AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 marzo 1999 

  Condizioni  economiche  delle comunicazioni  fissomobile  originate
dalla rete di Telecom Italia. (Deliberazione n. 10/99).
(GU n.70 del 25-3-1999)

                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999;
  Vista  la  direttiva 96/19/CE  della  Commissione  che modifica  la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sulla  "Interconnessione   nel  settore  delle   telecomunicazioni  e
finalizzata a garantire il  servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei principi  di  fornitura  di una  rete
aperta (ONP)";
  Vista la  legge 14  novembre 1995,  n. 481,  recante "Norme  per la
concorrenza e  la regolazione dei  servizi di pubblica  utilita'", in
particolare gli articoli 1 e 2;
  Vista la legge  31 luglio 1997, n. 249,  relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle telecomunicazioni  e radiotelevisivo",  in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di
"Approvazione  della convenzione  stipulata dal  Ministero P.T.  e la
Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico
radiomobile e  di comunicazione  con il  sistema di  tecnica numerica
denominato GSM";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1994
di  "Approvazione della  convenzione  stipulata  dal Ministero  delle
poste  e  delle   telecomunicazioni  e  la  Telecom   S.p.a.  per  la
realizzazione  e  la  gestione  della  rete  per  l'espletamento  del
servizio in tecnica numerica GSM";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,   relativo  al  "Regolamento  di   attuazione  di  direttive
comunitarie";
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera  n. 85/98  del  22  dicembre,  recante
"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
  Sentite le  societa' Telecom  Italia S.p.a., Omnitel  Pronto Italia
S.p.a., T.I.M. Telecom Italia  Mobile S.p.a. e Wind Telecomunicazioni
S.p.a. in data 9 febbraio 1999;
  Vista  la proposta  di  Telecom Italia  S.p.a.  sulle modalita'  di
tariffazione delle comunicazioni fissomobile presentata all'Autorita'
il 1 febbraio 1999;
  Vista  la  prima  proposta  di  Telecom  Italia  S.p.a.  presentata
all'Autorita' in data 17 febbraio;
  Vista  la   documentazione  di  Telecom  Italia   S.p.a.  pervenuta
all'Autorita' in data 19 febbraio 1999;
  Sentita la societa' Telecom Italia in data 26 febbraio 1999;
  Visti  i contratti  di interconnessione  stipulati tra  la societa'
Telecom Italia rispettivamente con le societa' T.I.M., Omnitel Pronto
Italia  e Wind  Telecomunicazioni  il 15  febbraio  1999 e  pervenuti
all'Autorita' in data 26 febbraio 1999;
  Vista  l'ulteriore  documentazione  presentata  da  Telecom  Italia
S.p.a. all'Autorita' in data 5 marzo 1999;
  Sentita la societa' Telecom Italia in data 15 marzo 1999;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita la  relazione al  consiglio dell'avv. Alessandro  Luciano sui
risultati dell'istruttoria,  ai sensi  dell'art. 32,  del regolamento
concernente l'organizzazione e  il funzionamento dell'Autorita' nella
seduta del consiglio del 16 marzo 1999;
  Considerato:
  1.   La  struttura   tariffaria  delle   comunicazioni  fissomobile
precedente alla  deliberazione n. 85/98: effetti  sulla concorrenza e
sui consumatori.
  La  delibera  n. 85/98  dell'Autorita'  al  titolo IV  ha  disposto
l'assegnazione della  titolarita' della tariffa per  le comunicazioni
originate  da  rete  fissa  e   terminate  su  rete  mobile  in  capo
all'operatore  da cui  la  comunicazione e'  originata,  ai sensi  di
quanto  previsto dall'art.  7, comma  9, del  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 318/1997.
  In  precedenza,  il  mercato  fissomobile era  disciplinato  -  con
riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia
-  dalle disposizioni  contenute nelle  convenzioni tra  il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori.
  Sulla  base  di  tali  disposizioni, la  struttura  tariffaria,  le
relazioni tra gli operatori e  gli schemi di pricing, con riferimento
alle  comunicazioni in  ambito nazionale,  si caratterizzavano  per i
seguenti elementi:
  i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili.
Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche
a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione;
  le condizioni economiche  per l'accesso e l'utilizzo  della rete di
Telecom Italia,  fissate dal regolatore,  erano pari a  200 lire/min.
per il  traffico commutato; a queste  si aggiungevano i costi  per il
collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili.
  Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato,
anche  in presenza  di un  maggior grado  di concorrenza  nel settore
delle  telecomunicazioni,   assicurato  dalla   liberalizzazione  del
mercato della telefonia fissa e  l'entrata sul mercato, nel corso del
1998, del terzo operatore radiomobile.
  I contratti  di interconnessione, nonche' le  condizioni economiche
degli  operatori risultano,  infatti,  condizionati dalla  precedente
struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori.
  I  cambiamenti   della  struttura   del  prezzo  finale,   data  la
composizione del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione
dell'operatore   fisso  e   di  una   parte  a   compensazione  della
terminazione  su  rete mobile,  condiziona  inoltre  le relazioni  di
interconnessione tra i vari operatori presenti sul mercato.
  L'inversione  tariffaria  comporta,   infatti,  la  modifica  delle
modalita' di  interconnessione, in quanto prevede  che l'operatore di
rete fissa che  chiede la terminazione sulla rete di  un operatore di
rete  mobile,  si  faccia  carico degli  impianti  di  trasporto  del
traffico   tra  i   due  nodi   di  interconnessione   e  corrisponda
all'operatore  mobile   il  corrispettivo   (negoziato  in   fase  di
definizione del contratto  di interconnessione) relativo all'utilizzo
degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione.
  Alla luce di  tali cambiamenti e considerato il  diverso peso delle
condizioni economiche  di interconnessione  in relazione  al traffico
effettuato  dalle  rispettive  reti,  la  verifica  delle  condizioni
economiche delle comunicazioni fissomobile, pertanto deve tener conto
non solo  del valore finale  dei prezzi  agli utenti, ma  anche della
scomposizione  di tale  prezzo in  relazione  ai costi  e alle  nuove
modalita' di interconnessione.
  In considerazione di questi  elementi, la revisione della struttura
tariffaria, sulla base dell'inversione  della titolarita', deve tener
conto  degli impatti  esercitati sugli  operatori e  sui consumatori,
data la situazione preesistente.
  A  tal fine  l'Autorita',  in relazione  all'iter del  procedimento
ancora  in   corso,  finalizzato  alla  determinazione   della  nuova
struttura di  tariffazione, ha inteso avviare  una collaborazione con
gli operatori al fine di analizzare gli effetti sul mercato derivanti
dalla precedente struttura tariffaria.
  Nella  fase  transitoria, in  attesa  della  definizione dei  nuovi
criteri di  tariffazione, in  base a quanto  previsto dal  titolo IV,
punto 2,  della deliberazione n. 85/98  dell'Autorita', occorre tener
conto  dell'attuale situazione  del  mercato delle  telecomunicazioni
fisse e mobili, al fine di tutelare la concorrenza e i consumatori ed
assicurare il perseguimento degli obiettivi futuri.
  Si tratta infatti di:
  a) semplificare  le attuali  condizioni di  tariffazione attraverso
una  armonizzazione delle  fasce  orarie ed  un riallineamento  della
situazione italiana a quella dei principali paesi europei;
  b) riequilibrare,  attraverso la riduzione del  differenziale tra i
rispettivi  valori  nelle  diverse  fasce orarie,  le  tariffe  verso
indicativi Family e verso indicativi Business per tener conto sia del
principio    di   orientamento    al   costo    dei   servizi,    sia
dell'implementazione del servizio di portabilita' del numero;
  c) avviare un graduale riallineamento  della struttura e dei valori
tariffari  italiani verso  la  posizione media  dei principali  paesi
europei;
  d)  tutelare   i  consumatori   e  la  concorrenza   attraverso  la
programmazione  di un  percorso graduale  e di  cambiamento verso  la
nuova struttura di tariffazione.
 2. La proposta di Telecom Italia.
  L'Autorita', con decisione in data  12 gennaio 1999, secondo quanto
disposto dalla  delibera n. 85/98  (titolo IV, punto 2),  invitava la
societa' Telecom  Italia a formulare  una proposta tariffaria  per le
comunicazioni  fissomobile,  previa   definizione  dei  contratti  di
interconnessione con gli operatori di reti radiomobili nazionali.
  Telecom Italia ha presentato all'Autorita' in data 1 febbraio 1999,
una proposta  sulle modalita' tecniche ed  economiche di tariffazione
delle comunicazioni  fissomobile originate  dalla propria rete  e, in
data  17 febbraio  1999,  una proposta  di  variazione delle  attuali
condizioni economiche fissomobile.
  La proposta relativa alle  modalita' di tariffazione costituisce un
atto del  procedimento in corso  in ordine alla  determinazione della
nuova struttura di  tariffazione, che dovra' completarsi  nel mese di
luglio 1999.
  La  proposta  relativa  alla variazione  delle  attuali  condizioni
economiche di offerta e' stata invece oggetto di valutazione da parte
dell'Autorita' ed ha costituito il  punto di partenza per il presente
provvedimento.
  La proposta  del 17 febbraio 1999  e' stata, anche in  seguito alla
richiesta   di  ulteriori   informazioni  da   parte  dell'Autorita',
integrata dalla documentazione fatta pervenire  in data 19 febbraio e
5   marzo  1999.   In   particolare,   con  quest'ultima   produzione
documentale,  Telecom  Italia  formulava una  ulteriore  proposta  di
variazione   delle   condizioni   economiche  di   offerta   per   le
comunicazioni  originate dalla  propria rete  e terminate  sulle reti
degli operatori mobili.
  Indipendentemente  dai valori  economici,  gli elementi  principali
della proposta di Telecom Italia possono essere riassunti come segue:
  indipendenza  delle  condizioni  economiche  dall'operatore  mobile
verso cui e' instradata la chiamata;
  determinazione  di  un  valore   medio  di  remunerazione  per  gli
operatori mobili e per l'operatore di rete fissa;
  mantenimento  dell'attuale  distinzione   fra  tariffa  Business  e
tariffa Family in base all'indicativo mobile chiamato per il traffico
nazionale;
  articolazione   in  due   fasce   orarie  delle   tariffe  per   le
comunicazioni  verso  indicativi   Business,  rispetto  alle  quattro
precedenti;
   mantenimento del valore dello scatto alla risposta;
   struttura tariffaria basata su ritmi asincroni;
  applicazione  delle nuove  condizioni  economiche a  partire dal  1
aprile 1999.
  La  valutazione giuridica  ed economica  della proposta  di Telecom
Italia,  sulla base  degli  obiettivi evidenziati  in precedenza,  ha
portato l'Autorita'  ad accogliere  solo in  parte la  proposta della
societa', in base alle seguenti considerazioni.
  3. La valutazione giuridica ed  economica della proposta di Telecom
Italia.
  Una tariffa fissomobile  si compone di due  parti: la remunerazione
dell'operatore di rete fissa, che  deve tener conto sia dell'utilizzo
della  rete dell'operatore  fisso per  la raccolta  delle chiamate  e
l'accesso alla rete, sia dei costi gestionali, e la remunerazione per
la terminazione delle  chiamate sulle reti degli  operatori mobili, i
cui valori sono fissati dai rispettivi contratti di interconnessione.
  In  base a  quanto previsto  agli articoli  4 e  7 del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, comma 6, lettera
a), n.  7), della legge n.  249/1997 e all'art. 14  delle convenzioni
tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  gli
operatori  radiomobili  nazionali,  l'Autorita' puo'  verificare,  ed
eventualmente rivedere,  il valore delle condizioni  economiche della
quota fissa  della comunicazione originata dalla  rete dell'operatore
dominante  Telecom  Italia e  terminata  sulle  reti degli  operatori
mobili.
  Il  corrispettivo attuale  per  l'accesso e  l'utilizzo della  rete
telefonica pubblica  commutata di  Telecom Italia,  in base  a quanto
stabilito dalla normativa, e' pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di
access charge  + circa 3,3 lire  per i collegamenti tra  rete fissa e
mobile (quest'ultimo  valore valutato sulla base  delle dichiarazioni
del costo minutario riportate nella documentazione fornita da Telecom
Italia all'Autorita').
