MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione  all'immissione   in   commercio   della   specialita'
medicinale per uso umano "Pantorc"
(GU n.85 del 13-4-1999)

       Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 328 del 23 marzo 1999
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale PANTORC  (pantoprazolo sodico) nelle forme,  confezioni: 1
flacone   liofilizzato    per   somministrazione    endovenosa   dopo
ricostituzione,   5   flaconi   liofilizzati   per   somministrazione
endovenosa  dopo   ricostituzione  ed  alle  condizioni   di  seguito
specificate.
  Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
  "Pantorc"  1 flacone  liofilizzato per  somministrazione endovenosa
dopo ricostituzione;
  A.I.C. n. 031981020/M (in base 10), 0YHZGW (in base 32);
    classe "H"; prezzo L. 19.500;
  "Pantorc"  5 flaconi  liofilizzati per  somministrazione endovenosa
dopo ricostituzione;
  A.I.C. n. 031981032/M (in base 10), 0YHZH8 (in base 32);
    classe "H", prezzo L. 91.700.
  Titolare A.I.C.: BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz
(Germania).
  Produttore: la  produzione viene effettuata presso  lo stabilimento
Wasserburger Arzneimittelwerk  dott. Madaus  GmbH -  Herderstrasse 2,
83512  Wasserburg, (Germania),  la produzione  ed il  controllo della
specialita'  viene  effettuata  presso  lo  stabilimento  Byk  Gulden
Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (Germania).
  Composizione:  un flacone  contiene:  Pantoprazolo  sodico 42,3  mg
(equivalente a pantoprazolo 40 mg).
  Indicazioni  terapeutiche:   ulcera  duodenale,   ulcera  gastrica,
esofagite da reflusso di grado moderato e severo.
  Le confezioni  della specialita' medicinale devono  essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli illustrativi  conformi  al  testo
allegato al presente decreto.
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai fini  della fornitura  (decreto legislativo  n.
539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile alle condizioni previste  dall'art. 10 della direttiva n.
65/65 CEE  modificata dalla  direttiva n.  93/39 CEE.  E' subordinata
altresi' al rispetto dei metodi  di fabbricazione e delle tecniche di
controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza di  efficacia del  decreto: dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.