MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 gennaio 1999, n. 199 

  Esercizio  del diritto  di voto  per l'elezione  dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo  da parte dei cittadini dell'Unione
europea residenti in Italia.
(GU n.12 del 16-1-1999)
 
 Vigente al: 16-1-1999  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                   Al  commissario del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                   Al commissario del Governo per  la
                                  provincia di Bolzano
                                    Al    presidente   della   giunta
                                  regionale   della Valle  d'Aosta  -
                                  Servizi di prefettura
                                     e, per conoscenza:
                                   Ai  commissari  del  Governo delle
                                  regioni a statuto ordinario
  In  vista delle  consultazioni per  la elezione  dei rappresentanti
dell'Italia  al Parlamento  europeo  che si  svolgeranno domenica  13
giugno  del  corrente  anno,   si  ritiene  opportuno  richiamare  le
disposizioni dettate in materia dal  decreto-legge 24 giugno 1994, n.
408, convertito in legge, con  modificazioni, dall'art. 1 della legge
3 agosto 1994, n. 483.
  Con  il suddetto  provvedimento  normativo (che  ha sostituito  gli
analoghi decretilegge, non  convertiti, 21 febbraio 1994,  n. 128, 19
marzo 1994, n. 188,  e 26 aprile 1994, n. 251),  e' stata recepita la
direttiva comunitaria  del 6  dicembre 1993 che  prevede l'elettorato
attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione  europea  in  uno  Stato  membro  di  cui  non  hanno  la
cittadinanza.
  Il   principio  che   sottende   la  direttiva   e'  quello   della
"cittadinanza  dell'Unione"   che  rappresenta  per   il  legislatore
comunitario il fine fondamentale:  di tale principio, che costituisce
uno dei  cardini del  trattato di  Maastricht, la  direttiva suddetta
realizza la prima tappa: il cittadino dell'Unione esprime il suo voto
"europeo"  nel  Paese in  cui  vive  ed  opera per  realizzare  nella
sostanza il principio di integrazione.
  Gli aspetti  essenziali della  normativa e  gli adempimenti  che ne
derivano furono illustrati  con circolare n. 38/94 del  2 marzo 1994,
diramata  a  seguito  dell'emanazione  del  citato  decreto-legge  21
febbraio 1994,  n. 128,  in occasione  delle elezioni  del Parlamento
europeo del 12 giugno 1994.
  Nel richiamare  le istruzioni contenute nella  citata circolare, si
ritiene   opportuno  rammentare   che,  a   norma  dell'art.   2  del
decreto-legge  n.  408/1994,  i cittadini  dell'Unione  residenti  in
Italia, per potervi  esercitare il diritto di voto  alle elezioni del
Parlamento  europeo,  devono  presentare  al sindaco  del  comune  di
residenza,  entro  il novantesimo  giorno  anteriore  a quello  della
votazione -  e cioe' entro il  15 marzo 1999 -  domanda di iscrizione
nell'apposita lista aggiunta, istituita presso il comune stesso.
  A  tale   riguardo  si  pregano   le  SS.LL.,  di   voler  attivare
immediatamente i  sindaci perche', in considerazione  anche dei tempi
ristretti  prescritti per  produrre la  domanda suddetta,  promuovano
ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare
al massimo  la facolta' che  il provvedimento riconosce  ai cittadini
comunitari e mettano  a disposizione gli uffici  comunali per fornire
ogni  informazione  utile  sulle   modalita'  di  compilazione  e  di
presentazione dell'istanza stessa.
                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione civile
                                                    Gelati