Riconoscimento di titolo di studio accademicoprofessionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.(GU n.104 del 6-5-1999)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Haf-Doll Monika, nata a Landau-Pfalz (RFG) il 1 febbraio 1950, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "psicoterapeuta" di cui e' in possesso, come documentato dalla esperienza professionale maturata in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "psicoterapeuta"; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Diplom-Psychologe Univ." conseguito presso l'Universita' di Monaco nel maggio 1986; Rilevato inoltre la richiedente, ottenuto un decreto di riconoscimento rilasciato da questa amministrazione nel maggio 1994, si e' iscritta all'albo degli psicologi in Italia dal 1994; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 14 marzo e del 10 luglio 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Visto il parere scritto dello stesso Consiglio del dicembre 1998; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Alla sig.ra Haf-Doll Monika, nata a Landau-Pfalz (RFG) il 1 febbraio 1950, cittadina tedesca, iscritta all'albo degli psicologi del Piemonte, sono riconosciuti i titoli accademicoprofessionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della professione di "psicoterapeuta" in Italia. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, della durata di anni uno. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, dovra' consistere nella discussione di un caso clinico con gli strumenti dell'indirizzo della psicoterapia Gestalt; cio' in considerazione della circostanza che questa materia non ha formato oggetto di approfondimento per esperienza da parte della migrante nel Paese di provenienza. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali dell'area della psicoterapia, come contemplata dalla legislazione vigente. Pertanto la migrante dovra' effettuare un anno di attivita' psicoterapeutica, sotto la supervisione di un docente che operi presso una scuola di psicoterapia Gestalt, riconosciuta dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 24 aprile 1999 Il direttore generale: Hinna Danesi