MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 1999 

  Applicazione nei  confronti della  ditta Ideomat Italia  S.r.l., in
Modena, dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali.
(GU n.82 del 9-4-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0 a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista  l'istanza prodotta  in data  7 marzo  1998 con  la quale  la
societa'  Ideomat  Italia S.r.l.,  con  sede  in Modena,  ha  chiesto
l'applicazione dei benefici previsti  dall'art. 19, quarto comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per il  pagamento del carico  di IVA  dovuto in base  a dichiarazione
afferente  gli  anni  1986-1987-1990,  iscritto nei  ruoli  posti  in
riscossione alle  scadenze di settembre  1996 e febbraio 1997  per il
residuo importo di  L. 454.622.661 adducendo di  trovarsi, allo stato
attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma
di  poter  adempiere  l'obbligazione tributaria  previo  accoglimento
delle avanzate richieste;
  Considerato   che  la   direzione  regionale   delle  entrate   per
l'Emilia-Romagna,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli
organi all'uopo  interpellati, ha manifestato parere  favorevole alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E' accolta l'istanza prodotta  dalla societa' Ideomat Italia S.r.l.
tendente ad ottenere i benefici  previsti dall'art. 19, quarto comma,
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
602.
  Il  residuo   carico  tributario  di  L.   454.622.661  dovuto  dal
contribuente,  deve essere  rideterminato dalla  sezione staccata  di
Modena  calcolando   sul  solo   debito  di  imposta   gli  interessi
sostitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata del ruolo; le  sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli
eventuali oneri  accessori ove  questi rappresentino una  quota delle
sanzioni  stesse,  rimangono  sospese   fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il debito di imposta maggiorato  degli interessi sostitutivi del 9%
annuo,  insieme  agli interessi  per  ritardata  iscrizione a  ruolo,
costituisce il  debito complessivo del contribuente,  da ripartire in
dodici  rate  a  decorrere  dalla  scadenza  di  febbraio  1999;  nel
provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602. La  citata
sezione staccata  provvedera', altresi', a tutti  agli adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata  e  prestata  nel  termine  dalla  stessa  fissato.  In  via
cautelare, il  concessionario manterra'  in vita,  ancorche' sospesi,
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
dell'entrate   per  l'Emilia-Romagna,   ove  vengano   a  cessare   i
presupposti in base ai quali  e' stata concessa, ovvero sopravvengano
fondati pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,  mentre la quota parte garantita
da polizza  fideiussoria verra' incamerata dall'Erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 febbraio 1999
                                        Il direttore generale: Romano