Revoca della somma di L. 32.458.600 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 919 del 28 ottobre 1989, concernente un finanziamento al comune di Venezia di L. 2.832.000.000 per interventi di ripristino di edifici civili danneggiati da calamita' naturali e della somma di L. 2.806.130 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lozzo di Cadore. (Ordinanza n. 2965).(GU n.73 del 29-3-1999)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 919 del 28 ottobre 1989, con il quale e' stata disposta l'erogazione al comune di Venezia della somma complessiva di L. 2.832.000.000 per l'attuazione degli interventi di ripristino di edifici danneggiati da calamita' naturali; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, con il quale e' stata disposta l'erogazione al comune di Lozzo di Cadore della somma complessiva di L. 1.500.000.000 per la prosecuzione degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo; Viste le note n. 10716/98 del 14 luglio 1998 con la quale il comune di Venezia dichiara ultimati gli interventi con un'economia di L. 32.458.600 a valere sulla predetta somma di L. 2.832.000.000 e n. 4197 del 24 luglio 1998, con la quale il comune di Lozzo di Cadore dichiara i lavori ultimati e collaudati con un'economia di L. 2.806.130 a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000; Considerato che la somma di L. 32.458.600 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 e la somma di L. 2.806.130 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588, entrambi del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate la somma di L. 32.458.600 erogata al comune di Venezia con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 919 del 28 ottobre 1989 e la somma di L. 2.806.130 erogata al comune di Lozzo di Cadore con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991. 2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 1999 Il Sottosegretario di Stato: Barberi