Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Uniclar"(GU n.16 del 21-1-1999)
Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 288 del 22 dicembre 1998 E' autorizzata l'immissione in commercio della specialita' medicinale UNICLAR (mometasone furoato) nelle forme, confezioni: spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg e alle condizioni di seguito specificate. Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996: "Uniclar" spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg; A.I.C. n. 0340006015 (in base 10), 10FSZZ (in base 32); classe "C". Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., via Serio, 1, Milano. Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialita' sono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough Labo N.V. Industriepark, 30 - Heistopden-Berg - Belgio, le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate anche presso lo stabilimento della Schering Plough S.p.a., Officina farmaceutica, via F.lli Kennedy, 5, Comazzo (Lodi). Composizione: ogni erogazione dosata libera contiene: principio attivo: mometasone furoato 50 mcg/spruzzo; eccipienti: cellulosa dispersibile BP 65 cps (cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcool feniletilico, acqua depurata. Indicazioni terapeutiche: "Uniclar" spray nasale acquoso e' indicato per il trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di eta'. Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto. Classificazione ai fini della fornitura (decretolegge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica. La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero. Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.