LEGGE 2 dicembre 1998, n. 434
Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.(GU n.294 del 17-12-1998)
Vigente al: 1-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto