Iscrizione delle varieta' di alcune specie agrarie ed ortive nei relativi registri nazionali delle varieta'.(GU n.51 del 3-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE delle Politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varieta' per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 12 gennaio 1999; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varieta' di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: Responsabile della Specie e varieta' conservazione in purezza -- -- Barbabietola da zucchero: Venere Van Der Have B.V. (NL) Novis Ariete Visa Gea Ornella Augusta KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG (D) e KWS Italia - Bologna Opera Banco Pronto Delitzsch Pflanzenzucht GmbH (D) e KWS Italia - Bologna California Betaseed Inc. (USA) e KWS Italia - Bologna Dynasty Rolax Cesar Inverstar Kuhn & Co. Int. B.V. (NL) Mini Era Delo Cia Lamis Lucera Vico SES Europe N.V./S.A.-Massa Lombarda (Ravenna) Micron Dorado A. Dieckmann-Heimburg (D) Silla Funo S.I.S. - Societa' italiana sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna) Primera Aurora - Bottrighe di Adria (Rovigo) Meridiana Societa' Produttori Sementi-Bologna Patata: Serafina Niska Saatbau Fritz Lange (D) Red Scarlett Carrera Coop. De Z.P.C. (NL) Hanna Balanse Danespo A/S (DK) Courage Ballegooyen 84-020-77 Hettema Zonen Kweekbedrijf (NL) Aristo Selectiebedrijf Kooi B.V. (NL) Colza: Gringo Filius Pako Lenzo (PHP 96096) Dorado (PHP-SH96013) Dexter (PHP 17096) Deister (PHP 13096) P.H. Petersen (D) Banjo Agrosem S.A. (F) Kristina Pflanzenzucht dr. Carsten (D) Rembrandt Fleche Olympia Manix Olbel Geronimo Rustica Prograin Genetique (F) Oberon Kartoffelzucht Bohm KG (D) Liceo D.S.V. (D) Libranca Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 1999 Il direttore generale: Di Salvo ------------ Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.