  L'Autorita', in base alla relazione di tali costi con le tariffe di
interconnessione  per le  comunicazioni  fissofisso e  alla luce  dei
confronti  internazionali,   ha  verificato  tale   valore  ritenendo
opportuno  determinarne  una  riduzione,  anche  tenuto  conto  degli
impatti  economici su  Telecom Italia  derivanti dal  passaggio della
titolarita' della determinazione della tariffa finale dagli operatori
mobili all'operatore di rete fissa.
  Con  riferimento alle  condizioni di  tariffazione, la  valutazione
dell'Autorita'  si  e'  concentrata  sugli obiettivi  di  tutela  dei
consumatori  e  della  concorrenza,  anche  alla  luce  del  percorso
successivo della regolamentazione.
  Nel rispetto del principio di garanzia dei consumatori, l'Autorita'
ha  ritenuto  opportuno  non solo  semplificare  l'attuale  struttura
tariffaria  attraverso  l'unificazione  delle  fasce  orarie  per  la
tariffa  Business, come  previsto  dalla stessa  proposta di  Telecom
Italia, ma anche ridurre la "forchetta"  fra le tariffe Business e le
tariffe Family al fine di avviare il processo di semplificazione e di
riallineamento  del  sistema  italiano delle  tariffe  fissomobile  a
quello degli altri paesi.
  Anche in questo caso si  e' tenuto conto delle conseguenze relative
al passaggio della titolarita' della tariffa in capo all'operatore di
rete  fissa.  Questo,  infatti,  puo'  portare  l'operatore  fisso  a
riconsiderare  le  condizioni  economiche di  offerta  a  particolari
categorie di clienti che godono attualmente di offerte agevolate alla
luce di  sconti offerti dagli  operatori fisso  e mobili, ma  che non
necessariamente riflettono i costi dell'operatore fisso.
  Al fine di  tutelare tali categorie di  consumatori, l'Autorita' ha
ritenuto opportuno mantenere in questa  fase le attuali condizioni di
offerta (sia  economiche, sia  contrattuali), prima di  completare il
processo di  valutazione delle  offerte da  parte di  Telecom Italia,
necessarie anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che
il passaggio della titolarita' comporta.
  L'Autorita',  inoltre,  ha  valutato la  scomposizione  del  prezzo
finale nelle due componenti  della remunerazione dell'operatore fisso
e della remunerazione  della terminazione sulle reti  mobili, in base
ai  dati  forniti  da  Telecom Italia  nella  documentazione  del  19
febbraio 1999 e all'analisi dei contratti di interconnessione firmati
da Telecom  Italia con  le societa' T.I.M.,  Omnitel Pronto  Italia e
Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio e pervenuti, su richiesta,
all'Autorita' il 26 febbraio 1999.
  In questo caso, la valutazione  e' stata fatta considerando sia gli
effetti  sulla   concorrenza,  sia   gli  obiettivi   sottostanti  al
procedimento  in  corso, non  essendo  ancora  disponibili tutti  gli
elementi necessari al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva
circa la differenziazione dei valori  di terminazione e degli impatti
sui prezzi finali.
  Con  riferimento  alla  tutela della  concorrenza  e  considerando,
inoltre, la  fase delicata di  decollo della concorrenza  del mercato
della telefonia fissa, oltre che  di sviluppo della telefonia mobile,
l'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno   fissare  dei  termini  per  la
determinazione   delle   condizioni   economiche   dei   servizi   di
terminazione da  parte degli  operatori mobili.  Alla luce  di quanto
contenuto  nell'art. 4  e in  particolare negli  allegati C  e D  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nell'art. 6 del
decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed in osservanza del principio di
trasparenza e coerenza  fra schema di prezzo dei  servizi intermedi e
schema dei prezzi dei  servizi finali, l'Autorita' ritiene necessaria
l'articolazione dell'offerta dei servizi  di interconnessione in modo
da  tenere conto  dei flussi  di  traffico nelle  diverse fasi  della
giornata,  data  la   diversa  capacita'  e  i   diversi  livelli  di
occupazione delle reti in relazione ai profili di domanda.
