N. 471 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana - Senato e g.i.p. presso il
 tribunale di Messina - Sen. Salvatore Frasca - Insindacabilita' delle
 opinioni espresse dal parlamentare -  Legittimazione  delle  parti  -
 Sussistenza dell'elemento oggettivo del conflitto - Ammissibilita'.
 
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti
 del tribunale di Messina e del giudice per  le  indagini  preliminari
 del tribunale di  Messina, sorto a seguito dei provvedimenti adottati
 nel  procedimento penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca,
 nonostante la delibera del Senato della  Repubblica  del  29  gennaio
 1997,  relativa  all'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dal
 parlamentare nei confronti del procuratore della Repubblica presso il
 tribunale di Castrovillari, con ricorso depositato il 24 luglio  1998
 ed iscritto al n. 98 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che, con ricorso in data 24 luglio 1998, il  Senato  della
 Repubblica  ha  sollevato  conflitto di attribuzione tra poteri dello
 Stato nei confronti del  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
 tribunale  di  Messina  e  dello stesso tribunale, sezione penale, in
 relazione ai provvedimenti adottati contro Salvatore Frasca, senatore
 nella  XI  legislatura,  rinviato  a  giudizio  con  l'imputazione di
 diffamazione a  mezzo  stampa,  aggravata  dalla  recidiva  specifica
 (artt.  99,  595,  terzo  comma, del codice penale e 30 della legge 6
 agosto 1990, n.  223), a seguito di  talune  dichiarazioni  rese,  in
 data  11  gennaio  1993,  nel  corso  di  un'intervista  televisiva e
 ritenute offensive della reputazione del procuratore della Repubblica
 presso il tribunale di Castrovillari;
     che il ricorrente deduce che le  suddette  autorita'  giudiziarie
 hanno,  in  tal  modo,  ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,
 invadendo la sfera di potesta' ad esso  costituzionalmente  garantita
 dall'art.  68,  primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto
 del 7 marzo 1997 che dispone il giudizio (fissando altresi', per il 5
 febbraio 1998, l'udienza dinanzi al tribunale), nonche' i conseguenti
 atti  di  svolgimento  del  dibattimento   (due   rinvii   d'udienza,
 rispettivamente  al  1  giugno 1998 ed al 19 gennaio 1999) sono stati
 adottati nonostante che il Senato medesimo avesse deliberato, in data
 29 gennaio 1997, l'insindacabilita' di dette dichiarazioni;
     che il ricorso chiede alla Corte di  "dichiarare  che  spetta  al
 Senato   della  Repubblica  dichiarare  l'insindacabilita'  ai  sensi
 dell'art.  68, primo comma, della Costitutione,  delle  dichiarazioni
 formulate  dal  senatore  Frasca  ed  oggetto  di procedimento penale
 davanti al tribunale di Messina; dichiarare che non spetta al giudice
 per le indagini preliminari  ed  alla  sezione  penale  dello  stesso
 tribunale   di  Messina  proseguire  il  procedimento  penale,  senza
 dichiarare    il     proscioglimento     dell'imputato;     annullare
 conseguentemente  i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione
 dell'udienza per  il  dibattimento  ed  ogni  altro  atto  diretto  a
 consentire  la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico
 del senatore Frasca".
   Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte e' chiamata,
 a norma dell'art. 37, terzo e quarto  comma,  della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
 ammissibile in quanto vi sia la  "materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione  spetti  alla  sua competenza", sussistendone i requisiti
 soggettivi ed oggettivi  e  restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
 questione, anche in punto di ammissibilita';
     che,  sotto  il  profilo  dei  requisiti  soggettivi, deve essere
 riconosciuta  la  legittimazione  del  Senato  della   Repubblica   a
 sollevare  il  conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in
 modo definitivo la propria volonta' in ordine  all'applicabilita'  ai
 suoi  componenti dell'art.   68, primo comma, della Costituzione (tra
 le altre, sentenza n. 379 del 1996);
     che il giudice per  le  indagini  preliminari  del  tribunale  di
 Messina  e  lo  stesso  tribunale,  sezione  penale,  sono  parimenti
 legittimati ad essere parti del conflitto di attribuzione tra  poteri
 dello Stato, perche' entrambi organi giurisdizionali, in posizione di
 piena   indipendenza   garantita  dalla  Costituzione,  competenti  a
 dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle rispettive funzioni,
 la volonta' del potere cui appartengono (ex plurimis  sentenza n. 289
 del 1998; ordinanze nn. 254 e 177 del 1998);
     che,   per   quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  Senato
 ricorrente lamenta  la  lesione  della  attribuzione  -  al  medesimo
 riconosciuta  dall'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione - di
 dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da  un  proprio
 membro,  tanto da sottrarlo ad ogni sindacato giurisdizionale (tra le
 altre, sentenze nn. 375 e 265 del 1997, 443 del 1993).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87, il conflitto di attribuzione proposto dal Senato della
 Repubblica nei confronti del giudice per le indagini preliminari  del
 tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale, con il
 ricorso in epigrafe indicato;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria della Corte costituzionale dia immediata
 comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della  presente
 ordinanza;
     b)  che  il  ricorso  e  la  presente ordinanza siano, a cura del
 ricorrente, notificati al giudice per le indagini    preliminari  del
 tribunale  di Messina ed al medesimo tribunale, sezione penale, entro
 il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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