Individuazione delle categorie di imprese alle quali sono applicabili i benefici previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 73.(GU n.97 del 27-4-1999)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73 recante "Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche', il completamento dei progetti FIO" ed in particolare il secondo comma dell'art. 6 che prevede la individuazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle imprese che svolgono attivita' produttive situate in Sardegna a favore delle quali puo' essere concesso un credito d'imposta in conseguenza dei maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del programma di metanizzazione della regione; Considerato che per l'individuazione delle categorie di imprese che possono beneficiare del contributo e' necessario stabilire dei criteri di selezione dei rispettivi settori industriali correlati all'effettivo utilizzo di energia termica derivante dal gas naturale nel ciclo di produzione ed al maggior costo di produzione conseguente alla mancata attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna; Considerato che per tali fini sono disponibili i dati relativi ai consumi di energia a livello nazionale (bilancio energetico nazionale 95) e quelli specifici della regione Sardegna (bilancio energia 95); Ritenuto che appare opportuno prendere in considerazione i settori industriali per i quali si puo' ipotizzare, sulla base dei dati nazionali, un effettivo utilizzo di gas naturale, qualora disponibile, superiore al 10% del consumo totale di energia; Considerato che tali settori risultano essere quelli agroalimentare, tessile ed abbigliamento, della carta, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione e del vetro e della ceramica, siderurgico, dei metalli non ferrosi, meccanico, estrattivo e altre manifatturiere; Considerato che l'utilizzo di gas naturale spiazzerebbe principalmente il consumo di combustibili liquidi, in particolare di olio combustibile e GPL, in quanto quello di gasolio e' riferito principalmente ad autotrazione, e che per riconvertire gli impianti di produzione al fine di utilizzare il gas naturale sarebbe necessario avere un consumo di combustibile liquido superiore ad una soglia minima, che giustifichi la convenienza economica del relativo investimento; Considerato che appare quindi opportuno individuare i settori agevolabili selezionando quelli nei quali in Sardegna la percentuale di consumo di combustibili liquidi, depurato di quello per autotrazione, supera del 15% l'equivalente valore a livello nazionale, ritenendo tale quota come quella minima di convenienza alla riconversione degli impianti di produzione e che tale condizione si verifica per i settori agroalimentare, tessile ed abbigliamento, della carta, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione e del vetro e della ceramica, meccanico; Tenuto conto, infine, che il settore petrolchimico, anche in presenza di una possibile fornitura di gas naturale, non dovrebbe realisticamente avere un diverso consumo di gas naturale, riferibile interamente alle quantita' provenienti dall'autoproduzione, e quindi modificare il mix delle fonti di energia attualmente utilizzate, peraltro gia' in linea con le medie nazionali; Decreta: Articolo unico Le categorie di imprese a favore delle quali puo' essere concesso un credito d'imposta commisurato ai maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna sono quelle appartenenti ai seguenti settori industriali, come individuati nella classificazione ISTAT 1991, ricadenti nell'ambito della sezione D relativa alle attivita' manifatturiere: intera sottosezione DA relativa a industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; intera sottosezione DB relativa a industrie tessili e dell'abbigliamento; sottosezione DE limitatamente alla divisione 21 relativa a fabbricazione della pastacarta, della carta e dei prodotti della carta; intera sottosezione DG relativa a fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali; intera sottosezione DI relativa a fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; sottosezione DJ limitatamente alla divisione 28 relativa a fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine ed impianti; intera sottosezione DK relativa a fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'istallazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione; sottosezione decreto legge limitatamente alla divisione 31 relativa a fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.a.c. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999 Registro n. 1 Industria commercio e artigianato, foglio n. 5