MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 gennaio 1999 

  Determinazione della  commissione onnicomprensiva  da riconoscersi,
per il  1999, alle banche per  gli oneri connessi alle  operazioni di
credito agevolato per il settore fondiarioedilizio.
(GU n.16 del 21-1-1999)

               IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge  5 agosto 1978 n. 457, recante  norme per l'edilizia
residenziale  ed, in  particolare, l'art.  26 riguardante  il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42  e 72 della legge 22 ottobre  1971, n. 865, e
successive     modificazioni     ed    integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo 1973,  n.  31,  convertito  con
modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze
a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembredicembre
1972 dei comuni delle Marche,  dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
  Visto il  decreto-legge 6 settembre  1965, n. 1022,  convertito con
modificazioni nella legge 1 novembre  1965 n. 1179, recante norme per
l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il decreto-legge  6  ottobre 1972,  n.  552, convertito  con
modificazioni  nella   legge  2   dicembre  1972,  n.   734,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista la  legge 4 novembre  1963, n. 1457, modificata  ed integrata
dalla legge 31  marzo 1964, n. 357, concernente  provvidenze a favore
di zone  sinistrate dalla  catastrofe del Vajont  del 9  ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del Comitato  interministeriale per il credito ed
il risparmio in data 3 marzo 1994;
  Attesa  la   necessita'  di   determinare,  per  l'anno   1999,  la
commissione onnicomprensiva da riconoscere  alle banche per gli oneri
connessi alle  operazioni di  credito agevolato previste  dalle leggi
sopra menzionate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle  banche per gli
oneri connessi  alle operazioni  di credito agevolato  previste dalle
leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
  a) 1,10% per i contratti condizionati stipulati nel 1999;
  b) 1,10% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a
contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1998;
  c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a
contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
  d) 1,75%  per i  contratti definitivi stipulati  sempre nel  1999 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 gennaio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi