Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.72 del 27-3-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997; Visti i decreti ministeriali dell'11 maggio 1996 e del 3 luglio 1996, contenenti la nuova tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario; Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1998. Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina e' integrato come appresso: Art. 1. Gli attuali articoli da 697 a 703 incluso relativi alla Scuola di specializzazione in nefrologia II, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in nefrologia II Art. 697 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1.1. E' istituita la scuola di specializzazione in Nefrologia II. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia. 1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale. 1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia. 1.4. Conseguito il titolo di specialista, e' possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Art. 698 (Organizzazione, durata, norme d'accesso). - 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Universita' di Messina con annessa l'unita' di terapia dialitica, nonche' le strutture ospedaliere convenzionate. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 699 e 700. 2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale e da quella regionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5. Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso: a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale; b) 20 punti dalla media di cinque esami propedeutici e/o inerenti la specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta': c) 10 punti dalla valutazione della tesi o pubblicazioni inerenti la specialita'; d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola. La commissione del concorso sara' formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facolta'. Art. 699 (Piani di studi e di addestramento professionalizzante). - 3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio stabilisce pertanto: a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari. Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientificoculturale, di professionalizzazione) quelle relative al settori seguenti: E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 700 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio). - 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo delmedesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie. Art. 701 (Esame di diploma). - 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. 5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate agli standard europei. Art. 702 (Norme finali). - Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonche' sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti nella nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia. Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia. B. Area di fisiopatologia nefrologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali. Settori: E03A biologia, F03X genetica medica F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia. C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini: Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini. D. Area di nefrologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze tecniche e teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale. E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene. Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti. F. Area dell'emergenza nefrologica. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica. Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione. Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'universita' per la scuola di specializzazione in nefrologia II. Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di accoglimento generali, una qualificata specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attivita' sono: a) attivita' ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti; b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica; c) attivita' diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie; d) attivita' di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi. Tabella C Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno dieci biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti; 2) aver eseguito personalmente almeno quindici procedure dialitiche d'urgenza; 3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno dieci interventi per allestimento di fistola arterovenosa e ad almeno cinque interventi di impianto di catetere peritoneale; 4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la piu' adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acidobase, insufficienza renale, con trapianto di rene. Con riferimento al punto 4, art. 697, costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste): a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze tecniche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi; b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al piu' corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica; c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie antirigetto; saper gestire correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 15 febbraio 1999 Il rettore: Silvestri