MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1999 

  Modalita' di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali
sospesi in  occasione degli eventi  alluvionali che hanno  colpito il
comune di Crotone nell'ottobre 1996.
(GU n.84 del 12-4-1999)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visti i decreti  del Presidente del Consiglio dei  Ministri in data
11 e  18 ottobre  1996, concernenti la  dichiarazione dello  stato di
emergenza  nel territorio  della provincia  di Crotone  colpita dalle
avversita'  atmosferiche  e  dagli  eventi alluvionali  del  mese  di
ottobre 1996;
  Vista  l'ordinanza n.  2469 del  26 ottobre  1996 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 256 del  31 ottobre
1996 concernente  primi interventi  urgenti diretti a  fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali  del giorno 14 ottobre 1996
sul territorio della citta' di Crotone;
  Vista  l'ordinanza n.  2590 del  26 maggio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  124 del  30 maggio
1997, concernente  integrazioni all'ordinanza n. 2469  del 26 ottobre
1996,  che  prevede  che  nel  comune di  Crotone,  colpito  in  modo
particolare dagli  eventi alluvionali  del mese  di ottobre  1996, il
versamento dei  contributi di previdenza ed  assistenza, ivi compresa
la  quota  di  contributi  a   carico  dei  dipendenti,  nonche'  dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art.  31  della  legge  28  febbraio 1986,  n.  41  e  successive
modificazioni e' sospeso a decorrere dal 14 ottobre 1996 e fino al 14
ottobre  1997,  e  che  il   versamento  delle  somme  dovute  e  non
corrisposte  per effetto  della  predetta  sospensione avviene  senza
aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri;
  Vista l'ordinanza  n. 2693  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997, che prevede  che il termine di scadenza  del predetto beneficio
e' prorogato al 31 dicembre 1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2729 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997 che prevede  che il termine del predetto  beneficio e' prorogato
al 31 marzo 1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2779  del 31  marzo  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 81 del 7 aprile 1998
che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 2, comma
1, prevede che  per i soggetti residenti o aventi  sede operativa nel
comune  di Crotone  le  cui abitazioni  ed i  cui  immobili, sede  di
attivita' produttive,  non sono stati oggetto  di ordinanze sindacali
di sgombero per  inagibilita' totale o parziale,  il versamento delle
somme dovute e non corrisposte  per effetto delle sospensioni decorre
dal 1 febbraio 1999;
  Considerato che il predetto comma 1, dell'art. 2, dell'ordinanza n.
2779 stabilisce che il recupero  delle somme dovute e non corrisposte
per  effetto  delle sospensioni  avviene,  per  i soggetti  predetti,
secondo le modalita' stabilite con  decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale  ai   sensi   dell'art.   7,  comma   4,
dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998;
  Ritenuto  di stabilire  il recupero  dei contributi  sospesi in  un
congruo lasso di  tempo per evitare che la  ripresa della riscossione
comporti  disagi per  le categorie  produttive con  ripercussioni sul
piano occupazionale;
  Considerata  la durata  del periodo  di sospensione  ai fini  della
determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero;
                              Decreta:
  Il   recupero   delle   somme  dovute,   relative   ai   contributi
previdenziali e assistenziali, ivi compresa  la quota di contributi a
carico dei dipendenti, nonche' dei  contributi per le prestazioni del
Servizio  sanitario  nazionale di  cui  all'art.  31 della  legge  28
febbraio  1986, n.  41,  non versate  per  effetto delle  sospensioni
previste dalle  ordinanze del  Ministro dell'interno delegato  per il
coordinamento  della protezione  civile dal  14 ottobre  1996, al  31
marzo 1998, avviene, per i  soggetti residenti nel comune di Crotone,
di cui al  secondo periodo del comma 1 dell'art.  6 dell'ordinanza n.
2779 del 31  marzo 1998, senza corresponsione  di sanzioni, interessi
od altri oneri aggiuntivi in cinquanta rate mensili di pari importo a
partire dal 1 febbraio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 1999
                                               Il Ministro: Bassolino