N. 924 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 28 dicembre 1998
N. 924 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 dicembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Valente Luca, contro l'Universita' degli studi di Genova ed altro. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge in materia di accesso all'istruzione universitaria, nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.3 del 20-1-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1650/97 r.g.r. proposto da Valente Luca, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Tortorelli e R. Damonte, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi n. 21/5; ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, e il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; per l'annullamento della determinazione dell'Universita' di Genova con la quale e' stata negata al ricorrente l'ammissione alle prove orali dell'esame di ammissione al primo anno del corso di diploma universitario di servizio sociale; degli atti e delle deliberazioni con i quali l'universita' ha deciso di limitare ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di diploma universitario di servizio sociale per l'anno accademico 1997/98; del decreto deI Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. R. Damonte per il ricorrente e l'avvocato dello Stato C. Signorile per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 3 ottobre 1997 Valente Luca impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di diploma universitario di servizio sociale, e di non essere stato ammesso alla prova orale di ammissione. Ritenendo illegittimi i provvedimenti di cui sopra, in forza dei quali e' stato limitato il numero delle iscrizioni al corso suddetto per l'anno accademico 1997-98, il ricorrente svolge i seguenti motivi. Questi i motivi del ricorso: 1) illegittimita' del regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76 della Costituzione. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Illegittimita' derivata. 2) violazione del principio di legalita' e di tipicita'. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per incongruita' e mancata predeterminazione dei criteri di riferimento. 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Violazione del principio di legalita'. 4) illegittimita' degli atti dell'Universita' di Genova. Illegittimita' derivata. 5) illegittimita' de1 decreto del rettore datato 1 agosto 1997 avente ad oggetto le modalita' di ammissione al diploma universitario di servizio sociale. Violazione degli artt. 33 e 34 Cost. Eccesso di potere per carenza ed erroneita' dei presupposti. Violazione del principio di legalita' e dei principi sull'efficacia degli atti amministrativi. 6) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneita' dei presupposti di fatto. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per illogicita' manifesta. 8) illegittimita' della determinazione dell'universita' di Genova di non ammissione del ricorrente alla prova orale. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneita' dei presupposti di fatto. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Il ricorrente, che intende iscriversi al corso di diploma universitario di servizio sociale, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi il numero delle nuove iscrizioni. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per il ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe al ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di diploma universitario in discorso (con il regolamento del 21 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modilicato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione del ricorente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso del diploma universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base al diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di magistero: art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997 all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni; non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt, 33 e 34 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 giugno 1953, n. 87; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12 febbraio 1998. Il presidente: Balba Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti 98C1472