Modificazioni allo statuto sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1137).(GU n.61 del 15-3-1999)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo che stabilisce i nuovi termini di approvazione del bilancio di esercizio; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla societa' Allianz Subalpina S.p.a. - Societa' di assicurazioni e riassicurazioni (gia' Unione Subalpina di assicurazioni), con sede in Torino ed i successivi decreti autorizzativi; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz Subalpina S.p.a. tenutasi il 5 giugno 1998, nel corso della quale e' stato deliberato di modificare gli articoli l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 24 dello statuto; Visto il decreto di omologa emesso il 17 luglio 1998 dalla 1 sezione civile del tribunale di Torino; Vista la comunicazione in data 19 giugno 1998 effettuata dall'Allianz Subalpina S.p.a. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Allianz Subalpina S.p.a., tenutasi il 19 novembre 1998, nel corso della quale e' stato deliberato di modificare gli articoli 4, 13, 16, 17, 18 e 22 dello statuto; Visto il decreto di omologa emesso il 18 dicembre 1998 dalla 1 sezione civile del tribunale di Torino; Vista la comunicazione in data 3 dicembre 1998 effettuata dall'Allianz Subalpina S.p.a. ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995; Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della societa' di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale dell'Allianz Subalpina S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati: Art. 1: variazione della denominazione sociale in "Allianz Subalpina S.p.a. - Societa' di assicurazioni e riassicurazioni" o brevemente "Allianz Subalpina S.p.a.", a seguito della fusione per incorporazione dell'Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni; possibilita' di acquisire partecipazioni ed interessenze in altre societa' od imprese, anche finanziarie o bancarie, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed assumerne eventualmente la gestione o la liquidazione. Art. 2: aggiunta, nell'indicazione della sede sociale, dell'indirizzo; istituzione di sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie anche in altre localita'. Art. 4: attribuzione delle riserve alle gestioni vita e danni nel rispetto delle normative vigenti; aumento del capitale sociale a titolo gratuito. Art. 5: variazione delle caratteristiche delle azioni. Art. 6: osservanza per cio' che concerne la qualita' di azionista, delle norme dello statuto sociale. Art. 7: eliminazione del riferimento all'art. 2377 del codice civile concernente le deliberazioni assembleari; modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. Art. 8: adeguamento per la validita' delle assemblee e delle relative deliberazioni alle disposizioni di legge. Art. 9: adeguamento per la rappresentanza degli azionisti in assemblea alle disposizioni di legge. Art. 10: presidenza dell'assemblea dei soci; nomina del segretario e, occorrendo, di due scrutatori da parte dell'assemblea su proposta del presidente. Art. 11: modalita' di sottoscrizione del verbale delle deliberazioni assembleari e di redazione di quello delle assemblee straordinarie. Art. 12: variazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Art. 13: introduzione, per gli amministratori, del mancato vincolo al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo contraria deliberazione dell'assemblea; modalita' della sostituzione dei consiglieri in caso di mancanza di uno o piu' amministratori nel corso dell'esercizio. Art. 14: modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione. Art. 15: individuazione dei soggetti incaricati di presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione. Art. 16: validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle relative deliberazioni; adunanze del consiglio di amministrazione in teleconferenza o videoconferenza. Art. 17: obbligo per gli amministratori cui sono stati delegati i poteri di riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate. Art. 18: possibilita' di nomina da parte del consiglio di amministrazione di uno o piu' amministratori delegati e di un comitato esecutivo, di conferimento a singoli amministratori di incarichi speciali e di nomina di procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti; modalita' di convocazione e validita' delle riunioni del comitato esecutivo. Art. 19: rimborso spese relative alle funzioni esercitate dagli amministratori e compenso annuo spettante al consiglio di amministrazione. Art. 20: nomina da parte del consiglio di amministrazione o, in caso di urgenza, del comitato esecutivo di uno o piu' direttori generali e determinazione di attribuzioni e poteri. Art. 21: rappresentanza legale della societa' e firma sociale. Art. 22: nuova procedura per la nomina del collegio sindacale. Art. 24: modifica della ripartizione dell'utile di bilancio. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 1999 Il presidente: Manghetti