PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 marzo 1999 

  Revoca della somma di L. 32.458.600  di cui al decreto del Ministro
per il  coordinamento della protezione  civile n. 919 del  28 ottobre
1989,  concernente  un  finanziamento  al comune  di  Venezia  di  L.
2.832.000.000  per   interventi  di  ripristino  di   edifici  civili
danneggiati da  calamita' naturali e  della somma di L.  2.806.130 di
cui al  decreto del  Ministro per  il coordinamento  della protezione
civile n. 476 del 12 aprile 1991, concernente ulteriori finanziamenti
per  parziali  completamenti  di   interventi  diretti  ad  eliminare
situazioni di rischio  connesse alle condizioni del  suolo nel comune
di Lozzo di Cadore. (Ordinanza n. 2965).
(GU n.73 del 29-3-1999)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di  cui  all'art. 8  del  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  dal Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n.  919 del 28  ottobre 1989, con  il quale e'  stata disposta
l'erogazione  al comune  di  Venezia della  somma  complessiva di  L.
2.832.000.000  per l'attuazione  degli  interventi  di ripristino  di
edifici danneggiati da calamita' naturali;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n.  476 del  12 aprile  1991, con il  quale e'  stata disposta
l'erogazione al comune di Lozzo  di Cadore della somma complessiva di
L.  1.500.000.000 per  la  prosecuzione degli  interventi diretti  ad
eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;
  Viste le note n. 10716/98 del 14 luglio 1998 con la quale il comune
di Venezia  dichiara ultimati  gli interventi  con un'economia  di L.
32.458.600 a  valere sulla  predetta somma di  L. 2.832.000.000  e n.
4197 del 24  luglio 1998, con la  quale il comune di  Lozzo di Cadore
dichiara  i  lavori  ultimati  e collaudati  con  un'economia  di  L.
2.806.130 a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000;
  Considerato  che   la  somma  di  L.   32.458.600  risulta  tuttora
disponibile  sul capitolo  7591 e  la somma  di L.  2.806.130 risulta
tuttora  disponibile  sul  capitolo  7588,  entrambi  del  centro  di
responsabilita' "Protezione  civile" dello stato di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate  in premessa, sono revocate la somma
di  L.  32.458.600 erogata  al  comune  di  Venezia con  decreto  del
Ministro per il  coordinamento della protezione civile n.  919 del 28
ottobre 1989 e la somma di L. 2.806.130 erogata al comune di Lozzo di
Cadore con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n. 476 del 12 aprile 1991.
  2. Le somme di cui al  comma precedente saranno utilizzate ai sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 marzo 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi