili della questione
 sono cosi'  strettamente  collegati  che  la  soluzione  dei  secondi
 dipende dalla soluzione del primo (sentenza n. 217 del 1997);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 27, comma 2, lett.  b),  della  legge  della
 provincia  di  Trento  13  novembre  1992,  n.  21  (Disciplina degli
 interventi provinciali in materia di edilizia  abitativa)  sollevata,
 in riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all'art. 8
 dello  statuto  speciale  per  il  Trentino  Alto-Adige,  dal giudice
 istruttore del tribunale di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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