REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 46 

Proroga delle amministrazioni straordinarie e dei  collegi  sindacali
dell'A.R.E.R. e delle A.T.E.R
(GU n.2 del 9-1-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28
                         del 7 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Gli  Amministratori  straordinari  e  i collegi sindacali delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.), nominati
ai sensi della Legge regionale 22 novembre 1995, n. 100, e  prorogati
nelle  funzioni con Legge regionale 16 luglio 1997, n. 51, restano in
carica fino  all'entrata  in  vigore  della  normativa  regionale  di
riforma di dette aziende e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
  2.   L'Amministratore   straordinario   e   il  collegio  Sindacale
dell'Azienda regionale per l'edilizia  residenziale  (A.R.E.R.)  sono
prorogati fino al 31 agosto 1998.
  3.  L'Azienda  regionale  per l'Edilizia Residenziale (A.R.E.R.) e'
soppressa a decorrere dal 1 settembre 1998; le relative funzioni sono
svolte dalla  Regione  Toscana  che  subentra  in  tutti  i  rapporti
giuridici pendenti.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 31 luglio 1998
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  il  1
luglio  1998  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 24
luglio 1998.