MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1998 

  Individuazione  delle   categorie  di   imprese  alle   quali  sono
applicabili i benefici previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 73.
(GU n.97 del 27-4-1999)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  31 marzo  1998,  n. 73  recante "Disposizioni  per
accelerare  la  realizzazione  del programma  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno,  gli   interventi  nelle  aree  depresse,   nonche',  il
completamento dei  progetti FIO" ed  in particolare il  secondo comma
dell'art. 6  che prevede la  individuazione con decreto  del Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato delle  imprese che
svolgono  attivita' produttive  situate  in Sardegna  a favore  delle
quali puo'  essere concesso un  credito d'imposta in  conseguenza dei
maggiori costi  di produzione come diretta  conseguenza della mancata
attuazione del programma di metanizzazione della regione;
  Considerato che per l'individuazione delle categorie di imprese che
possono  beneficiare  del  contributo  e'  necessario  stabilire  dei
criteri  di selezione  dei rispettivi  settori industriali  correlati
all'effettivo utilizzo di energia  termica derivante dal gas naturale
nel ciclo di produzione ed al maggior costo di produzione conseguente
alla  mancata  attuazione  del   programma  di  metanizzazione  della
Sardegna;
  Considerato che per  tali fini sono disponibili i  dati relativi ai
consumi di energia a livello nazionale (bilancio energetico nazionale
95) e quelli specifici della regione Sardegna (bilancio energia 95);
  Ritenuto che appare opportuno  prendere in considerazione i settori
industriali  per i  quali si  puo'  ipotizzare, sulla  base dei  dati
nazionali,   un  effettivo   utilizzo   di   gas  naturale,   qualora
disponibile, superiore al 10% del consumo totale di energia;
  Considerato    che   tali    settori   risultano    essere   quelli
agroalimentare,  tessile  ed  abbigliamento,  della  carta,  chimico,
petrolchimico,  dei materiali  da  costruzione e  del  vetro e  della
ceramica, siderurgico, dei metalli non ferrosi, meccanico, estrattivo
e altre manifatturiere;
  Considerato   che   l'utilizzo   di   gas   naturale   spiazzerebbe
principalmente il consumo di  combustibili liquidi, in particolare di
olio  combustibile e  GPL, in  quanto quello  di gasolio  e' riferito
principalmente ad  autotrazione, e che per  riconvertire gli impianti
di  produzione  al  fine  di   utilizzare  il  gas  naturale  sarebbe
necessario avere un consumo di  combustibile liquido superiore ad una
soglia minima, che giustifichi  la convenienza economica del relativo
investimento;
  Considerato  che  appare  quindi opportuno  individuare  i  settori
agevolabili selezionando quelli nei  quali in Sardegna la percentuale
di  consumo   di  combustibili   liquidi,  depurato  di   quello  per
autotrazione,  supera   del  15%   l'equivalente  valore   a  livello
nazionale,  ritenendo tale  quota come  quella minima  di convenienza
alla riconversione degli impianti di produzione e che tale condizione
si verifica  per i settori agroalimentare,  tessile ed abbigliamento,
della carta,  chimico, petrolchimico, dei materiali  da costruzione e
del vetro e della ceramica, meccanico;
  Tenuto  conto,  infine,  che  il settore  petrolchimico,  anche  in
presenza di  una possibile  fornitura di  gas naturale,  non dovrebbe
realisticamente avere un diverso  consumo di gas naturale, riferibile
interamente alle quantita'  provenienti dall'autoproduzione, e quindi
modificare  il mix  delle  fonti di  energia attualmente  utilizzate,
peraltro gia' in linea con le medie nazionali;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Le categorie di  imprese a favore delle quali  puo' essere concesso
un  credito d'imposta  commisurato  ai maggiori  costi di  produzione
conseguenti alla  mancata attuazione del programma  di metanizzazione
della  Sardegna   sono  quelle   appartenenti  ai   seguenti  settori
industriali,  come  individuati  nella  classificazione  ISTAT  1991,
ricadenti  nell'ambito  della  sezione   D  relativa  alle  attivita'
manifatturiere:
  intera  sottosezione  DA  relativa a  industrie  alimentari,  delle
bevande e del tabacco;
  intera   sottosezione   DB   relativa   a   industrie   tessili   e
dell'abbigliamento;
  sottosezione  DE   limitatamente  alla  divisione  21   relativa  a
fabbricazione  della pastacarta,  della  carta e  dei prodotti  della
carta;
  intera sottosezione DG relativa a fabbricazione di prodotti chimici
e di fibre sintetiche ed artificiali;
  intera sottosezione  DI relativa a fabbricazione  di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi;
  sottosezione  DJ   limitatamente  alla  divisione  28   relativa  a
fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine
ed impianti;
  intera  sottosezione DK  relativa  a fabbricazione  di macchine  ed
apparecchi  meccanici,  compresi  l'istallazione,  il  montaggio,  la
riparazione e la manutenzione;
  sottosezione decreto legge limitatamente alla divisione 31 relativa
a fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.a.c.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1998
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Industria commercio e artigianato, foglio n. 5