N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1999

                                N. 301
  Ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di  cassazione  nel
 procedimento penale a carico di Nassetti Roberto
 Reati  tributari  -  Violazioni  doganali  -  Delitti di contrabbando
    punibili con la sola multa -  Possibile  estinzione  del  reato  a
    seguito di definizione in via amministrativa - Mancata indicazione
    dei  presupposti  per l'ammissione all'estinzione amministrativa -
    Conseguente  piena discrezionalita' della pubblica amministrazione
    circa  l'applicazione  della  sanzione  penale  -  Violazione  dei
    principi  di  eguaglianza, di legalita', di indefettibilita' della
    tutela giurisdizionale, di  determinatezza  e  tassativita'  della
    fattispecie  penale  - Lesione della tutela giurisdizionale contro
    gli atti della pubblica amministrazione.
 (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 334, in relazione al d.P.R.  23
    gennaio 1973, n. 43, e 282).
 (Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 113).
(GU n.22 del 2-6-1999 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Nassetti  Roberto  nato  a  Milano  il  18  aprile 1944, ivi elettore
 domiciliato presso avv. Filadelfi Chirico, via Q. Sella n. 1, avverso
 la sentenza della Corte di appello di Milano 8 luglio 1998 la  quale,
 confermando  la  sentenza  del  pretore  di Busto Arsizio 11 novembre
 1994, condannava l'imputato alla pena di L. 2.566.000 di multa per il
 reato di cui all'art. 282 del t.u.l.d. n. 43/1973, per  essere  stato
 sorpreso  nello  spazio  doganale  di Malpensa con quattro oggetti di
 avorio che tentava di sottrarre alla visita doganale. Fatto  commesso
 il 27 ottobre 1992.
   Sentita  la relazione fatta dal consigliere dr. Di Nubila; udite le
 conclusioni del Procuratore generale della Repubblica dr.  Gioacchino
 Izzo,   con   le  quali  chiede  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Sentito il difensore, il quale chiede accogliersi il ricorso ovvero
 sollevarsi questione di legittimita' costituzionale;
                     Osserva in fatto e in diritto
   1.  -  Nassetti  Roberto  veniva  denunciato  perche'  tentava   di
 sottrarre  alla  visita  doganale  quattro  oggetti  di  avorio,  che
 affermava avere ricevuto in dono da clienti esteri. Il  prevenuto  ha
 sostenuto,  nel  corso  del  procedimento,  di  non  essere  stato  a
 conoscenza  che  oggetti  del  tipo  considerato   dovessero   essere
 denunciati alla dogana e pagare il relativo tributo.
   2.  - Condannato in primo e secondo grado, il prevenuto ha proposto
 ricorso  per  Cassazione,  deducendo  tra   gli   altri   motivi   la
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  334  t.u.l.d. n. 431973 in
 relazione all'art.  282 del medesimo t.u., con riferimento agli artt.
 3, 25, commi 2, 101 e 113 della Costituzione.
   3. - All'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  come  sopra
 proposta  si  e'  associato  il Procuratore generale della Repubblica
 presso questa Corte di cassazione.
   4. - Rileva la Corte che l'eccezione devesi  ritenere  rilevante  e
 non  manifestamente  infondata. In sostanza, il ricorrente deduce che
 non  gli  e'  stata  data  la  possibilita'  di   definire   in   via
 amministrativa  il  contesto,  come  previsto dal menzionato art. 334
 t.u.l.d., e che, in ogni caso, accordare all'indagato la possibilita'
 o meno di definire il contesto in via amministrativa  deriva  da  una
 facolta'  largamente discrezionale della pubblica amministrazione, la
 quale non e' tenuta a motivare in caso di diniego.
   5. - Come e' noto, l'art. 282 del t.u.l.d. punisce  con  una  multa
 non  inferiore a due volte e non superiore a dieci volte i diritti di
 confine la condotta di chi introduca o tenti di introdurre merci  nel
 territorio  nazionale  "in  violazione  delle prescrizioni, divieti e
 limitazioni  stabiliti", ovvero e' sorpreso con merci estere nascoste
 sulla persona o nei bagagli, per sottrarle alla visita doganale.
   6. - L'art. 334 del t.u.  23  gennaio  1973,  n.  43,  prevede  che
 l'amministrazione  doganale  possa  consentire al colpevole di pagare
 una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo
 stesso, con estinzione del reato.
   7. - Trattasi di una facolta' largamente discrezionale,  della  cui
 legittimita' costituzionale aveva dubitato anche la Corte di appello.
 Peraltro,   restituiti   gli  atti  dalla  Corte  costituzionale  con
 ordinanza n. 1161998  per  manifesta  inammissibilita',  correlata  a
 lacune  dell'ordinanza  di  rimessione,  la  Corte  di appello non ha
 ritenuto di insistere nell'eccezione di illegittimita' costituzionale
 formulata ed ha deciso de plano l'appello.
