Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.(GU n.70 del 25-3-1999)
Vigente al: 25-3-1999
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutti gli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e aziende autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti 1. Nel decorso 1998 si e' consolidata l'azione di risanamento della finanza pubblica, con risultati che hanno consentito la partecipazione a pieno titolo del nostro paese alla terza fase dell'Unione monetaria europea sin dal 1 gennaio 1999. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht, si e' attestato intorno al 2,7 per cento del prodotto interno lordo, confermando il livello del 1997 nonostante la limitata crescita dell'economia, di circa un punto inferiore alle attese; l'avanzo primario ha sfiorato il 5 per cento del PIL; si e' accentuata la discesa del rapporto debito/PIL, passato dal 122,4 al 118,7 per cento. Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 1998 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale. Esso e' chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento delle azioni che saranno stabilite col nuovo Documento di programmazione per il triennio 2000-2002. 2. L'assestamento per il 1999 costituisce un punto di riferimento indispensabile anche per la costruzione del bilancio 2000 sulla base della recente riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997). Le proposte di assestamento saranno pertanto considerate dalle amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilita' e per unita' previsionali di base. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978. Come per gli analoghi adempimenti degli anni precedenti, giova considerare che, pur se le proposte di assestamento dovranno riferirsi alle nuove unita' previsionali, la concreta attivita' propositiva dovra' realizzarsi attraverso le schedecapitolo concernenti i singoli capitoli (unita' elementari gestionali), che saranno riportati nelle unita' previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia. Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo dovranno riguardare distintamente: a) la consistenza dei residui (Rs); b) la previsione di competenza (Cp); c) la previsione di cassa (Cs). Le schedecapitolo da utilizzare, risultano predisposte in linea con l'attuale struttura del bilancio e in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 2000 e triennio 2000-2002. 2.1. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macroeconomico di riferimento, tenendo conto della piu' recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali. 2.2. Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.2.1. Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovra': (a) verificare la congruita' delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso; (b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilita' delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio; (c) per i capitoli ai quali si ritiene assolutamente indispensabile apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno strettamente attenersi le singole amministrazioni e' che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa Amministrazione, della stessa natura. Ove tale obiettivo non possa essere realizzato, dovra' essere compilata una dettagliata "nota illustrativa" che valga a documentare adeguatamente le sopravvenute maggiori esigenze ai fini delle competenti determinazioni da assumere. E' esclusa la possibilita' di proporre aumenti nella spesa per acquisto di beni e servizi compensata con riduzioni di spese aventi natura obbligatoria (in particolare spese per il personale). 2.2.2. Per le autorizzazioni di cassa, la valutazione delle esigenze dovra' essere riferita sia al volume della massa spendibile (Competenza + Residui), sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei primi mesi dell'anno, sia infine a specifiche valutazioni delle occorrenze per l'intero anno sui singoli capitoli. L'obiettivo che l'assestamento si propone e' quello di pervenire a una riduzione delle autorizzazioni di cassa. Particolare attenzione dovra' essere posta ai capitoli recanti stanziamenti per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilita' liquide su conti di tesoreria o su contabilita' speciali; per essi ciascuna amministrazione dovra' effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa finalizzate alla riduzione delle disponibilita' sui conti di tesoreria. 2.3. Appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione derivi da una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte che non siano state vagliate con severita'. Pertanto, con l'assestamento delle previsioni 1999 - nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti - le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresi' attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio, sia di competenza che di cassa. Una responsabile valutazione della reale congruita' dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalita'; particolare attenzione dovra' essere data a trasferimenti discrezionali, spese di rappresentanza, spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e simili, acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, spese per studi e compensi per speciali incarichi. In tale fase, deve essere adeguatamente considerata la possibilita' di variazioni compensative di iniziativa delle amministrazioni introdotta dalla legge di riforma del bilancio e disciplinata con la circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997): prima di procedere ad eventuali richieste di aumento degli stanziamenti per spese discrezionali, i titolari dei centri di responsabilita' dovranno accertare che a tali esigenze non si possa far fronte mediante ricorso a variazioni compensative. Un ulteriore supporto all'azione di contenimento delle spese discrezionali e' offerto dalla possibilita' di operare variazioni compensative previste dalle disposizioni di cui all'art. 23, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999. In sede di assestamento, le amministrazioni potranno, pertanto, richiedere incrementi delle dotazioni per spese "discrezionali", nei sensi sopradescritti, soltanto previa comprovata impossibilita' di utilizzo delle richiamate disposizioni. 3. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, distintamente per residui, competenza e cassa, dovranno essere riportate nelle medesime "schedecapitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 2000, che gli uffici centrali del bilancio ritireranno l'8 aprile 1999 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX Settembre n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti. In dette "schedecapitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1999 di ciascun capitolo - sono riportate le variazioni conosciute dal sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1 gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime. Le amministrazioni dovranno far pervenire agli uffici centrali del bilancio entro il 30 aprile 1999 le richiamate "schedecapitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate: con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schedecapitolo" o non espose nelle schede stesse; con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1998. Gli stessi uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire - contestualmente alle proposte di previsione per il 2000 - negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1999, contenuti nelle predette "schedecapitolo", e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 15 maggio 1999. Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni. Con l'occasione si precisa che le gli uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schedecapitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", il cui contenuto assume particolare rilievo a seguito delle nuove procedure sul mandato informatico. In conclusione, si ricorda: a) che i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio; b) che il saldo di cassa del bilancio dello Stato deve essere avvicinato al valore del saldo di cassa del settore statale che e' fissato, in temimi di obiettivi per il 1999, in 53.800 miliardi. E' quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti non vagliati con severita' e ricercando di contribuire all'azione in corso di stabilizzazione dei conti pubblici. Si invitano gli uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: Ciampi