  Infine,  considerando gli  effetti indotti  dalle variazioni  delle
condizioni   economiche  di   offerta   sui   consumatori,  data   la
rimodulazione  dell'attuale  struttura   tariffaria,  in  termini  di
trasparenza  e corretta  informazione  dei  nuovi profili  tariffari,
l'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno  considerare non  solo  i  tempi
tecnici  necessari  alla societa'  Telecom  Italia  per apportare  le
modifiche  tecniche al  proprio sistema  di  rete, ma  anche i  tempi
necessari  al  fine  di  una  corretta  e  adeguata  informazione  ai
consumatori e alle imprese concorrenti.
  In base  a quanto previsto  all'art. 7,  comma 12, del  decreto del
Presidente della  Repubblica n. 318/1997, il  congruo anticipo, cioe'
il  tempo necessario  per un'adeguata  informazione al  mercato prima
dell'entrata in vigore del nuovo schema tariffario, e' stato ritenuto
pari  a 30  giorni  dalla notifica  del  presente provvedimento  alla
societa' Telecom Italia;
                              Delibera:
 I. Struttura delle tariffe.
  In  relazione  alla  composizione della  tariffa,  con  particolare
riferimento alla quota di  remunerazione dell'operatore di rete fissa
Telecom Italia, l'Autorita' dispone:
  1) l'applicazione, a partire dalla  data di entrata in vigore delle
tariffe  cosi' come  stabilito nelle  condizioni generali  di cui  al
presente  provvedimento, dei  ritmi tariffari  di cui  al titolo  II,
punto 5, intervenendo sulla quota  di remunerazione di Telecom Italia
e fissandola ad un valore medio di 172 lire/min.
  In  relazione  alla  composizione della  tariffa,  con  particolare
riferimento  alla quota  di terminazione  sulle reti  degli operatori
mobili l'Autorita' dispone:
  2) l'obbligo per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia
e  Wind  Telecomunicazioni  (per  quest'ultima  compatibilmente  alle
previsioni   sulla  distribuzione   del   traffico  fissomobile)   di
scomposizione   del   valore   medio  indicato   nei   contratti   di
interconnessione firmati  con la societa'  Telecom Italia in  data 15
febbraio 1999.  In particolare  il corrispettivo per  la terminazione
delle  chiamate  originate dalla  rete  telefonica  fissa di  Telecom
Italia e destinate  a clienti delle reti  radiomobili T.I.M., Omnitel
Pronto Italia  e Wind Telecomunicazioni dovra'  essere articolato per
differente  fascia  oraria,  coerentemente  con  l'articolazione  dei
prezzi finali. I valori  corrispondenti a tale articolazione dovranno
essere presentati all'Autorita' entro  quindici giorni dalla notifica
del presente provvedimento alle rispettive societa' interessate.
 II. Condizioni economiche di offerta.
  In relazione alle tariffe finali  applicate agli abbonati alla rete
fissa di Telecom  Italia per le comunicazioni  verso reti radiomobili
nazionali, l'Autorita' dispone:
  1) l'indipendenza delle condizioni economiche di offerta di Telecom
Italia  dall'operatore mobile  con il  quale il  cliente chiamato  ha
sottoscritto il contratto;
  2) il mantenimento dell'attuale  distinzione tariffaria in Business
e Family, individuabile  dal prefisso della rete  mobile chiamata per
il traffico nazionale. Per  il traffico internazionale restano valide
le attuali  disposizioni, rimandando al successivo  provvedimento sui
criteri e  le modalita'  di tariffazione  la determinazione  di nuove
condizioni  economiche  per  la  clientela e  per  le  relazioni  fra
operatori;
  3) il mantenimento  di uno scatto alla risposta (del  valore di 127
lire + IVA)  per le comunicazioni originateda linee private  e di due
scatti per  le comunicazioni da apparecchi  telefonici pubblici della
rete di Telecom Italia;
  4) l'unificazione delle fasce orarie  "serale" e "notturna" e delle
fasce "punta" e "ordinaria" per  la tariffa Business e la conseguente
determinazione  di  uno schema  tariffario  articolato  su due  fasce
tariffarie;
  5) la modifica  degli attuali ritmi tariffari  calcolati sulla base
di quanto stabilito al titolo I,  punto 1 e l'applicazione, a partire
dalla   data   di  cui   alle   condizioni   generali  del   seguente
provvedimento, dei  ritmi tariffari riportati nella  seguente tabella
(ritmo asincrono):
_____________________________________________________________________
            Business (*)        |               Family (**)
________________________________|____________________________________
 Intera (Peak) |   Ridotta      |    Intera (Peak)   |   Ridotta
               | (Off peak)     |                    | (Off peak)
_______________|________________|____________________|_______________
      14,5''   |    33''        |        6,15''      |   45''
  (*) Business  Peak: lun.-ven.  dalle 08,00  alle 18,30;  sab. dalle
08,00  alle 13,00  e Business  Off peak:  lun.-ven. dalle  18,30 alle
08,00; sab. dalle 13,00 alle 24,00; dom. e festivi intera giornata.