   8. - La norma di cui all'art. 334 del ridetto t.u. n. 431973 lascia
 alla piena discrezionalita' dell'amministrazione lo stabilire  se  un
 presunto  colpevole  del  reato  di  introduzione  abusiva  di  merci
 soggette a dogana in territorio nazionale sia o  meno  meritevole  di
 definire   il   contesto   in  via  amministrativa,  con  conseguente
 estinzione del reato.
   9.  -  Vero  e'  che,  per  regola  ormai   generale   in   materia
 amministrativa, ogni atto finale del procedimento amministrativo deve
 essere  motivato.    Rimane  il fatto che la legge non fornisce alcun
 parametro di giudizio, quale potrebbe essere ad esempio la  "gravita'
 del  fatto"  o  la  "recidiva"  anche  in  sede  amministrativa. Onde
 l'esercizio della potesta' di consentire o meno la definizione in via
 amministrativa del contesto  rimane  affidata,  senza  alcuna  regola
 legale, all'amministrazione stessa.
   10.  - A sensi dell'art. 325 del t.u. suddetto, il processo verbale
 viene trasmesso al Procuratore della Repubblica ovvero al capo  della
 dogana  nella  cui  circoscrizione  la violazione e' stata accertata,
 salvo che la violazione sia estinta "ai sensi dell'art.  334,  o  per
 oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n.  4".
   11. - Ai sensi dell'art. 327 del ripetuto t.u., il processo verbale
 viene  trasmesso  al Procuratore della Repubblica per i reati per cui
 non e' ammessa ne' l'oblazione ne' l'estinzione  ai  sensi  dell'art.
 334 cit.
   12.  -  L'art. 334 t.u.l.d. viene interpretato dalla giurisprudenza
 di questa Corte nel  senso  che  la  definizione  amministrativa  del
 delitto   di   contrabbando   costituisce   una   mera  facolta'  per
 l'amministrazione, per  cui  la  trasmissioine  degli  atti  al  p.m.
 "dimostra  quali  siano  le  determinazioni  dell'amministrazione  in
 proposito  e  preclude,  quindi,  al  colpevole  la  possibilita'  di
 chiedere che il contesto venga definito in via amministrativa.
   Cosi'  Cass.  14  marzo 1980, n. 3579. Nello stesso senso, Cass. 23
 ottobre 1986, n. 11744.
   13. - In altri termini, una volta che il processo verbale sia stato
 trasmesso al p.m., si ha una sorta di atto amministrativo tacito, nel
 quale  al  presunto  responsabile  della  violazione  doganale  viene
 preclusa  la  possibilita'  di  definire  in  via  amministrativa  la
 violazione stessa perche' la trasmissione  degli  atti  all'autorita'
 giudiziaria  assume  la  valenza di un implicito rifiuto preventivo a
 che il contesto venga definito.
   14.  -  Quanto precede sembra violare il principio della parita' di
 trattamento tra soggetti - uno  ammesso  alla  definizione,  uno  non
 ammesso  -  sulla  base  di  valutazioni inespresse ed insindacabili,
 nonche' il principio di legalita' e quello di indefettibilita'  della
 tutela  giurisdizionale.  La  facolta'  esercitata  immotivatamente e
 persino per facta concludentia dall'amministrazione nel consentire  o
 negare  la  definizione amministrativa non appare garantire a tutti i
 soggetti un trattamento paritario dinanzi a norme ugualmente vigenti,
 anche perche'  non  e'  indicato  un  parametro  di  valutazione  cui
 ancorare una decisione.
   15.  -  La  stessa  mancanza di parametri oggettivi e di criteri di
 condotta  implica  violazione  del  principio  di  determinatezza   e
 tassativita' delle fattispecie perseguibili.
   16.  -  La  possibile  mancanza  di  motivazione  appare violare il
 principio  di  cui  all'art.  101  della  Costituzione   ed   implica
 impossibilita' di controllo giurisdizionale dell'atto amministrativo,
 in violazione dell'art. 111 Cost.
   17.  -  L'art. 113 della Costituzione prevede a sua volta che tutti
 gli  atti  amministrativi  debbano  essere  sottoposti  a   controllo
 giurisdizionale  ed esclude che siffatta tutela possa essere limitata
 "per determinate categorie di atti".
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'   dell'art.  334  in  relazione  all'art.  282  del
 t.u.l.d. n. 431973 per contrasto con gli artt. 3, 25,  101,  11,  113
 della Costituzione.
   Sospende il processo in corso.
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
 dei  deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
 di grazia e giustizia.
   Cosi' deliberato in Camera di consiglio, in Roma, addi' 17 febbraio
 1999.
                        Il presidente: Giammanco
                                                Il relatore: Di Nubila
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