Riconoscimento di titolo di studio accademicoprofessionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione.(GU n.56 del 9-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Hofer Bernhard, nato il 10 aprile 1970 a Bolzano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere"; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico "diplomingenieur Univ" conseguito presso la Technische Universitat Munchen il 12 settembre 1994; Considerato che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attivita' intellettuali che il richiedente non puo' esercitare, ne' ha dimostrato di aver esercitato in Germania sul presupposto del titolo di studio posseduto attivita' equiparabile a quella propria dell'ingegnere italiano; Ritenuto che l'esperienza professionale documentata dall'istante risulta essere carente nell'ambito professionale per cui richiede il riconoscimento; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 novembre 1997; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 comma 1, lettera b) del decreto legislativo, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa la durata del tirocinio in anni tre, in analogia a quanto deciso in casi similari; Decreta: 1. Al sig. Hofer Bernhard, nato il 10 aprile 1970 a Bolzano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademicoprofessionale "diplomingenieur Univ", di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" e l'esercizio della professione. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, e' volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria. 4. Le materie individuate come sopra sono in specie: scienza delle costruzioni - tecnica delle costruzioni - idraulica. 5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana: a) l'esame scritto - formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995 n. 14 - consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente le materie individuate al n. 4, sopra; b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata sopra. L'indicato esame vertera' altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento. 6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti. 7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni tre e si svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istane che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro: 1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento; 2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. 8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 18 febbraio 1999 Il direttore generale: Hinna Danesi