PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 aprile 1999 

  Ulteriori  disposizioni  urgenti  dirette a  fronteggiare  i  danni
conseguenti alle  avversita' atmosferiche ed agli  eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei giorni
4, 5,  6, 7 e  8 ottobre 1996  e nei giorni  27 e 28  settembre 1998.
(Ordinanza n. 2971).
(GU n.81 del 8-4-1999)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  che delega al Ministro dell'interno  le funzioni di
coordinamento della protezione  civile di cui alla  legge 24 febbraio
1992, n. 225;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
11  ottobre  1996,  concernente   la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  anche nel  territorio della  provincia di  Messina colpito
dalle avversita'  atmosferiche e dagli eventi  alluvionali dei giorni
4, 5, 6, 7, 8 ottobre 1996;
  Visto  il  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,  concernente
interventi  urgenti   a  favore  delle  zone   colpite  dagli  eventi
calamitosi  dei  mesi  di  giugno  e  ottobre  1996  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione civile  protempore  n.  2479 del  19
novembre 1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana  n. 281  del  30  novembre 1996,  con  la  quale sono  stati
disposti   interventi  urgenti   diretti  a   fronteggiare  i   danni
conseguenti alle  avversita' atmosferiche ed agli  eventi alluvionali
che  hanno  colpito il  territorio  della  provincia di  Messina  nel
periodo 4-8 ottobre 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione civile  protempore  n.  2510 del  22
febbraio 1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 48 del 27 febbraio 1997, con la quale l'elenco dei comuni
di cui  all'art. 1  dell'ordinanza n.  2479 del  19 novembre  1996 e'
integrato con i comuni di Novara di Sicilia, Caprileone e Pettineo;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Messina colpito dagli eventi alluvionali
del 27 e 28 settembre 1998;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  1998, concernente  la proroga della  dichiarazione dello
stato di emergenza nel territorio del comune di Messina colpito dagli
eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  protempore n.  2859  del  1
ottobre 1998,  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 235 dell'8 ottobre 1998, con la quale sono stati disposti
interventi urgenti  diretti a  fronteggiare i danni  conseguenti agli
eventi  alluvionali che  hanno colpito  il territorio  del comune  di
Messina nei giorni 27 e 28 settembre 1998;
  Visto il piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario
delegato in attuazione dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996;
  Ravvisata la  necessita' di  omogeneizzare gli  interventi previsti
nel  piano per  il  riassetto idrogeologico  generale del  territorio
colpito  dagli eventi  alluvionali,  nonche' di  rendere piu'  rapida
l'attuazione di detto riassetto;
  Ravvisata  la necessita'  di  fornire al  commissario delegato  per
l'attuazione  dell'ordinanza 19  novembre 1996,  n. 2479  un supporto
tecnico anche  per la  rimodulazione del  piano con  l'inserimento di
nuovi interventi  conseguenti alle avversita' atmosferiche  del 27-28
settembre 1998;
  Sentito il commissario delegato;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I progetti relativi  ad interventi di sistemazione idrogeologica
nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2479 del
19  novembre  1996  e  successive integrazioni,  ad  eccezione  degli
interventi previsti nel programma di  cui all'ordinanza n. 2621 del 1
luglio 1997, ancorche' finanziati  con fondi di altre amministrazioni
statali, regionali  e locali,  e quelli ricompresi  nel piano  di cui
alla  ordinanza sopracitata,  non  ancora  approvati dal  commissario
delegato,  vengono  sottoposti   preliminarmente  all'approvazione  e
finanziamento, all'esame  dell'unita' tecnica  di supporto di  cui al
successivo  comma 2  per  la verifica  della  compatibilita' con  gli
obiettivi  e gli  interventi previsti  dal  piano di  cui all'art.  3
dell'ordinanza  sopracitata. Il  commissario  delegato, acquisito  il
parere della unita' tecnica, rilascia l'autorizzazione all'esecuzione
delle opere  sulla scorta della quale  le amministrazioni interessate
provvedono all'approvazione.
  2.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione,  rimodulazione  e
monitoraggio del piano  di cui all'art. 3  dell'ordinanza 19 novembre
1996, n. 2479 e per quelle di cui al precedente comma 1 e' costituita
una  unita'  tecnica  di  supporto al  commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza sopracitata. La unita'  tecnica di supporto e' nominata
con   decreto  del   Sottosegretario   di  Stato   delegato  per   il
coordinamento della protezione civile  con il quale vengono definiti,
anche,  i relativi  compensi, il  cui onere  gravi sui  fondi di  cui
all'art. 4 della citata ordinanza n. 2479/1996.
  3. L'art. 5,  comma 3, dell'ordinanza n. 2479 del  19 novembre 1996
e' cosi' sostituito:
  "Per  l'approvazione dei  progetti relativi  alle opere  di cui  al
piano previsto  dall'art. 3  della presente ordinanza  il commissario
delegato indice  una conferenza di  servizi entro sette  giorni dalla
disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi
nei successivi trenta giorni.
  Alla conferenza sono  invitati e sono tenuti a  partecipare tutti i
soggetti  abilitati  ad esprimere  pareri,  nulla  osta e  visti  sui
progetti affinche' una volta  approvati i lavori siano immediatamente
appaltati.
  Qualora   alla  conferenza   di   servizi   il  rappresentante   di
un'amministrazione  invitata sia  risultato  assente  o comunque  non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo  dalla presenza  della  totalita' delle  amministrazioni
invitate  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.  Il dissenso manifestato in  sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche  indicazioni delle modifiche progettuali  necessarie ai
fini   dell'assenso.  L'amministrazione   procedente  puo'   comunque
assumere la determinazione di  conclusione positiva del procedimento:
nel  caso di  motivato dissenso  sul progetto  espresso da  un organo
preposto  alla  tutela  paesaggisticoterritoriale  o  del  patrimonio
storicoartistico  l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere  la
determinazione di  conclusione del  procedimento al  presidente della
giunta  regionale  previa  deliberazione   della  giunta  stessa.  Il
progetto una  volta approvato e' immediatamente  appaltabile da parte
dell'amministrazione competente nei termini e con le modalita' di cui
al successivo art. 7".
  4.  Il  Commissario  delegato  sulla  scorta  del  parere  espresso
dall'unita' tecnica di supporto di cui  al comma 3 e dell'esito della
conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  4  approva  con  proprio
provvedimento i progetti ricompresi nel piano degli interventi di cui
all'ordinanza n. 2479 del 19  novembre 1996 e successive integrazioni
preliminarmente all'appalto dei lavori.
  5.  Per  l'affidamento  dei  lavori  relativi  agli  interventi  da
realizzare inseriti  nel piano  di cui  all'art. 3  dell'ordinanza 19
novembre  1996, n.  2479,  e successive  integrazioni,  a seguito  di
rimodulazione  successiva  alla  data della  presente  ordinanza,  si
applicano le deroghe di cui all'art.  8 dell'ordinanza n. 2479 del 19
novembre 1996 con esclusione del  ricorso alla trattativa privata. La
consegna  dei  lavori  deve   avvenire  entro  novanta  giorni  dalla
approvazione di cui al precedente comma  5 e le opere dovranno essere
completate entro i successivi nove mesi.
  La presente  ordinanza verra'  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino