REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 31 

Integrazione  all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n.  28
- Disciplina delle attivita' agrituristiche
(GU n.8 del 20-2-1999)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51
                         del 18 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art.  2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e' aggiunto
il seguente comma 3-bis:
  "Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi  di
legge,  dichiarino  di  somministrare  esclusivamente  cibi e bevande
costituiti da  prodotti  vegetali,  sono  esentati  dal  disporre  di
patrimonio     zootecnico.     L'autorizzazione    comunale    dovra'
esplicitamente contenere tale specificazione  e  nell'azienda  dovra'
essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello
comporta la revoca dell'autorizzazione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Perugia, 12 agosto 1998
                             BRACALENTE