  (**) Family  Peak: lun.-ven.  dalle 07,30 alle  20,30 e  Family Off
peak: lun.-ven. dalle  20,30 alle 07,30 del  giorno successivo; sab.,
dom. e festivi intera giornata;
  6)  il mantenimento  delle  condizioni  economiche "speciali"  gia'
applicate  a  particolari  categorie   di  utenti  sulla  base  della
precedente  struttura tariffaria,  fino ad  un successivo  intervento
dell'Autorita'.
  III. Evoluzione della struttura di tariffazione delle comunicazioni
fissomobile.
  Al fine  di tener conto  delle problematiche connesse  al passaggio
dalla precedente struttura di tariffazione alla nuova struttura sulla
base  dei  criteri  e  delle modalita'  da  definire  nel  successivo
provvedimento dell'Autorita',  come stabilito al titolo  IV, punto 2,
della  deliberazione n.  85/1998  del 22  dicembre 1998,  l'Autorita'
dispone:
  1) l'istituzione  di un  gruppo di lavoro  con le  societa' Telecom
Italia, T.I.M. e Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione
degli  effetti   sul  mercato  e  sugli   operatori  derivanti  dalle
condizioni tecniche  ed economiche della struttura  regolamentare del
passato  (precedente   all'inversione  della  titolarita'   da  parte
dell'Autorita').  Tale gruppo  di lavoro  e' finalizzato,  inoltre, a
raccogliere tutti  i dati  e gli elementi  necessari ad  una corretta
valutazione  del  mercato  al  fine  di  garantire  la  tutela  della
concorrenza e dei consumatori;
  2) il gruppo di lavoro dovra' terminare i lavori entro il 15 maggio
1999;
  3) l'Autorita'  provvedera' a mettere a  disposizione del pubblico,
fatte  salve   le  informazioni   contenenti  aspetti   di  rilevanza
strategica  per  gli  operatori,  gli atti  finali  risultanti  dalle
attivita' del gruppo  di lavoro e a sentire,  laddove necessario, gli
altri operatori interessati.
  4) i risultati raggiunti e  gli elementi risultanti dalle audizioni
a tutti gli operatori interessati costituiranno atti del procedimento
al  fine  della  determinazionedel  provvedimento sui  criteri  e  le
modalita'  di  tariffazione di  cui  al  titolo  II, punto  2,  della
deliberazione n. 85/98;
  5)  la fissazione  da  parte dell'Autorita'  dei  principi e  delle
modalita' di tariffazione entro il 15 giugno 1999;
  6)  la  presentazione  di   una  nuova  proposta  sulle  condizioni
economiche fissomobile da  parte di Telecom Italia entro  il 1 luglio
1999.
 IV. Condizioni generali.
  1. Le condizioni economiche, determinate in base ai ritmi tariffari
di  cui  al  titolo  II,  punto 5,  del  presente  provvedimento,  si
applicano  a partire  dal trentesimo  giorno dalla  data di  notifica
della delibera alla societa' Telecom Italia.
  2. La  societa' Telecom  Italia provvede  all'adeguata informazione
alla clientela delle nuove condizioni economiche.
  3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori
radiomobili delle  disposizioni contenute nel  presente provvedimento
comporta l'applicazione delle sanzioni  previste all'art. 1 commi 29,
30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Il  presente  provvedimento  e' notificato  alla  societa'  Telecom
Italia, alla societa'  T.I.M., alla societa' Omnitel  Pronto Italia e
alla  societa' Wind  Telecomunicazioni  e  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Autorita'.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR del Lazio  ai sensi dell'art. 1, comma 26,  della legge 31 luglio
1997, n. 249.
   Napoli, 17 marzo 1999
                                                 Il presidente: Cheli