MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 1999 

Scioglimento di alcune societa' cooperative edilizie.
(GU n.67 del 22-3-1999)

                            IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                            di Benevento
  Visto l'art.  2544 del codice  civile, primo comma,  seconda parte,
cosi' come  modificato dall'art. 18  della legge 31 gennaio  1992, n.
59;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il decreto  direttoriale  6  marzo 1996  e  la circolare  n.
33/1996 del 7 marzo 1996;
  Visti i  verbali delle ispezioni ordinarie  eseguiti sull'attivita'
delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che
le medesime di  trovano nelle condizioni previste  dall'art. 2544 del
codice civile come modificato;
                              Decreta:
  Le sottoelencate societa' cooperative edilizie:
  1) societa' cooperativa edilizia "Perrillo"  a r.l., con sede in S.
Angelo a  Cupolo, costituita in data  9 gennaio 1978 con  atto notaio
Iannella  Mario,  repertorio n.  88850,  registro  societa' n.  1385,
tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 730/157346;
  2) societa' cooperativa  edilizia "Aia del Re" a r.l.,  con sede in
Buonalbergo,  costituita in  data  1 febbraio  1982  con atto  notaio
Caruso  Tommaso,  repertorio  n.  2814, registro  societa'  n.  1912,
tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 907/191236;
  3) societa'  cooperativa edilizia "Aldo  Moro" a r.l., con  sede in
Benevento,  costituita  in data  25  novembre  1978 con  atto  notaio
Iannella  Mario,  repertorio n.  91380,  registro  societa' n.  1532,
tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 790/169974;
  4)  societa'   cooperativa  edilizia   "Valchiria",  con   sede  in
Benevento,  costituita  in  data  17 ottobre  1965  con  atto  notaio
Maiatico Maria, repertorio n.  16054/11160, registro societa' n. 595,
tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 160/96166,
  sono sciolte di diritto con la perdita della personalita' giuridica
ai sensi dell'art.  2544 del codice civile  come modificato dall'art.
18  della  legge  n.  59/1992,   senza  far  luogo  alla  nomina  del
commissario  liquidatore come  previsto  dall'art. 2  della legge  17
luglio 1975, n. 400.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Benevento, 16 febbraio 1999
                                                Il direttore: Morante