MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.51 del 3-3-1999)

  Con decreto  ministeriale n. 25427  del 9 dicembre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  24   luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria
italiana  alcool,  con sede  in  Napoli  e  unita' di  Oliveto  Citra
(Salerno), per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 novembre 1998  con decorrenza 4
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25428  del 9 dicembre 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il  decreto ministeriale del  7 dicembre 1998, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Mira
componenti,  con  sede  in  Aprilia  (Latina)  e  unita'  di  Aprilia
(Latina), per il periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1998 con decorrenza 1
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25429  del 9 dicembre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  7  dicembre 1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Michelin italiana, con sede in  Torino e unita' di Trento, per
il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  15 maggio  1998 con  decorrenza 1
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25430  del 9 dicembre 1998,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Briko, con  sede in  Nereto
(Teramo) e unita'  in Nereto (Teramo), per un  massimo di venticinque
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dall'8  agosto  1998 al  7
febbraio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
febbraio 1999 al 7 agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25431  del 9 dicembre 1998,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Telejonica,  con  sede  in
Misterbianco  (Catania)  e  unita'  in Catania,  per  un  massimo  di
quattordici   dipendenti,   e'   prorogata  la   corresponsione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1998
al 4 novembre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 novembre 1998, n. 25320.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 5 novembre 1998 al 4 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25437  dell'11 dicembre 1998, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Ceramica delle  Puglie, con
sede  in  Monopoli  (Bari)  e  unita' in  Bari,  per  un  massimo  di
trecentodieci dipendenti, e Treviso per un massimo di due dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 16
maggio 1999 al 15 novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25438  dell'11 dicembre 1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Siemens, con sede in Milano e
unita'  in  Cavenago  Brianza   (Milano),  Firenze,  Milano,  Napoli,
Palermo,  Roma, Verona,  per il  periodo dal  2 dicembre  1997 al  39
maggio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25439  dell'11  dicembre  1998,  e'
accertata la condizione  di cui all'art. 35, comma 3,  della legge n.
416/1981, relativamente al  periodo dal 12 maggio  1998 all'11 maggio
2000 della S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unita' di
Roma.
  Con decreto ministeriale  n. 25440 del 14 dicembre  1998, a seguito
dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n.  416/1981, intervenuto  con il decreto  ministeriale dell'11
dicembre  1998,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale, nonche' la  possibilita' di
beneficiare del  trattamento di  pensionamento anticipato,  in favore
dei   lavoratori  poligrafici   dipendenti   dalla  S.r.l.   Edizioni
repubblicane, con  sede in Roma e  unita' di Roma, per  un massimo di
diciassette  dipendenti,  in  cassa  integrazione  guadagni  speciale
(quattro prepensionabili), per  il periodo dal 12  maggio 1998 all'11
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 25441 del 14 dicembre  1998, a seguito
dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n.  416/1981, intervenuto  con il decreto  ministeriale dell'11
dicembre  1998,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  in favore  dei giornalisti
professionisti,  dipendenti dalla  S.r.l. Edizioni  repubblicane, con
sede in Roma e  unita' di Roma, per un massimo  di sei dipendenti, in
cassa integrazione  guadagni speciale, per  il periodo dal  12 maggio
1998 all'11 novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza dei giornalisti  italiani e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 25446 del 16 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  31   luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. I.C.I. -
Impresa  costruzioni  impianti,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di
Avellino, Latiano (Brindisi), Lecce,  Modena, Monopoli (Bari), Noceto
(Parma), Scafati  (Salerno), per il periodo  dal 6 ottobre 1998  al 5
aprile 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1998 con  decorrenza 6
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25447 del 16 dicembre  1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  7 ottobre  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Dali  dall'8 novembre 1996  Manifattura Miraglia, con  sede in
Carini (Palermo) e unita' di Carini  (Palermo), per il periodo dal 28
dicembre 1996 al 27 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 gennaio 1997  con decorrenza 28
dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25448 del 16 dicembre  1998, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. Rein,  con  sede in  Ascoli
Piceno e  unita' in  Brecciarolo (Ascoli Piceno),  per un  massimo di
sedici  dipendenti, Campolungo  (Ascoli  Piceno), per  un massimo  di
ventuno dipendenti, e' autorizzata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale dal 14 settembre  1999 al 13
marzo 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
marzo 1999 al 13 settembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25449 del 16 dicembre  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana progetti, con sede in
Roma e  unita' in Roma, per  un massimo di diciannove  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 9 luglio 1998 all'8 gennaio 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
gennaio 1999 all'8 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.