N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1999
N. 301 Ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Nassetti Roberto Reati tributari - Violazioni doganali - Delitti di contrabbando punibili con la sola multa - Possibile estinzione del reato a seguito di definizione in via amministrativa - Mancata indicazione dei presupposti per l'ammissione all'estinzione amministrativa - Conseguente piena discrezionalita' della pubblica amministrazione circa l'applicazione della sanzione penale - Violazione dei principi di eguaglianza, di legalita', di indefettibilita' della tutela giurisdizionale, di determinatezza e tassativita' della fattispecie penale - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 334, in relazione al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e 282). (Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 113).(GU n.22 del 2-6-1999 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Nassetti Roberto nato a Milano il 18 aprile 1944, ivi elettore domiciliato presso avv. Filadelfi Chirico, via Q. Sella n. 1, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 8 luglio 1998 la quale, confermando la sentenza del pretore di Busto Arsizio 11 novembre 1994, condannava l'imputato alla pena di L. 2.566.000 di multa per il reato di cui all'art. 282 del t.u.l.d. n. 43/1973, per essere stato sorpreso nello spazio doganale di Malpensa con quattro oggetti di avorio che tentava di sottrarre alla visita doganale. Fatto commesso il 27 ottobre 1992. Sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Di Nubila; udite le conclusioni del Procuratore generale della Repubblica dr. Gioacchino Izzo, con le quali chiede trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Sentito il difensore, il quale chiede accogliersi il ricorso ovvero sollevarsi questione di legittimita' costituzionale; Osserva in fatto e in diritto 1. - Nassetti Roberto veniva denunciato perche' tentava di sottrarre alla visita doganale quattro oggetti di avorio, che affermava avere ricevuto in dono da clienti esteri. Il prevenuto ha sostenuto, nel corso del procedimento, di non essere stato a conoscenza che oggetti del tipo considerato dovessero essere denunciati alla dogana e pagare il relativo tributo. 2. - Condannato in primo e secondo grado, il prevenuto ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tra gli altri motivi la illegittimita' costituzionale dell'art. 334 t.u.l.d. n. 431973 in relazione all'art. 282 del medesimo t.u., con riferimento agli artt. 3, 25, commi 2, 101 e 113 della Costituzione. 3. - All'eccezione di illegittimita' costituzionale come sopra proposta si e' associato il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione. 4. - Rileva la Corte che l'eccezione devesi ritenere rilevante e non manifestamente infondata. In sostanza, il ricorrente deduce che non gli e' stata data la possibilita' di definire in via amministrativa il contesto, come previsto dal menzionato art. 334 t.u.l.d., e che, in ogni caso, accordare all'indagato la possibilita' o meno di definire il contesto in via amministrativa deriva da una facolta' largamente discrezionale della pubblica amministrazione, la quale non e' tenuta a motivare in caso di diniego. 5. - Come e' noto, l'art. 282 del t.u.l.d. punisce con una multa non inferiore a due volte e non superiore a dieci volte i diritti di confine la condotta di chi introduca o tenti di introdurre merci nel territorio nazionale "in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti", ovvero e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli, per sottrarle alla visita doganale. 6. - L'art. 334 del t.u. 23 gennaio 1973, n. 43, prevede che l'amministrazione doganale possa consentire al colpevole di pagare una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo stesso, con estinzione del reato. 7. - Trattasi di una facolta' largamente discrezionale, della cui legittimita' costituzionale aveva dubitato anche la Corte di appello. Peraltro, restituiti gli atti dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 1161998 per manifesta inammissibilita', correlata a lacune dell'ordinanza di rimessione, la Corte di appello non ha ritenuto di insistere nell'eccezione di illegittimita' costituzionale formulata ed ha deciso de plano l'appello. 8. - La norma di cui all'art. 334 del ridetto t.u. n. 431973 lascia alla piena discrezionalita' dell'amministrazione lo stabilire se un presunto colpevole del reato di introduzione abusiva di merci soggette a dogana in territorio nazionale sia o meno meritevole di definire il contesto in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato. 9. - Vero e' che, per regola ormai generale in materia amministrativa, ogni atto finale del procedimento amministrativo deve essere motivato. Rimane il fatto che la legge non fornisce alcun parametro di giudizio, quale potrebbe essere ad esempio la "gravita' del fatto" o la "recidiva" anche in sede amministrativa. Onde l'esercizio della potesta' di consentire o meno la definizione in via amministrativa del contesto rimane affidata, senza alcuna regola legale, all'amministrazione stessa. 10. - A sensi dell'art. 325 del t.u. suddetto, il processo verbale viene trasmesso al Procuratore della Repubblica ovvero al capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, salvo che la violazione sia estinta "ai sensi dell'art. 334, o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4". 11. - Ai sensi dell'art. 327 del ripetuto t.u., il processo verbale viene trasmesso al Procuratore della Repubblica per i reati per cui non e' ammessa ne' l'oblazione ne' l'estinzione ai sensi dell'art. 334 cit. 12. - L'art. 334 t.u.l.d. viene interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la definizione amministrativa del delitto di contrabbando costituisce una mera facolta' per l'amministrazione, per cui la trasmissioine degli atti al p.m. "dimostra quali siano le determinazioni dell'amministrazione in proposito e preclude, quindi, al colpevole la possibilita' di chiedere che il contesto venga definito in via amministrativa. Cosi' Cass. 14 marzo 1980, n. 3579. Nello stesso senso, Cass. 23 ottobre 1986, n. 11744. 13. - In altri termini, una volta che il processo verbale sia stato trasmesso al p.m., si ha una sorta di atto amministrativo tacito, nel quale al presunto responsabile della violazione doganale viene preclusa la possibilita' di definire in via amministrativa la violazione stessa perche' la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria assume la valenza di un implicito rifiuto preventivo a che il contesto venga definito. 14. - Quanto precede sembra violare il principio della parita' di trattamento tra soggetti - uno ammesso alla definizione, uno non ammesso - sulla base di valutazioni inespresse ed insindacabili, nonche' il principio di legalita' e quello di indefettibilita' della tutela giurisdizionale. La facolta' esercitata immotivatamente e persino per facta concludentia dall'amministrazione nel consentire o negare la definizione amministrativa non appare garantire a tutti i soggetti un trattamento paritario dinanzi a norme ugualmente vigenti, anche perche' non e' indicato un parametro di valutazione cui ancorare una decisione. 15. - La stessa mancanza di parametri oggettivi e di criteri di condotta implica violazione del principio di determinatezza e tassativita' delle fattispecie perseguibili. 16. - La possibile mancanza di motivazione appare violare il principio di cui all'art. 101 della Costituzione ed implica impossibilita' di controllo giurisdizionale dell'atto amministrativo, in violazione dell'art. 111 Cost. 17. - L'art. 113 della Costituzione prevede a sua volta che tutti gli atti amministrativi debbano essere sottoposti a controllo giurisdizionale ed esclude che siffatta tutela possa essere limitata "per determinate categorie di atti".
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 334 in relazione all'art. 282 del t.u.l.d. n. 431973 per contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 11, 113 della Costituzione. Sospende il processo in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia. Cosi' deliberato in Camera di consiglio, in Roma, addi' 17 febbraio 1999. Il presidente: Giammanco Il relatore: Di Nubila 99A0524