Razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Napoli.(GU n.8 del 12-1-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657; Visto il decreto ministeriale n.I/2/1581/95 del 28 febbraio 1995 con il quale, ai sensi degli articoli 9 e 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Napoli e' stata affidata, a decorrere dal 1 marzo 1995, al Banco di Napoli S.p.a., in qualita' di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione; Visto il disciplinare speciale del 1 dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Napoli, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito; Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la Direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle societa' concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli - la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione subprovinciale dell'ambito - che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale; Vista la nota del 5 febbraio 1997, con la quale il Banco di Napoli S.p.a., in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Napoli, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di Forio d'Ischia e Roccarainola; Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che: 1) gli sportelli di Forio d'Ischia e Roccarainola effettuano mediamente un basso numero di operazioni di cassa in occasione delle scadenze di rata, e sono pertanto scarsamente operativi; 2) lo sportello di Forio d'Ischia effettua apertura al pubblico bisettimanale e insiste su un territorio di ampiezza minima; 3) i predetti sportelli non sono distanti rispettivamente dagli sportelli di Ischia e Nola, che rimarrebbero operativi nell'ambito, e che sono agevolmente raggiungibili dai contribuenti interessati; Ravvisata l'opportunita' di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle localita' interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visti i pronunciamenti contrari alla soppressione degli sportelli siti nel loro territorio, espressi dai comuni di Forio d'Ischia e Roccarainola; Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali, non appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno opposto in favore della soppressione delle unita' organizzative ritenute oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonche' della presenza in loco di sportelli bancari e postali che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi; Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, e' quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realta' geografiche e socioeconomiche esistenti; Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale commissario governativo delegato alla riscossione soddisfa i criteri teste' enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalita' alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale; Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905; Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal commissario governativo in argomento puo' essere accolta; Decreta: A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Napoli, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di: Forio d'Ischia e Roccarainola. Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in quarantaquattro unita', dislocate nei comuni di: Napoli, Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Capri, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Castellamare di Stabia, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Marano di Napoli, Marigliano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Procida, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense. Sara' cura del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Napoli, nonche' della direzione regionale delle entrate per la Campania, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1998 Il direttore generale: Romano