MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1998 

  Razionalizzazione del  numero e della dislocazione  degli sportelli
di riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Napoli.
(GU n.8 del 12-1-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il  decreto ministeriale  n.I/2/1581/95 del 28  febbraio 1995
con il quale, ai sensi degli articoli 9 e 24 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  43  del  1988, la  concessione  del
servizio di  riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della
provincia di Napoli e' stata affidata,  a decorrere dal 1 marzo 1995,
al Banco  di Napoli  S.p.a., in  qualita' di  commissario governativo
delegato provvisoriamente alla riscossione;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito  territoriale della provincia di  Napoli, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la Direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la nota del 5 febbraio 1997,  con la quale il Banco di Napoli
S.p.a.,  in  risposta   alla  citata  richiesta  dell'amministrazione
concernente  la  razionalizzazione  degli  sportelli  operanti  nella
provincia di Napoli, ha proposto la soppressione degli sportelli siti
nei comuni di Forio d'Ischia e Roccarainola;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1)  gli  sportelli  di  Forio d'Ischia  e  Roccarainola  effettuano
mediamente un basso numero di  operazioni di cassa in occasione delle
scadenze di rata, e sono pertanto scarsamente operativi;
  2) lo  sportello di  Forio d'Ischia  effettua apertura  al pubblico
bisettimanale e insiste su un territorio di ampiezza minima;
  3)  i predetti  sportelli non  sono distanti  rispettivamente dagli
sportelli di Ischia e Nola, che rimarrebbero operativi nell'ambito, e
che sono agevolmente raggiungibili dai contribuenti interessati;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti i  pronunciamenti contrari alla soppressione  degli sportelli
siti nel  loro territorio,  espressi dai comuni  di Forio  d'Ischia e
Roccarainola;
  Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli
locali,  espresse   dalle  predette  amministrazioni   comunali,  non
appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno
opposto  in  favore  della soppressione  delle  unita'  organizzative
ritenute  oggettivamente  antieconomiche,   tenuto  conto  anche  del
limitato  numero  di  operazioni   svolto  presso  gli  sportelli  in
argomento,  nonche' della  presenza in  loco di  sportelli bancari  e
postali che  rappresentano canali  alternativi per il  versamento dei
tributi;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale commissario  governativo delegato alla riscossione  soddisfa i
criteri teste' enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale
da comportare  eccessivi disagi ai contribuenti  interessati, sia per
la  presenza di  uffici postali  e sportelli  bancari che  consentono
modalita'  alternative per  il  versamento dei  tributi,  sia per  la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli  di riscossione  avanzata  dal  commissario governativo  in
argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di Napoli, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti
nei comuni di: Forio d'Ischia e Roccarainola.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano fissati  in quarantaquattro unita', dislocate  nei comuni di:
Napoli,  Acerra,  Afragola,  Agerola, Arzano,  Bacoli,  Boscotrecase,
Brusciano, Caivano, Capri, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria,
Castellamare  di  Stabia,   Ercolano,  Frattamaggiore,  Giugliano  in
Campania,  Gragnano,   Grumo  Nevano,   Ischia,  Marano   di  Napoli,
Marigliano,  Melito  di  Napoli,   Mugnano  di  Napoli,  Nola,  Palma
Campania, Poggiomarino, Pomigliano  d'Arco, Pompei, Portici, Procida,
Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio  a Cremano, San Sebastiano al
Vesuvio,  Sant'Anastasia,  Sant'Antimo,  Somma  Vesuviana,  Sorrento,
Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense.
  Sara'  cura del  commissario governativo  delegato provvisoriamente
alla  riscossione per  l'ambito  di Napoli,  nonche' della  direzione
regionale delle  entrate per  la Campania,  per mezzo  dei dipendenti
uffici finanziari della provincia,  dare tempestiva notizia, mediante
appositi  avvisi affissi  nei rispettivi  locali aperti  al pubblico,
degli effetti del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano