Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.99 del 29-4-1999)
Con decreto ministeriale n. 25757 del 17 febbraio 1999, e' autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, in favore di n. 35 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Setina detergenti (ex De.ter.bi.) per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25758 del 17 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 novembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 17 marzo 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25759 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corte Buona, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), unita' di Paliano, contrada Cervinara (Frosinone), per un massimo di dieci dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 26 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 27 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25760 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova, unita' di Mantova, per un massimo di diciassette dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 29 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25761 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bongioanni Sarb Penotti, con sede in Vignolo (Cuneo), unita' di Lonate Pozzolo (Varese), per un massimo di ventiquattro dipendenti e Vignolo (Cuneo), per un massimo di sei dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1998 con decorrenza 1 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25762 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino), unita' di Ascoli Piceno, per un massimo di cinquantacinque dipendenti e Settimo Torinese (Torino), per un massimo di duecento dipendenti, per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1998 con decorrenza 15 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25763 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicc sud cavi, con sede in Frosinone, unita' di Frosinone, per un massimo di trentacinque dipendenti, per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1998 con decorrenza 15 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25764 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compuprint, con sede in Caluso, unita' di Caluso, per un massimo di ottantacinque dipendenti, per il periodo dal 23 giugno 1998 al 2 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 23 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25765 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di venti dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 25595. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25766 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza), per un massimo di trentasei dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25767 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza), per un massimo di sessantanove dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25768 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Padova), unita' di Carini (Padova), per un massimo di cinquanta dipendenti, per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 28 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25769 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European thermostat company, con sede in Salerno, unita' stabilimento di Salerno, per un massimo di cinquantasei dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25770 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di ventisei dipendenti, per il periodo dal 15 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1998 con decorrenza 15 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25771 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di sessantaz dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 21 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25772 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto, unita' di Taranto, per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 2 luglio 1998 al 1 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 2 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25773 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 settembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar ora Radaelli meccanica, con sede in Ceprano (Frosinone), unita' di Ceprano (Frosinone), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 settembre 1998, n. 25062. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25774 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unita' di Vibo Valentia, per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 19 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1998 con decorrenza 20 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25775 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.P.I., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25776 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erredue, con sede in Marano (Napoli), unita' di Marano (Napoli), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 11 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25777 del 17 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi confezioni, con sede in Latina, unita' di Latina, per un massimo di 57 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1998 al 3 giugno 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 giugno 1999 al 3 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25778 del 17 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Novel, con sede in Milano, unita' di Pero (Milano), per un massimo di 21 dipendenti, Roma per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1998 al 19 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20 dicembre 1998 al 19 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25779 del 17 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimal internazional, con sede in Modugno, unita' di Modugno (Bari), per un massimo di 57 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 giugno 1999 al 30 novembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25795 del 19 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore di un numero di 76 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari, unita' di Arbatax (Nuoro), e' autorizzata, nella misura ridotta del 10%, l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' la permanenza del diritto alla percezione del trattamento in questione da parte dei singoli soggetti interessati per l'intero periodo semestrale di concessione di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale ripetizione delle somme erogate. E' autorizzato, altresi', l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 25796 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia), unita' di Venezia-Marghera (Venezia), per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 1 febbraio 1997, legge n. 223/1991, art. 1, comma 10. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25797 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano, unita' di Baranzate (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 7 luglio 1998 al 6 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 7 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25798 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raimondi valvole, con sede in Rescaldina (Milano), unita' stabilimento e ufficio in Rescanldina (Milano), per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1998 con decorrenza 3 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25799 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano), unita' di Giussano (Milano), per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998 con decorrenza 13 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25801 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. SA.BO., con sede in Milano, unita' di Bologna, per un massimo di 7 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25802 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, con sede in Novara, unita' di Novara, per un massimo di 50 dipendenti in CIGS, (127 prepensionabili), per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.