MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.16 del 21-1-1999)

  Con decreto  ministeriale n. 25313  del 12 novembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto  b,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 20  novembre 1996,  con effetto  dal 3
maggio 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.r.l.  Deriver, con  sede in  Milano e  unita' di:  Torre Annunziata
(Napoli), per  un massimo di dodici  dipendenti per il periodo  dal 3
novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 9  febbraio 1998, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  Con decreto  ministeriale n. 25314  del 12 novembre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto  b,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio  1997,  n. 135,  dell'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge  13 novembre  1997,  n.  393 e  dell'art.  1, comma  1,
lettera a), del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, convertito, con
modificazioni,  nella legge  5 giugno  1998, n.  176, e'  concessa in
favore di  un massimo  di quattrocentotredici  lavoratori interessati
dipendenti  dalla  S.p.a.  Societa'  pneumatici  Pirelli,  unita'  di
Villafranca   Tirrena   (Messina),   la   proroga   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre
1998 al 5 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra comporta  una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
  Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
  Con decreto ministeriale  n. 25315 del 12 novembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sandretto industrie, con sede  in Grugliasco (Torino) e unita'
di Collegno (Torino), per il periodo  dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto
1998.
  Istanza  aziendale presentata  il  4 marzo  1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
ottobre 1998, n. 25119/2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25316 del 12 novembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  16  marzo  1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di
Venegono  Superiore dal  31  dicembre  1996 ex  Siai  Marche, per  il
periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1998 con  decorrenza 15
giugno 1998.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25317 del 12 novembre  1998, in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.n.c.  Confezioni   farmoda  di
Baronchelli Andrea  & C. con sede  in Manerbio (Brescia) e  unita' in
Manerbio  (Brescia)  per  un  massimo di  ventisette  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 settembre 1998 al 16 marzo 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
marzo 1999 al 16 settembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25318 del 12 novembre  1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Impresa  Mereu, con  sede in
Lanusei  (Nuoro)  e unita'  in  Lanusei  (Nuoro)  per un  massimo  di
ventiquattro  dipendenti,   e'  autorizzata  la   corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 15  giugno
1998 al 14 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
dicembre 1998 al 14 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25319 del 12 novembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla a  r.l. Friulcarne, con sede in Udine
e unita' in  Udine e Basiliano (Udine) per un  massimo di diciassette
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  7  agosto 1998  al  6
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25320 del 12 novembre  1998, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Telejonica,  con  sede  in
Misterbianco  (Catania)  e  unita'  in Catania,  per  un  massimo  di
quattordici   dipendenti,   e'   prorogata  la   corresponsione   del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  5 novembre
1998 al 4 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25321 del 12 novembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Cariboni Paride,  con sede in
Colico (Como) e unita' in  Cantieri itineranti regione Lombardia, per
un massimo  di trentacinque  dipendenti, Cantieri  itineranti regione
Trentino-Alto Adige per un massimo di tredici dipendenti.
  E'  prorogata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 25362 del 13 novembre 1998:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1997, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  dell'8  febbraio 1997  con  effetto dal  1
gennaio 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. ICROT  - Gruppo Ilva dal 1 giugno  1997, Iritecna S.p.a.
in liquidazione,  con sede  in Taranto  e unita'  di Taranto,  per il
periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
   C.T. del 2 giugno 1998 - Monitoraggio favorevole.
   Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1997, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  dell'8  febbraio 1997  con  effetto dal  1
gennaio 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva dal 1 giugno 1997, Iritecna S.p.a.
in  liquidazione, con  sede in  Dalmine (Bergamo)  e unita'  di Massa
(Massa Carrara), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
   C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole.
   Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1997, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  dell'8  febbraio 1997  con  effetto dal  1
gennaio 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Ilva in liquidazione  dal 1 giungo 1997, Iritecna S.p.a.
in  liquidazione, con  sede  in  Roma, e  unita'  di Elba  (Livorno),
Genova,  Roma,  Sesto  San   Giovanni  (Milano)  e  Torre  Annunziata
(Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
   C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole.
   Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  4)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del  7 marzo  1997, e'  autorizzata la  ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale  del 7 marzo 1997 con effetto  dal 1 gennaio
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. C.S.M.  - Gruppo Ilva  dal 1  giugno 1997, Iritecna  S.p.a. in
liquidazione, con sede in Roma e unita' di Castel Romano/Roma, Genova
e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giungo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
   C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole.
   Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  5)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1997, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  dell'8  febbraio 1997  con  effetto dal  1
gennaio 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l.  Gescon '90 -  Gruppo Ilva  dal 1 giugno  1997, Iritecna
S.p.a. in liquidazione, con sede in  Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  29 luglio  1996 con  decorrenza 1
luglio 1996.
   Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  6)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1997, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  dell'8  febbraio 1997  con  effetto dal  1
gennaio 1996, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l.  Gescon '90 -  Gruppo Ilva  dal 1 giugno  1997, Iritecna
S.p.a. in liquidazione, con sede in  Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
   C.T. del 2 giugno 1998 - Monitoraggio favorevole.
   Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25363 del 13 novembre  1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  24 luglio  1998,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con  sede in  Bologna e  unita'  di Pozzuoli  (Napoli), S.  Vitaliano
(Napoli), e  Teverola (Caserta), per  il periodo dal 9  dicembre 1997
all'8 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  gennaio 1998 con  decorrenza 9
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25364 del 13 novembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Comil, con sede  in Catania e
unita' in Catania  per un massimo di ventisei  dipendenti, Ragusa per
un massimo di undici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1998
al 31 gennaio 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
febbraio 1999 al 31 luglio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato al
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazioni salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25366 del 13 novembre  1998, in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  U.V.T.,  con sede  in  San
Giorgio Jonico (Taranto) e unita' in  Taranto per un massimo di venti
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  13 luglio  1998 al  12
gennaio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
gennaio 1999 al 12 luglio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato al
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazioni salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25369 del 18 novembre  1998, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il
decreto   ministeriale  del   19   maggio  1998,   e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Societa'
nazionale delle officine  di Savigliano, con sede in  Torino e unita'
in Torino  uffici, per il periodo  dal 16 settembre 1998  al 15 marzo
1999.
  Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 16
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
termporane di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25377 del 24 novembre  1998, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il
decreto   ministeriale  del   24   luglio  1998,   e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Allison,
con sede  in Volta  Mantovana (Mantova) e  unita' di  Volta Mantovana
(Mantova), per il periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 21 ottobre 1998  con decorrenza 30
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
termporane di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25378 del 24 novembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla a  r.l. Friulcarne, con sede in Udine
e unita' in Udine e Basiliano  (Udine), per un massimo di diciassette
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  7 febbraio  1999 al  6
agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.