Modificazioni allo statuto sociale della societa' Universo Vita S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1133).(GU n.68 del 23-3-1999)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita rilasciato alla Universo Vita S.p.a., con sede in Bologna - Via del Pilastro, 52; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Universo Vita S.p.a. in data 18 gennaio 1999 concernente le modifiche dello statuto sociale; Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della societa' di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto della Universo Vita S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 4 che comporta la proroga della durata della societa' al 31 dicembre 2100, all'art. 8 che prevede la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano; all'art. 3 che prevede il quorum deliberativo e il depennamento del sistema di votazione per le cariche sociali a "scheda segreta"; all'art. 17 per renderlo conforme a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2389 c.c.; all'art. 20 per meglio fissare la durata dell'esercizio sociale; all'art. 21 con la specificazione "ai sensi di legge"; all'art. 23 per meglio specificare la composizione del collegio arbitrale ed i casi in cui sara' possibile far ricorso al detto organo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1999 Il presidente: Manghetti